Art. 2. 1. Il contributo di vigilanza per l'anno 1999 dovra' essere versato dalle imprese di assicurazione in unica soluzione entro il 31 luglio 1999. 2. A decorrere dall'anno 2000 il contributo di vigilanza dovra' essere versato in due rate, una di acconto entro il 31 gennaio, pari al trenta per cento del contributo versato per l'anno precedente, ed una a saldo entro il 31 luglio, calcolata sulla base delle aliquote, determinate con decreto del Ministro delle finanze, per l'anno di riferimento.