LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
  Visto il decreto  legislativo 30 giugno 1993,  n. 266, concernente:
"Riordinamento  del Ministero  della  sanita', a  norma dell'art.  1,
comma  1, lettera  h),  della legge  23 ottobre  1992,  n. 421",  con
particolare  riferimento all'art.  7, che  istituisce la  Commissione
unica del farmaco;
  Visto  il proprio  provvedimento 30  dicembre 1993,  pubblicato nel
supplemento ordinario  n. 127 alla  Gazzetta Ufficiale n. 306  del 31
dicembre 1993,  con cui  si e'  proceduto alla  riclassificazione dei
medicinali, ai sensi  dell'art. 8, comma 10, della  legge 24 dicembre
1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto il  decreto di  A.I.C. n.  135/94 del  31 dicembre  1994, del
direttore generale del servizio farmaceutico, pubblicato per estratto
nella Gazzetta  Ufficiale serie generale  n. 21 del 26  gennaio 1995,
con il quale e' stata autorizzata l'immissione in commercio in classe
c) della specialita' medicinale denominata "Acequide 6,25", a base di
quinapril e idroclorotiazide, nella  confezione 14 compresse ciascuna
contenente 20 mg  di quinapril e 6,25 mg  di idroclorotiazide, A.I.C.
n.   028317028,  della   societa'  Recordati   industria  chimica   e
farmaceutica S.p.a., con sede in Milano;
  Vista la  domanda del 5 agosto  1998 con cui la  societa' Recordati
industria chimica  e farmaceutica S.p.a. chiede  la riclassificazione
in fascia di rimborsabilita' al prezzo di L. 21.100 della specialita'
medicinale   sopra   indicata,   come  calcolato   al   sensi   della
deliberazione CIPE 26 febbraio 1998 (Deliberazione n. 10/98);
  Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 14 ottobre
1998,   con  la   quale   viene  espresso   parere  favorevole   alla
classificazione in classe a)  della specialita' medicinale denominata
"Acequide  6,25" al  prezzo  di L.  21.100,  I.V.A. compresa,  previa
verifica del calcolo  del prezzo medio europeo da  parte del C.I.P.E.
verificando  altresi'   la  correttezza  della   denominazione  della
specialita' in questione;
  Considerato che e'  stato verificato, per confronto  con il decreto
di A.I.C.  della specialita'  di che  trattasi, che  la denominazione
corretta e'  "Acequide 6,25",  e che  quindi in  essa e'  indicato il
dosaggio dell'idroclorotiazide;
  Vista la richiesta dell'ufficio XI - del D.V.F. del Ministero della
sanita', con la  quale si chiede al C.I.P.E. di  comunicare il prezzo
medio europeo della specialita' medicinale sopraindicata;
  Vista la nota con cui il  C.I.P.E. comunica che, per la specialita'
medicinale "Acequide 6,25", nella  confezione sopra citata, il prezzo
massimo europeo a  ricavo industria della confezione e'  di L. 12.849
pari ad un prezzo al pubblico, comprensivo di I.V.A., di L. 21.200;
  Considerato   che,  essendo   stata  presa   come  riferimento   la
specialita' medicinale "Acequide" nella confezione 14 compresse 20 mg
+ 12,5  mg, A.I.C. n.  028317016, per effetto  del punto 2,  comma 8,
della  delibera  CIPE  26  febbraio  1998  il  prezzo  di  L.  21.200
corrisponde  effettivamente  all'attuale  prezzo  al  pubblico  della
specialita' in questione;
  Considerato  che   la  societa'   Recordati  industria   chimica  e
farmaceutica S.p.a.,  ha chiesto  in domanda  di praticare  un prezzo
inferiore, pari a L. 21.100 I.V.A. inclusa;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" che all'art. 70, comma
5, prevede la  riduzione del 15% del prezzo medio  europeo in sede di
ammissione in fascia di rimborsabilita';
                              Dispone:
                               Art. 1.
  La  specialita'  medicinale denominata  ACEQUIDE  6,25,  a base  di
quinapril  idroclorofiazide,   della  societa'   Recordati  industria
chimica e farmaceutica S.p.a, con sede in Milano, nella confezione 14
compresse 20  mg + 6,25 mg,  A.I.C. n. 028317028, e'  classificata in
classe a),  ai sensi dell'art. 8,  comma 10, della legge  24 dicembre
1993, n. 537, al prezzo di L. 18.000, I.V.A. compresa.