Art. 8.
                Relazione della societa' di revisione
  1. Ai fini dell'applicazione delle procedure di revisione contabile
limitata  di  cui  al  principio raccomandato  dalla  CONSOB  per  la
revisione   contabile  della   relazione  semestrale,   la  relazione
semestrale  e la  relazione  semestrale  consolidata sono  sottoposte
all'esame  della societa'  di  revisione incaricata  di esprimere  il
giudizio sul bilancio di esercizio  ai sensi dell'art. 62 del decreto
legislativo  17  marzo 1995,  n.  174,  e  dell'art. 73  del  decreto
legislativo 17  marzo 1995,  n. 175, come  sostituiti rispettivamente
dagli  articoli 79  e  80  del d.lgs.  n.  173/1997.  La societa'  di
revisione si  avvale di un attuario  iscritto nell'albo professionale
di cui alla legge 9 febbraio 1942 n. 194.
  2.  La  relazione della  societa'  di  revisione e'  allegata  alla
relazione semestrale e alla relazione semestrale consolidata.
  3.  Alla   relazione  semestrale   delle  imprese   che  esercitano
esclusivamente la riassicurazione non si applicano le disposizioni di
cui ai commi 1 e 2.