Art. 15. Computo dei periodi di sospensione e corresponsione degli arretrati al giudice sospeso Quando l'incolpato e' condannato alla sanzione della sospensione delle funzioni va detratto ai fini dell'esecuzione, il periodo della sospensione obbligatoria o facoltativa allo stesso eventualmente irrogata. Quando l'incolpato e' con decisione definitiva assolto o condannato a sanzione diversa dalla rimozione cessa di diritto la sospensione provvisoria eventualmente disposta e gli sono corrisposti gli emolumenti fissi non percepiti (art. 36 del regio decreto n. 511/1946).