Art. 2.
  1. Restano ferme tutte le  precedenti disposizioni che demandano al
Ministero  dell'ambiente  l'assunzione   degli  oneri  relativi  alle
indennita'   eventuali  e   all'accasermamento   del  personale,   al
casermaggio,  alla   motorizzazione,  nonche'   le  altre   spese  di
approntamento di  particolari strumenti  necessari per  soddisfare le
esigenze  tecniche  ed  operative  del  nucleo,  con  imputazione  al
competente capitolo  1087 nei limiti dello  stanziamento previsto per
ogni esercizio finanziario.
  Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la
registrazione.
   Roma, 19 aprile 1999
                                            Il Ministro dell'ambiente
                                                      Ronchi
Il Ministro della difesa
  Scognamiglio Pasini
Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1999
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 29