Art. 11.
       Rapporti tra il procedimento e giudizio civile e penale
         (cfr. art. 28 del regio decreto-legge n. 511/1946)
  Il   procedimento   disciplinare  e'   promosso   indipendentemente
dall'azione civile o  penale che procede dal medesimo  fatto od anche
se il procedimento civile o penale e' in corso.
  Nel caso  in cui  il giudice tributario  sia sottoposto  a processo
penale,  l'azione  disciplinare  e'  sospesa   fino  a  che  non  sia
pronunciata sentenza  di non  luogo a procedere  inoppugnabile ovvero
sentenza o decreto penale irrevocabili.