Art. 10.
                  Giudizio dell'attuario incaricato
  1.  L'attuario  incaricato  di  cui  all'art.  20-bis  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, introdotto dall'art. 79 del d.lgs.
n. 173/1997,  esprime, in una  nota tecnica, il proprio  giudizio sul
metodo adottato e sulle basi  tecniche impiegate, anche se implicite,
nel  calcolo   delle  riserve   tecniche  iscritte   nella  relazione
semestrale,  dandone  adeguata  illustrazione. La  suddetta  nota  e'
trasmessa all'ISVAP  unitamente ai prospetti tecnici  di vigilanza di
cui al successivo art. 12.