Art. 4. (art. 15 del decreto legislativo n. 545/1992) Le sanzioni disciplinari sono: a) l'ammonimento; b) la censura; c) la sospensione dalle funzioni; d) la rimozione dall'incarico. Le sanzioni disciplinari sono applicate nel corso o all'esito del procedimento disciplinare regolato dall'art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nonche' dalle disposizioni vigenti per i magistrati ordinari in quanto compatibili.