Art. 7. Sospensione dalle funzioni La sanzione della sospensione dalle funzioni viene irrogata: a) per tardivo deposito piu' di tre volte in un anno delle decisioni dopo la scadenza dell'ulteriore termine fissato per iscritto dal presidente della commissione. b) per omissione da parte del presidente di sezione di convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo; c) per la mancata fissazione per piu' di tre volte da parte di un presidente di commissione dell'ulteriore termine per il deposito tardivo di sentenze; d) per contegno scorretto nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico; e) per inosservanza non lieve di altri doveri dell'incarico. La sospensione dalle funzioni e' inflitta per un periodo non inferiore a tre e non superiore a sei mesi. Essa comporta anche la perdita del compenso fisso.