Art. 14.
  Sospensione  obbligatoria  e  facoltativa  del  giudice  tributario
sottoposto a procedimento  penale o di prevenzione (cfr.  art. 31 del
regio  decreto  n.  511/1946  e  legge 9  marzo  1990,  n.  55,  come
modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16).
  Il giudice  tributario e'  sospeso di  diritto dall'incarico  e dal
compenso fisso quando:
  a)  nei suoi  confronti  e' emessa  ordinanza cautelare  custodiale
tranne se questa  e' annullata per insussistenza dei  gravi indizi di
colpevolezza;
  b) riporta condanna, anche non  definitiva, per il delitto previsto
dall'art. 416-bis del codice penale  o per il delitto di associazione
finalizzata  al   traffico  illecito   di  sostanze   stupefacenti  o
psicotrope di cui  all'art. 74 del testo unico  approvato con decreto
del Presidente  della Repubblica 9  ottobre 1990,  n. 309, o  uno dei
delitti di cui  all'art. 73 del citato testo unico,  o per un delitto
concernente  la  fabbricazione,  l'importazione,  l'esportazione,  la
vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie
esplodenti  o  per  delitto  di  favoreggiamento  personale  o  reale
commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
  c) riporta condanna,  anche non definitiva, per  i delitti previsti
dagli  articoli  314  (peculato),  316  (peculato  mediante  profitto
dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione),   318  (corruzione   per  un   atto  d'ufficio),   319
(corruzione  per  un atto  contrario  ai  doveri d'ufficio),  319-ter
(corruzione  in   atti  giudiziari),   320  (corruzione   di  persona
incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
  d) e'  condannato con sentenza  definitiva o con sentenza  di primo
grado confermata  in appello, per  un delitto commesso con  abuso dei
poteri o con violazione dei  doveri inerenti ad una pubblica funzione
o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera b);
  e) e' condannato  con sentenza primo grado,  confermata in appello,
ad una  pena non inferiore a  due anni di reclusione  per delitto non
colposo;
  f) nei suoi confronti e'  applicato, anche se con provvedimento non
ancora irrevocabile,  una misura  giurisdizionale di  prevenzione, in
quanto  indiziato di  appartenere ad  una delle  associazioni di  cui
all'art.  1 della  legge  31  maggio 1965,  n.  575, come  sostituito
dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
  Il  giudice tributario  sottoposto a  processo penale  per uno  dei
reati previsti  dall'art. 7,  lettera c)  del decreto  legislativo n.
545/1992 o  nei cui confronti  sia stata richiesta  l'applicazione di
una misura di prevenzione o  di sicurezza puo', con deliberazione del
Consiglio di presidenza della  giustizia tributaria, su richiesta dei
titolari  dell'azione disciplinare,  essere provvisoriamente  sospeso
dall'incarico e dal compenso fisso.
  Quando vi  sia stata sospensione dall'incarico,  la stessa conserva
efficacia,  se non  revocata per  un  periodo di  tempo comunque  non
superiore  ad anni  cinque. Decorso  tale termine  la sospensione  e'
revocata di diritto.