Art. 3.
  Il  prezzo  di vendita  al  pubblico  e  l'aliquota di  imposta  di
fabbricazione sul  fiammifero sono stabilite nelle  misure di seguito
indicate,  unitamente  all'imposta  sul valore  aggiunto  dovuta  per
singolo condizionamento:
                                    Imposta  Imposta sul  Prezzo di
   Tipo di fiammiferi               di fabbr. valore agg.  vendita
                                     (lire)    (lire)      (lire)
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1. Scatola di cartone con 100
   fiammiferi di legno denominati
   "Diva"                            3.450     2.500       15.000
 
2. Scatola di cartone con  40
   fiammiferi di legno denominati
   "L'art du feu"                    1.250       833,33     5.000
  Il presente  decreto entra  in vigore  dalla data  di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 22 giugno 1999
                                       Il direttore generale: Cutrupi
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 89