Art. 5. Criteri di ammissione e contribuzioni 1. Ha diritto a fruire del servizio di mensa non obbligatoria il personale della Polizia di Stato che non si trova nelle situazioni di impiego ed ambientali che danno titolo alla mensa obbligatoria. 2. Puo' essere ammesso alle stesse mense, compatibilmente con la loro ricettivita' ed a condizione di non compromettere la funzionalita' del servizio, il personale delle altre forze di polizia, quello dell'amministrazione civile dell'interno e quello della polizia di Stato in quiescenza. Puo' altresi' essere ammesso altro personale in occasione di partecipazione ad attivita' connesse a finalita' istituzionali dell'amministrazione della pubblica sicurezza. 3. Il personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia e' tenuto al pagamento di una somma corrispondente alla spesa per l'acquisto dei generi alimentari impiegati per ciascun pasto, maggiorata dal 60 per cento e fino al 100 per cento, a titolo di contribuzione ai costi diretti sostenuti per assicurare il servizio. 4. Il personale dell'amministrazione civile dell'interno e quello occasionalmente interessato allo svolgimento di attivita' istituzionali e' tenuto al pagamento di una somma corrispondente all'intero ammontare del costo a pasto, mediamente sostenuto su scala nazionale, e comunque in misura non inferiore al valore corrente del buono pasto attribuito al personale della predetta amministrazione. 5. Il personale in quiescenza della polizia di Stato e' tenuto al pagamento della quota di cui al comma precedente, maggiorata anche dei costi indiretti, sostenuti per assicurare il servizio.