Art. 2.
  1. A decorrere  dall'entrata in vigore del presente  decreto non e'
consentito rifiutare,  per un  tipo di  veicolo, l'omologazione  CE o
l'omologazione    nazionale,     ovvero    vietare     la    vendita,
l'immatricolazione e la messa in circolazione dei veicoli, per motivi
riguardanti  le  porte, qualora  detti  veicoli  siano conformi  alle
prescrizioni  del  decreto  ministeriale  5 agosto  1974  cosi'  come
modificato dal presente decreto.
  2. A  decorrere dal  1 ottobre 2000,  non e'  consentito rilasciare
l'omologazione CE e l'omologazione di  portata nazionale, di un nuovo
tipo  di  veicolo,  per  motivi   riguardanti  le  porte  qualora  le
prescrizioni  del  decreto  ministeriale  5 agosto  1974  cosi'  come
modificato dal presente decreto, non siano soddisfatte.
    Roma, 13 maggio 1999
                                                    Il Ministro: Treu