Art. 10.
                  Decadenza dell'azione disciplinare
                 (c.f.r. art. 59 del D.P.R. 916/1958
           sostituito dall'art. 12 della legge n. 1/1981)
  L'azione disciplinare non puo' piu'  essere e promossa dopo un anno
dal  giorno in  cui il  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  il
presidente della commissione tributaria regionale hanno avuto notizia
del fatto disciplinarmente rilevante.
  Il presidente del Consiglio di  presidenza, trascorso il termine di
trenta giorni spettante all'incolpato  per la presentazione delle sue
giustificazioni e conclusa l'eventuale  istruttoria fissa, la data di
discussione davanti  al Consiglio. Il relativo  decreto e' comunicato
all'incolpato,  almeno   quaranta  giorni  prima  della   data  della
discussione. Tale comunicazione deve  essere effettuata entro un anno
dall'inizio del  procedimento e la decisione  deve essere pronunciata
entro i  successivi due  anni. Se  i termini  non sono  osservati, il
procedimento si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta.
  Il  corso dei  terrnini suindicati  e' sospeso  se per  il medesimo
fatto  viene iniziata  l'azione  penale e  riprende  a decorrere  dal
giorno  in  cui  e'  pronunciata  la sentenza  o  il  decreto  penale
irrevocabile. Il  corso dei  termini e'  altresi' sospeso  durante il
tempo in  cui l'incolpato e'  sottoposto a perizia o  ad accertamenti
specialistici,  ovvero durante  il tempo  in cui  il procedimento  e'
rinviato a richiesta dell'incolpato o dal suo difensore.