Art. 7.
            Principi di redazione e criteri di valutazione
  1. Alla relazione semestrale si applicano i principi di redazione e
i  criteri di  valutazione prescritti  per il  bilancio di  esercizio
delle  imprese di  assicurazione  e, ove  l'impresa  sia tenuta  alla
redazione  della   relazione  in  forma  consolidata,   anche  quelli
prescritti per il bilancio consolidato.
  2. In  relazione alle riserve  tecniche le imprese  illustrano, nel
commentoparte  B, le  metodologie utilizzate  per l'applicazione  dei
criteri  di valutazione  di  cui al  comma 1,  se  diverse da  quelle
adottate in sede di redazione del bilancio di esercizio.
  3. Qualora, in  casi eccezionali, le imprese  utilizzino criteri di
valutazione diversi rispetto  a quelli adottati in  sede di redazione
dell'ultimo bilancio,  e' data espressa indicazione  nel commento dei
diversi  criteri adottati,  delle motivazioni  e degli  effetti sulla
rappresentazione della  situazione patrimoniale  e finanziaria  e del
risultato economico.
  4. Le  imprese conservano  le evidenze gestionali  interne relative
agli importi della relazione  semestrale e della relazione semestrale
consolidata non direttamente rilevabili dalla contabilita'.