Art. 2. (cfr. anche art. 17, del regio decreto n. 511/1946) Disposizione generale I giudici tributari non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nonche' dalle disposizioni sul procedimento disciplinare vigente per i magistrati ordinari in quanto compatibili.