Art. 2.
  1. Il contributo di vigilanza per l'anno 1999 dovra' essere versato
dalle imprese di assicurazione in  unica soluzione entro il 31 luglio
1999.
  2. A  decorrere dall'anno  2000 il  contributo di  vigilanza dovra'
essere versato in due rate, una  di acconto entro il 31 gennaio, pari
al trenta per cento del  contributo versato per l'anno precedente, ed
una a saldo entro il 31  luglio, calcolata sulla base delle aliquote,
determinate con  decreto del  Ministro delle  finanze, per  l'anno di
riferimento.