Art. 2.
         (cfr. anche art. 17, del regio decreto n. 511/1946)
                        Disposizione generale
  I  giudici  tributari  non  possono essere  sottoposti  a  sanzioni
disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dagli articoli 15
e 16 del decreto legislativo 31  dicembre 1992, n. 545, nonche' dalle
disposizioni sul  procedimento disciplinare vigente per  i magistrati
ordinari in quanto compatibili.