Art. 7. Principi di redazione e criteri di valutazione 1. Alla relazione semestrale si applicano i principi di redazione e i criteri di valutazione prescritti per il bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione e, ove l'impresa sia tenuta alla redazione della relazione in forma consolidata, anche quelli prescritti per il bilancio consolidato. 2. In relazione alle riserve tecniche le imprese illustrano, nel commentoparte B, le metodologie utilizzate per l'applicazione dei criteri di valutazione di cui al comma 1, se diverse da quelle adottate in sede di redazione del bilancio di esercizio. 3. Qualora, in casi eccezionali, le imprese utilizzino criteri di valutazione diversi rispetto a quelli adottati in sede di redazione dell'ultimo bilancio, e' data espressa indicazione nel commento dei diversi criteri adottati, delle motivazioni e degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico. 4. Le imprese conservano le evidenze gestionali interne relative agli importi della relazione semestrale e della relazione semestrale consolidata non direttamente rilevabili dalla contabilita'.