Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono, pertanto, da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti di buona esposizione. I nuovi vigneti in coltura specializzata, per essere iscritti all'albo di cui sopra, dovranno avere una densita' di almeno 3.300 ceppi per ettaro. Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata "Elba" bianco e rosso possono essere destinati alla produzione delle tipologie "Vin santo" e "Vin santo occhio di pernice" qualora i conduttori interessati optino per tale rivendicazione in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio. Tale possibilita' esclude tassativamente l'utilizzo delle medesime uve per la produzione delle altre tipologie della D.O. "Elba". E' vietata ogni pratica di forzatura consentendo tuttavia l'irrigazione come pratica di soccorso. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Elba" non deve essere superiore in coltura specializzata a: ton. 8 per ettaro per il bianco, lo spumante, il vin santo e l'Ansonica; ton. 7 per ettaro per il rosso, il rosato, l'Ansonica passito ed il Vin santo occhio di pernice; ton. 6 per ettaro per l'Aleatico ed il Moscato. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai fini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 10,5 % per i vini Elba bianco, Vin santo e Rosato; 11% er l'Elba Ansonica; 11% per l'Elba rosso e Vin santo occhio di pernice; 12% per l'Elba rosso riserva.