Art. 16.
                Accertamenti preliminari e istruttoria
                    del procedimento disciplinare
  Il  Consiglio di  presidenza,  nel termine  di  dieci giorni  dalla
richiesta di apertura  del procedimento disciplinare da  parte di uno
dei titolari dell'azione disciplinare di cui al primo comma dell'art.
9,  affida  ad  un  suo   componente  l'incarico  di  procedere  agli
accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.
  Il  Consiglio di  presidenza,  sulla base  delle risultanze  emerse
provvede a contestare  i fatti all'incolpato con  invito a presentare
entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se
non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di
procedere se  necessario, all'istruttoria,  che deve  essere conclusa
entro i  successivi novanta giorni  col deposito degli  atti relativi
presso la segreteria.
  Della deliberazione  di archiviazione ovvero di  quella di incarico
per   l'istruttoria   deve   essere  data   immediata   comunicazione
all'incolpato.