Art. 12.
              Effetti disciplinari dei giudicati penali
         (cfr. art. 29 del regio decreto-legge n. 511/1946)
  Nel procedimento  disciplinare fa  sempre stato  l'accertamento dei
fatti  che formarono  oggetto  del giudizio  penale risultanti  dalla
sentenza irrevocabile.  In ogni caso  e' dichiarata la  decadenza del
giudice  tributario,  che  abbia  riportato una  condanna,  anche  se
pronunciata ai sensi dell'art. 444  c.p.p., o sia stato sottoposto ad
una  misura  di prevenzione  o  di  sicurezza previste  dall'art.  7,
lettera c), decreto legislativo n. 545/1992.
  Deve essere in ogni caso  sottoposto a procedimento disciplinare il
giudice tributario che,  imputato di delitto comune non  colposo o di
contravvenzione punibile  con pena  detentiva o per  reato tributario
sia stato- prosciolto  ai sensi dell'art. 53, secondo  comma c.p.p. o
per  una causa  estintiva  del reato  ovvero  per impromovibilita'  o
improseguibilita' dell'azione penale.