Art. 20. Revisione del provvedimento disciplinare In ogni tempo puo' essere richiesta dall'interessato o se questi sia morto da un suo erede o prossimo congiunto che ne abbia interesse anche soltanto morale, la revisione del provvedimento disciplinare se siano sopravvenuti fatti nuovi o nuovi elementi di prova ovvero se risulti che la decisione fu determinata da errore di fatto o da falsita' (art. 37, sesto comma, del regio decreto n. 511/1946).