Art. 7.
              Etichettatura designazione e presentazione
7.1 - Qualificazioni.
  Nell'etichettatura, designazione  e presentazione  dei vini  di cui
all'art. 1 e' vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente disciplinare,  ivi  compresi  gli
aggettivi, "fine",  "scelto", "selezionato", e similari.  E' tuttavia
consentito  l'uso di  indicazioni  che facciano  riferimento a  nomi,
ragioni sociali,  marchi privati, non aventi  significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 - Menzioni facoltative.
  Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste  dalle  norme
comunitarie,   oltre  alle   menzioni  tradizionali,   del  modo   di
elaborazione e altre, purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
7.3 - Localita'.
  Il  riferimento alle  indicazioni geografiche  o toponomastiche  di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono  le uve,  e'  consentito in  conformita'  al disposto  del
decreto ministeriale 22 aprile 1992.
7.4 - Caratteri e posizione in etichetta.
  Le  menzioni facoltative  esclusi  il marchio  e  i nomi  aziendali
possono  essere riportate  nell'etichettatura  soltanto in  caratteri
tipografici non  piu' grandi o  evidenti di quelli utilizzati  per la
denominazione  d'origine  del  vino,  salve le  norme  generali  piu'
ristrettive.
7.5 - Annata.
  Nell'etichettatura dei vini  "Cortona" l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve e' obbligatoria.
7.6 - Vigna.
  La menzione  "vigna" seguita  dal relativo toponimo  e' consentita,
alle condizioni previste dalla legge  per tutte le tipologie dei vini
indicate all'art. 1.