(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                         Art. 1. (Omissis).
   Comma 4.
  La Fondazione ha  la sua sede legale in Milano,  corso Matteotti n.
3.
                         Art. 6. (Omissis).
   Comma 5.
  Il  consiglio  di  amministrazione  elegge nel  proprio  ambito  un
presidente e due vice presidenti, i  quali durano in carica sino alla
scadenza del loro mandato di consiglieri.
   (Omissis).
   Comma 7.
  ...  (omissis) ...  I  consiglieri devono  essere  in possesso  dei
requisiti di onorabilita' previsti dalla normativa vigente.
   (Omissis).
                         Art. 8. (Omissis).
   Comma 2.
  In  caso di  mancanza  o impedimento  del  presidente, presiede  le
adunanze  chi  sostituisce  il  presidente  a  termini  del  presente
statuto.
   (Omissis).
                         Art. 9. (Omissis).
   Comma 4.
  Sono di esclusiva competenza del ConsigIio, e quindi senza facolta'
di delega,  oltre alle  materie stabilite  dalla legge,  le decisioni
concernenti:
    ...(Omissis)...;
     c) la nomina del presidente e dei vice presidenti;
    ...(Omissis)...;
  f) la determinazione dei compensi e delle indennita' al presidente,
ai  vice  presidenti  e  agli   altri  componenti  del  consiglio  di
amministrazione  e del  collegio sindacale,  nonche' le  modalita' di
erogazione;
   (Omissis).
                         Art. 10. (Omissis).
   Comma 5.
  In caso  di mancanza o  impedimento del presidente, le  funzioni di
questo sono adempiute dal vice presidente che riveste detta carica da
maggior   tempo   ed  ininterrottamente   o,   in   caso  di   nomina
contemporanea,  dal piu'  anziano  di  eta'; in  caso  di mancanza  o
impedimento anche di  questi, dall'altro vice presidente.  In caso di
mancanza o  impedimento anche  dei vice  presidenti, le  funzioni del
presidente sono  adempiute dal  consigliere che  fa parte  da maggior
tempo ed ininterrottamente dal  consiglio di amministrazione; in caso
di nomina contemporanea, dal piu' anziano di eta'.
   (Omissis).
                         Art. 13. (Omissis).
   Comma 1.
  Al presidente,  ai vice presidenti,  ai componenti il  consiglio di
amministrazione ed ai sindaci compete  un compenso fisso annuo e, per
ogni partecipazione a riunioni  del consiglio di amministrazione, una
medaglia di  presenza, oltre  al rimborso delle  spese effettivamente
sostenute per l'espletamento delle  rispettive funzioni, nella misura
determinata   dal   consiglio   di  amministrazione,   che   ne   da'
comunicazione al Ministro del tesoro.
   (Omissis).