Art. 13.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1. E'  facolta' dell'impresa  allegare alla relazione  semestrale e
alla relazione semestrale consolidata il rendiconto finanziario.
  2.  Per  la  relazione  semestrale dell'esercizio  1999  e  per  la
relazione  semestrale  consolidata  dell'esercizio 2000  puo'  essere
omesso, nei prospetti contabili relativi allo stato patrimoniale e al
conto  economico,   il  raffronto   con  il   corrispondente  periodo
dell'esercizio precedente.
  3.  La relazione  semestrale e'  redatta in  milioni di  lire e  la
relazione  semestrale consolidata  e'  redatta in  miliardi di  lire.
Qualora l'impresa si avvalga della  facolta' prevista dall'art. 2 del
provvedimento  ISVAP  del  5  ottobre 1998,  n.  1008,  la  relazione
semestrale e' redatta  in migliaia di euro e  la relazione semestrale
consolidata e' redatta in milioni di euro.
  4.   Le   imprese   che   esercitano   congiuntamente   l'attivita'
assicurativa nei rami danni e vita trasmettono all'ISVAP la relazione
semestrale e  la relazione  semestrale consolidata  in tre  copie; le
altre imprese,  ivi comprese quelle che  esercitano esclusivamente la
riassicurazione,  in  due  copie.  Un esemplare  della  relazione  da
trasmettere all'ISVAP e' sottoscritto in originale dal rappresentante
legale dell'impresa. Un esemplare dei  documenti di cui agli articoli
8  e  9  da  trasmettere   all'ISVAP  e'  sottoscritto  in  originale
rispettivamente dal rappresentante della  societa' di revisione e dai
componenti del collegio sindacale.
  5. E' abrogata la circolare ISVAP n. 248 del 9 giugno 1995.