Art. 9.
                Promuovimento dell'azione disciplinare
  Il  procedimento  disciplinare  e'   promosso  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri o  dal presidente della commissione tributaria
regionale  nella  cui  circoscrizione  presta  servizio  l'incolpato,
mediante richiesta al Consiglio di presidenza.
  La delibera  del Consiglio  di presidenza,  ai sensi  dell'art. 16,
terzo comma, decreto legislativo  n. 545/1992, contiene l'indicazione
dei   fatti   addebitati  e   l'invito   a   presentare  le   proprie
giustificazioni  entro  trenta  giorni dalla  sua  comunicazione  che
determina a tutti gli  effetti l'inizio del procedimento disciplinare
ai fini della decorrenza dei termini di cui al successivo art. 10.
  Gli atti  istruttori di cui al  comma 3, dell'art. 16,  del decreto
legislativo   n.   545/1992   non   preceduti   dalla   comunicazione
all'incolpato sono nulli ma la nullita' non puo' essere piu' rilevata
se non e' dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di
cinque  giorni   dalla  comunicazione   del  decreto  che   fissa  la
discussione  orale davanti  al  Consiglio di  presidenza  e che  reca
espresso avvertimento  circa tale  onere (art.  59, ottavo  comma del
decreto del  Presidente della  Repubblica n. 916/1958  mod. dall'art.
12, della legge 3 gennaio 1981, n. 1).
  Ove il  Consiglio di  presidenza ravvisi fatti  nuovi o  diversi da
quelli  addebitati  all'incolpato  dispone,  senza  pronunziarsi  sul
merito  di essi,  la trasmissione  di  copia degli  atti ai  titolari
dell'azione disciplinare per le determinazioni di competenza.