Art. 9. Promuovimento dell'azione disciplinare Il procedimento disciplinare e' promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal presidente della commissione tributaria regionale nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato, mediante richiesta al Consiglio di presidenza. La delibera del Consiglio di presidenza, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, decreto legislativo n. 545/1992, contiene l'indicazione dei fatti addebitati e l'invito a presentare le proprie giustificazioni entro trenta giorni dalla sua comunicazione che determina a tutti gli effetti l'inizio del procedimento disciplinare ai fini della decorrenza dei termini di cui al successivo art. 10. Gli atti istruttori di cui al comma 3, dell'art. 16, del decreto legislativo n. 545/1992 non preceduti dalla comunicazione all'incolpato sono nulli ma la nullita' non puo' essere piu' rilevata se non e' dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di cinque giorni dalla comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti al Consiglio di presidenza e che reca espresso avvertimento circa tale onere (art. 59, ottavo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 916/1958 mod. dall'art. 12, della legge 3 gennaio 1981, n. 1). Ove il Consiglio di presidenza ravvisi fatti nuovi o diversi da quelli addebitati all'incolpato dispone, senza pronunziarsi sul merito di essi, la trasmissione di copia degli atti ai titolari dell'azione disciplinare per le determinazioni di competenza.