Art. 13. Sospensione facoltativa del giudice tributario sottoposto a procedimento disciplinare (cfr art. 30 del regio decreto-legge n. 511/1946) All'inizio o nel corso del procedimento disciplinare, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare sentito l'incolpato, disporne la sospensione provvisoria dall'incarico.