IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visti l'art. 9 del decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito,
con modificazioni,  dalla legge 9 agosto  1986, n. 488, l'art.  9 del
decreto-legge 31 agosto 1987,  n. 359, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1987,   n.  440,  nonche'  l'art.  22  del
decreto-legge  2 marzo  1989, n.  66, convertito,  con modificazioni,
dalla legge 24  aprile 1989, n. 144, ai sensi  dei quali e' demandato
al Ministro del tesoro il  compito di determinare periodicamente, con
proprio decreto, le condizioni  massime o altre modalita' applicabili
ai  mutui da  concedersi agli  enti locali  territoriali, al  fine di
ottenere una uniformita' di trattamento;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge 28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito, con modificazioni,  dalla legge 28 febbraio  1990, n. 38,
il quale  richiama per  l'anno 1990 le  disposizioni sui  mutui degli
enti locali di cui al citato  art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66;
  Visto l'art. 13,  comma 13, della legge 11 marzo  1988, n. 67, come
modificato  dall'art.  4  del  decreto-legge 4  marzo  1989,  n.  77,
convertito dalla  legge 5 maggio  1989, n.  160, il quale  prevede il
concorso dello  Stato nel pagamento  degli interessi sui mutui  che i
comuni  gia'  impegnati  nella   costruzione  di  sistemi  ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere,  fino alla concorrenza di lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
  Visti  i decreti  ministeriali del  28 giugno  1989, del  26 giugno
1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalita'
di determinazione del  tasso di riferimento variabile per  i mutui di
cui alle leggi suddette;
  Visto il decreto ministeriale del 18  gennaio 1999, con il quale la
commissione onnicomprensiva  per l'anno  1999 e' stata  fissata nella
misura dello 0,80% per le operazioni di mutuo agli enti locali;
  Vista la nota del 25 giugno 1999, con la quale la Banca d'Italia ha
comunicato  i  dati  relativi  ai  parametri  da  utilizzare  per  la
determinazione del tasso di riferimento  per le operazioni di credito
agevolato  previste  dalle leggi  sopra  indicate  per il  periodo  1
luglio31 dicembre 1999;
  Visto  il decreto  ministeriale 23  dicembre 1998  con il  quale e'
stato stabilito che,  a partire dal 30 dicembre 1998,  il tasso Ribor
e' sostituito dall'Euribor;
  Vista la misura  del tasso Euribor 365/360 a tre  mesi rilevato per
il mese di maggio 1999 sul circuito Reuters, pari a 2,615%;
  Visto il decreto ministeriale del  10 maggio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana del 14  maggio 1999, n.
111, recante "Determinazione  del costo globale annuo  massimo per le
operazioni  di  mutuo  effettuate  dagli enti  locali  ai  sensi  del
decreto-legge 2 marzo  1989, n. 66, convertito dalla  legge 24 aprile
1989, n.  144" e, in particolare,  l'art. 4, il quale  prevede che le
disposizioni del decreto medesimo si  applicano ai contratti di mutuo
stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;
  Visto l'art.  3 del decreto  legislativo 3  febbraio 1993, n.  29 e
successive modificazioni e integrazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  il periodo  1  luglio-31  dicembre  1999, il  costo  della
provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui alle leggi
citate in premessa, regolate a tasso variabile, e' pari:
  a) al 3,50% per le operazioni di cui ai decretilegge 1 luglio 1986,
n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla legge
11 marzo 1988, n. 67;
  b) al 3,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66  e relativo  decreto ministeriale di  attuazione del  28 giugno
1989;
  c) al 3,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66  e relativo  decreto ministeriale di  attuazione del  26 giugno
1990;
  d) al 3,50% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 66  e ai decreti  ministeriali del 25 marzo  1991 e del  24 giugno
1993.
  2. Al costo della provvista come  fissato al comma 1 va aggiunta la
commissione onnicomprensiva tempo per tempo  in vigore nel periodo in
cui sono state  effettuate le operazioni di cui  al presente decreto.
La misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la
durata dell'operazione.