Art. 8. Relazione della societa' di revisione 1. Ai fini dell'applicazione delle procedure di revisione contabile limitata di cui al principio raccomandato dalla CONSOB per la revisione contabile della relazione semestrale, la relazione semestrale e la relazione semestrale consolidata sono sottoposte all'esame della societa' di revisione incaricata di esprimere il giudizio sul bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dell'art. 73 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come sostituiti rispettivamente dagli articoli 79 e 80 del d.lgs. n. 173/1997. La societa' di revisione si avvale di un attuario iscritto nell'albo professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942 n. 194. 2. La relazione della societa' di revisione e' allegata alla relazione semestrale e alla relazione semestrale consolidata. 3. Alla relazione semestrale delle imprese che esercitano esclusivamente la riassicurazione non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.