Art. 7.
                      Sospensione dalle funzioni
  La sanzione della sospensione dalle funzioni viene irrogata:
  a)  per  tardivo deposito  piu'  di  tre  volte  in un  anno  delle
decisioni  dopo  la  scadenza   dell'ulteriore  termine  fissato  per
iscritto dal presidente della commissione.
  b) per omissione da parte del presidente di sezione di convocazione
del collegio  giudicante per  un periodo superiore  ad un  mese senza
giustificato motivo;
  c) per la mancata  fissazione per piu' di tre volte  da parte di un
presidente  di commissione  dell'ulteriore  termine  per il  deposito
tardivo di sentenze;
  d) per  contegno scorretto nell'ambito della  sezione, del collegio
giudicante o verso il pubblico;
  e) per inosservanza non lieve di altri doveri dell'incarico.
  La  sospensione  dalle funzioni  e'  inflitta  per un  periodo  non
inferiore a  tre e non superiore  a sei mesi. Essa  comporta anche la
perdita del compenso fisso.