Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione 7.1 - Qualificazioni. Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, "fine", "scelto", "selezionato", e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 7.2 - Menzioni facoltative. Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1. 7.3 - Localita'. Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali provengono le uve, e' consentito in conformita' al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992. 7.4 - Caratteri e posizione in etichetta. Le menzioni facoltative esclusi il marchio e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' ristrettive. 7.5 - Annata. Nell'etichettatura dei vini "Cortona" l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria. 7.6 - Vigna. La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo e' consentita, alle condizioni previste dalla legge per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1.