Art. 13.
            Sospensione facoltativa del giudice tributario
               sottoposto a procedimento disciplinare
          (cfr art. 30 del regio decreto-legge n. 511/1946)
  All'inizio o nel corso  del procedimento disciplinare, il Consiglio
di presidenza  della giustizia tributaria, su  richiesta dei titolari
dell'azione disciplinare sentito l'incolpato, disporne la sospensione
provvisoria dall'incarico.