Art. 20.
               Revisione del provvedimento disciplinare
  In ogni  tempo puo' essere  richiesta dall'interessato o  se questi
sia morto da un suo erede o prossimo congiunto che ne abbia interesse
anche soltanto morale, la revisione del provvedimento disciplinare se
siano sopravvenuti  fatti nuovi o  nuovi elementi di prova  ovvero se
risulti  che la  decisione fu  determinata da  errore di  fatto o  da
falsita' (art. 37, sesto comma, del regio decreto n. 511/1946).