Art. 10. Giudizio dell'attuario incaricato 1. L'attuario incaricato di cui all'art. 20-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, introdotto dall'art. 79 del d.lgs. n. 173/1997, esprime, in una nota tecnica, il proprio giudizio sul metodo adottato e sulle basi tecniche impiegate, anche se implicite, nel calcolo delle riserve tecniche iscritte nella relazione semestrale, dandone adeguata illustrazione. La suddetta nota e' trasmessa all'ISVAP unitamente ai prospetti tecnici di vigilanza di cui al successivo art. 12.