Art. 3. Il prezzo di vendita al pubblico e l'aliquota di imposta di fabbricazione sul fiammifero sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento: Imposta Imposta sul Prezzo di Tipo di fiammiferi di fabbr. valore agg. vendita (lire) (lire) (lire) - - - - 1. Scatola di cartone con 100 fiammiferi di legno denominati "Diva" 3.450 2.500 15.000 2. Scatola di cartone con 40 fiammiferi di legno denominati "L'art du feu" 1.250 833,33 5.000 Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 1999 Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1999 Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 89