Art. 11. Termine di trasmissione all'ISVAP 1. La relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata, corredate della documentazione di cui ai precedenti articoli 8 e 9 e della copia del verbale della riunione del consiglio di amministrazione di approvazione, sono trasmesse all'ISVAP entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio. 2. La relazione semestrale delle imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione, corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale, e' trasmessa all'ISVAP entro sei mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio. 3. Per le sedi secondarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente provvedimento, la relazione semestrale e' redatta dal rappresentante generale per l'Italia e trasmessa all'ISVAP corredata della relazione di cui all'art. 8, entro il termine stabilito dal comma 1.