Art. 17. Dibattimento Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine per l'istruttoria e comunque non oltre un anno dall'inizio del procedimento emette e fa comunicare all'incolpato il decreto che fissa la data della discussione. Il decreto e' comunicato all'interessato almeno quaranta giorni prima, con l'avvertenza che puo' prendere visione ed estrarre copia degli atti, e depositare le sue difese non oltre dieci giorni liberi prima della discussione e puo' farsi assistere da altro componente di commissione tributaria. Nella seduta fissata per la discussione il componente del Consiglio di presidenza che ha proceduto all'eventuale istruttoria o in mancanza di questa, il componente nominato relatore svolge la relazione. L'incolpato e il componente di commissione tributaria che lo assiste hanno per ultimi la parola. Qualora l'incolpato dichiari di volersi avvalere dell'assistenza di un altro componente di commissione tributaria e di non averlo reperito il Consiglio di presidenza lo designa d'ufficio. La seduta si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto di terzi o della credibilita' della funzione giurisdizionale con riferimento ai fatti contestati all'ufficio che l'incolpato occupa, il Consiglio di presidenza puo' disporre che la seduta si svolga a porte chiuse (ult. c., art. 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, aggiunto dall'art. 1 della legge 12 aprile 1990, n. 74).