Art. 3.
  1.  L'I.S.V.A.P.  provvedera'  a comunicare  alle  singole  imprese
l'importo dovuto e la banca incaricata della riscossione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 11 giugno 1999
                                                   Il Ministro: Visco