Art. 2. 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto non e' consentito rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, ovvero vietare la vendita, l'immatricolazione e la messa in circolazione dei veicoli, per motivi riguardanti le porte, qualora detti veicoli siano conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1974 cosi' come modificato dal presente decreto. 2. A decorrere dal 1 ottobre 2000, non e' consentito rilasciare l'omologazione CE e l'omologazione di portata nazionale, di un nuovo tipo di veicolo, per motivi riguardanti le porte qualora le prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1974 cosi' come modificato dal presente decreto, non siano soddisfatte. Roma, 13 maggio 1999 Il Ministro: Treu