Art. 16. Accertamenti preliminari e istruttoria del procedimento disciplinare Il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare da parte di uno dei titolari dell'azione disciplinare di cui al primo comma dell'art. 9, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere se necessario, all'istruttoria, che deve essere conclusa entro i successivi novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Della deliberazione di archiviazione ovvero di quella di incarico per l'istruttoria deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.