Art. 15.
         Computo dei periodi di sospensione e corresponsione
                 degli arretrati al giudice sospeso
  Quando l'incolpato  e' condannato  alla sanzione  della sospensione
delle funzioni va detratto ai  fini dell'esecuzione, il periodo della
sospensione  obbligatoria  o  facoltativa allo  stesso  eventualmente
irrogata.
  Quando l'incolpato e' con decisione definitiva assolto o condannato
a sanzione  diversa dalla rimozione  cessa di diritto  la sospensione
provvisoria  eventualmente  disposta  e   gli  sono  corrisposti  gli
emolumenti  fissi  non  percepiti  (art.  36  del  regio  decreto  n.
511/1946).