Art. 10. Decadenza dell'azione disciplinare (c.f.r. art. 59 del D.P.R. 916/1958 sostituito dall'art. 12 della legge n. 1/1981) L'azione disciplinare non puo' piu' essere e promossa dopo un anno dal giorno in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della commissione tributaria regionale hanno avuto notizia del fatto disciplinarmente rilevante. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso il termine di trenta giorni spettante all'incolpato per la presentazione delle sue giustificazioni e conclusa l'eventuale istruttoria fissa, la data di discussione davanti al Consiglio. Il relativo decreto e' comunicato all'incolpato, almeno quaranta giorni prima della data della discussione. Tale comunicazione deve essere effettuata entro un anno dall'inizio del procedimento e la decisione deve essere pronunciata entro i successivi due anni. Se i termini non sono osservati, il procedimento si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta. Il corso dei terrnini suindicati e' sospeso se per il medesimo fatto viene iniziata l'azione penale e riprende a decorrere dal giorno in cui e' pronunciata la sentenza o il decreto penale irrevocabile. Il corso dei termini e' altresi' sospeso durante il tempo in cui l'incolpato e' sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, ovvero durante il tempo in cui il procedimento e' rinviato a richiesta dell'incolpato o dal suo difensore.