Art. 2. 1. Restano ferme tutte le precedenti disposizioni che demandano al Ministero dell'ambiente l'assunzione degli oneri relativi alle indennita' eventuali e all'accasermamento del personale, al casermaggio, alla motorizzazione, nonche' le altre spese di approntamento di particolari strumenti necessari per soddisfare le esigenze tecniche ed operative del nucleo, con imputazione al competente capitolo 1087 nei limiti dello stanziamento previsto per ogni esercizio finanziario. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 19 aprile 1999 Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro della difesa Scognamiglio Pasini Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1999 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 29