Art. 5.
                Criteri di ammissione e contribuzioni
  1. Ha  diritto a fruire del  servizio di mensa non  obbligatoria il
personale della Polizia di Stato che non si trova nelle situazioni di
impiego ed ambientali che danno titolo alla mensa obbligatoria.
  2. Puo'  essere ammesso alle  stesse mense, compatibilmente  con la
loro   ricettivita'  ed   a  condizione   di  non   compromettere  la
funzionalita'  del  servizio,  il  personale  delle  altre  forze  di
polizia,  quello dell'amministrazione  civile  dell'interno e  quello
della polizia  di Stato in  quiescenza. Puo' altresi'  essere ammesso
altro personale in occasione  di partecipazione ad attivita' connesse
a   finalita'  istituzionali   dell'amministrazione  della   pubblica
sicurezza.
  3.  Il personale  della polizia  di Stato  e delle  altre forze  di
polizia e' tenuto al pagamento di una somma corrispondente alla spesa
per  l'acquisto dei  generi alimentari  impiegati per  ciascun pasto,
maggiorata dal  60 per  cento e fino  al 100 per  cento, a  titolo di
contribuzione ai costi diretti sostenuti per assicurare il servizio.
  4. Il  personale dell'amministrazione civile dell'interno  e quello
occasionalmente   interessato    allo   svolgimento    di   attivita'
istituzionali  e' tenuto  al  pagamento di  una somma  corrispondente
all'intero ammontare del costo a pasto, mediamente sostenuto su scala
nazionale, e comunque in misura  non inferiore al valore corrente del
buono pasto attribuito al personale della predetta amministrazione.
  5. Il personale  in quiescenza della polizia di Stato  e' tenuto al
pagamento della  quota di cui  al comma precedente,  maggiorata anche
dei costi indiretti, sostenuti per assicurare il servizio.