Art. 14. Sospensione obbligatoria e facoltativa del giudice tributario sottoposto a procedimento penale o di prevenzione (cfr. art. 31 del regio decreto n. 511/1946 e legge 9 marzo 1990, n. 55, come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16). Il giudice tributario e' sospeso di diritto dall'incarico e dal compenso fisso quando: a) nei suoi confronti e' emessa ordinanza cautelare custodiale tranne se questa e' annullata per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; b) riporta condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art. 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o uno dei delitti di cui all'art. 73 del citato testo unico, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti o per delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; c) riporta condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale; d) e' condannato con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b); e) e' condannato con sentenza primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; f) nei suoi confronti e' applicato, anche se con provvedimento non ancora irrevocabile, una misura giurisdizionale di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Il giudice tributario sottoposto a processo penale per uno dei reati previsti dall'art. 7, lettera c) del decreto legislativo n. 545/1992 o nei cui confronti sia stata richiesta l'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza puo', con deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, su richiesta dei titolari dell'azione disciplinare, essere provvisoriamente sospeso dall'incarico e dal compenso fisso. Quando vi sia stata sospensione dall'incarico, la stessa conserva efficacia, se non revocata per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione e' revocata di diritto.