Art. 11.
                  Termine di trasmissione all'ISVAP
  1. La  relazione semestrale e la  relazione semestrale consolidata,
corredate della documentazione di cui ai  precedenti articoli 8 e 9 e
della   copia   del  verbale   della   riunione   del  consiglio   di
amministrazione  di  approvazione,  sono  trasmesse  all'ISVAP  entro
quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
  2.   La  relazione   semestrale   delle   imprese  che   esercitano
esclusivamente   la   riassicurazione,  corredata   delle   eventuali
osservazioni del collegio sindacale, e' trasmessa all'ISVAP entro sei
mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
  3. Per  le sedi  secondarie rientranti nell'ambito  di applicazione
del presente  provvedimento, la  relazione semestrale e'  redatta dal
rappresentante generale per l'Italia  e trasmessa all'ISVAP corredata
della relazione  di cui  all'art. 8, entro  il termine  stabilito dal
comma 1.