Art. 12. Effetti disciplinari dei giudicati penali (cfr. art. 29 del regio decreto-legge n. 511/1946) Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l'accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale risultanti dalla sentenza irrevocabile. In ogni caso e' dichiarata la decadenza del giudice tributario, che abbia riportato una condanna, anche se pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., o sia stato sottoposto ad una misura di prevenzione o di sicurezza previste dall'art. 7, lettera c), decreto legislativo n. 545/1992. Deve essere in ogni caso sottoposto a procedimento disciplinare il giudice tributario che, imputato di delitto comune non colposo o di contravvenzione punibile con pena detentiva o per reato tributario sia stato- prosciolto ai sensi dell'art. 53, secondo comma c.p.p. o per una causa estintiva del reato ovvero per impromovibilita' o improseguibilita' dell'azione penale.