Art. 17.
                             Dibattimento
  Il presidente  del Consiglio  di presidenza, trascorso  comunque il
termine per  l'istruttoria e comunque  non oltre un  anno dall'inizio
del procedimento emette e fa  comunicare all'incolpato il decreto che
fissa   la  data   della  discussione.   Il  decreto   e'  comunicato
all'interessato almeno  quaranta giorni  prima, con  l'avvertenza che
puo' prendere visione  ed estrarre copia degli atti,  e depositare le
sue difese  non oltre dieci  giorni liberi prima della  discussione e
puo' farsi assistere da altro componente di commissione tributaria.
  Nella seduta fissata per la discussione il componente del Consiglio
di  presidenza  che  ha  proceduto  all'eventuale  istruttoria  o  in
mancanza  di  questa,  il  componente  nominato  relatore  svolge  la
relazione.
  L'incolpato  e  il  componente  di commissione  tributaria  che  lo
assiste hanno per ultimi la parola.
  Qualora l'incolpato dichiari di volersi avvalere dell'assistenza di
un  altro  componente  di  commissione tributaria  e  di  non  averlo
reperito il Consiglio di presidenza lo designa d'ufficio.
  La  seduta  si svolge  in  pubblica  udienza;  se i  fatti  oggetto
dell'incolpazione   non   riguardano   l'esercizio   della   funzione
giudiziaria ovvero  se ricorrono  esigenze di  tutela del  diritto di
terzi  o  della  credibilita'   della  funzione  giurisdizionale  con
riferimento ai  fatti contestati all'ufficio che  l'incolpato occupa,
il Consiglio  di presidenza puo' disporre  che la seduta si  svolga a
porte chiuse  (ult. c.,  art. 6  della legge 24  marzo 1958,  n. 195,
aggiunto dall'art. 1 della legge 12 aprile 1990, n. 74).