Art. 8. Confezionamento 8.1 - Volumi nominali. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 6 litri ad eccezione delle tre tipologie di Vin Santo le quali sono consentiti solo recipienti di capacita' da 0,375 a 0,750 litri. 8.2 - Tappatura e recipienti. Per la tappatura dei vini e' obbligatorio il tappo raso bocca di sughero o di altro idoneo materiale. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie Vin Santo, e' ammessa la chiusura con tappo a vite.