Art. 13. Disposizioni transitorie e finali 1. E' facolta' dell'impresa allegare alla relazione semestrale e alla relazione semestrale consolidata il rendiconto finanziario. 2. Per la relazione semestrale dell'esercizio 1999 e per la relazione semestrale consolidata dell'esercizio 2000 puo' essere omesso, nei prospetti contabili relativi allo stato patrimoniale e al conto economico, il raffronto con il corrispondente periodo dell'esercizio precedente. 3. La relazione semestrale e' redatta in milioni di lire e la relazione semestrale consolidata e' redatta in miliardi di lire. Qualora l'impresa si avvalga della facolta' prevista dall'art. 2 del provvedimento ISVAP del 5 ottobre 1998, n. 1008, la relazione semestrale e' redatta in migliaia di euro e la relazione semestrale consolidata e' redatta in milioni di euro. 4. Le imprese che esercitano congiuntamente l'attivita' assicurativa nei rami danni e vita trasmettono all'ISVAP la relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata in tre copie; le altre imprese, ivi comprese quelle che esercitano esclusivamente la riassicurazione, in due copie. Un esemplare della relazione da trasmettere all'ISVAP e' sottoscritto in originale dal rappresentante legale dell'impresa. Un esemplare dei documenti di cui agli articoli 8 e 9 da trasmettere all'ISVAP e' sottoscritto in originale rispettivamente dal rappresentante della societa' di revisione e dai componenti del collegio sindacale. 5. E' abrogata la circolare ISVAP n. 248 del 9 giugno 1995.