Art. 5.
  Le  operazioni di  vinificazione,  conservazione ed  invecchiamento
obbligatorio  dei vini  di cui  all'art. 2  devono essere  effettuate
nell'ambito della zona di produzione delimitata nell'art. 3.
  La resa massima dell'uva in vino finito non deve superare:
  il 70% per i vini bianco, Ansonica, rosso e rosato;
  il 40% (riferito all'uva fresca) per il vino Moscato bianco;
  il  35% (riferito  all'uva  fresca) per  i  vini Ansonica  passito,
Aleatico, Vin santo, Vin santo occhio di pernice.
  L'eventuale eccedenza,  per Elba  bianco, Ansonica, rosso  e rosato
fino  ad  un  massimo  del  5%  rispetto  alla  resa  in  vino  sopra
specificata,  puo' essere  commercializzata  come vino  da tavola  ad
indicazione  geografica tipica  o  come vino  da  tavola. Oltre  tale
eccedenza tutto il vino perde il diritto alla D.O.C.
  Nelle annate in  cui sara' necessario e'  consentito, ad esclusione
delle tipologie Aleatico, Moscato, Ansonica  passito, Vin santo e Vin
santo  occhio  di  pernice,  l'arricchimento  con  mosti  concentrati
rettificati e comunque secondo le norme UE vigenti.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a  conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
  Le uve di Ansonica destinate alla produzione di Ansonica passito, e
le uve di  Aleatico e Moscato, dopo aver  subito un'accurata cernita,
devono  essere  sottoposte  per  un  periodo  minimo  di  almeno  una
settimana  ad  un  appassimento  all'aria o  in  locali  idonei,  con
possibilita' di una parziale  disidratazione con aria ventilata, fino
a raggiungere un  contenuto zuccherino minimo del  28% per l'Aleatico
ed il Moscato, e del 25% per l'Ansonica.
  Nella vinificazione  del vino D.O.C.  "Elba" Vin santo e  Vin santo
occhio di pernice sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a
conferire al vino la sua  peculiare caratteristica: in particolare il
tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:
  l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta
ad  un  appassimento  naturale  e   puo'  essere  ammostata,  per  le
particolari condizioni climatiche dell'isola  d'Elba, non prima del 1
novembre  dell'anno di  raccolta e  non oltre  il 31  marzo dell'anno
successivo;
  l'appassimento  delle uve  deve  avvenire in  locali  idonei ed  e'
ammessa  una  parziale  disidratazione  con  aria  ventilata  e  deve
raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,5%;
  la conservazione  e l'invecchiamento devono avvenire  in recipienti
di legno di capacita' non superiore ai 5 ettolitri;
  l'immissione al consumo non puo'  avvenire prima del 1 novembre del
terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;
  l'immissione al  consumo delle  tipologia "Elba" Vin  santo riserva
non puo' avvenire  prima del 1 novembre del quarto  anno successivo a
quello di produzione delle uve;
  al termine del periodo di  invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%.
  La denominazione di origine controllata "Elba" bianco spumante puo'
essere  impiegata per  designare  i relativi  vini spumanti  naturali
ottenuti con  fermentazione in  bottiglia da parte  dei mosti  o vini
bianchi che rispondano  alle condizioni ed ai  requisiti nel presente
disciplinare  con la  sola deroga  del titolo  alcolometrico volumico
minimo naturale che per l'Elba bianco base spumante potra' essere del
10%.
  Le uve destinate alla produzione  di spumante devono essere oggetto
di   specifica   denuncia    annuale.   Tale   possibilita'   esclude
tassativamente  l'utilizzo di  tali uve  per la  produzione di  altre
tipologie della D.O.C. "Elba".
  La   spumantizzazione  potra'   essere   effettuata  soltanto   nel
territorio dell'isola d'Elba.
  Il vino  "Elba" rosso  sottoposto ad  un periodo  di invecchiamento
obbligatorio non inferiore a ventiquattro  mesi, di cui almeno dodici
in legno ed almeno sei in  bottiglia, puo' portare in designazione la
specificazione  aggiuntiva "riserva".  Il  periodo di  invecchiamento
decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.