Art. 11. Rapporti tra il procedimento e giudizio civile e penale (cfr. art. 28 del regio decreto-legge n. 511/1946) Il procedimento disciplinare e' promosso indipendentemente dall'azione civile o penale che procede dal medesimo fatto od anche se il procedimento civile o penale e' in corso. Nel caso in cui il giudice tributario sia sottoposto a processo penale, l'azione disciplinare e' sospesa fino a che non sia pronunciata sentenza di non luogo a procedere inoppugnabile ovvero sentenza o decreto penale irrevocabili.