Art. 8.
                           Confezionamento
8.1 - Volumi nominali.
  I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto
in recipienti di vetro di volume nominale fino a 6 litri ad eccezione
delle  tre tipologie  di  Vin  Santo le  quali  sono consentiti  solo
recipienti di capacita' da 0,375 a 0,750 litri.
8.2 - Tappatura e recipienti.
  Per la  tappatura dei vini e'  obbligatorio il tappo raso  bocca di
sughero o di altro idoneo materiale.
  Limitatamente alle  confezioni da litri  0,187 a litri 0,375  e con
esclusione  delle tipologie  Vin Santo,  e' ammessa  la chiusura  con
tappo a vite.