Art. 4.
            (art. 15 del decreto legislativo n. 545/1992)
  Le sanzioni disciplinari sono:
    a) l'ammonimento;
    b) la censura;
    c) la sospensione dalle funzioni;
    d) la rimozione dall'incarico.
  Le sanzioni disciplinari  sono applicate nel corso  o all'esito del
procedimento   disciplinare  regolato   dall'art.   16  del   decreto
legislativo  31 dicembre  1992,  n. 545,  nonche' dalle  disposizioni
vigenti per i magistrati ordinari in quanto compatibili.