IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che reca modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, disciplinante l'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e visto in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilita' di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese; Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che, nell'autorizzare il Ministro del tesoro a contrarre mutui quindicennali con varie istituzioni finanziarie con ammortamento a totale carico dello Stato, demanda a questo Comitato la ripartizione dei relativi ricavi che affluiscono al Fondo di cui al richiamato art. 19 del D.Lgs. n. 96/1993; Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 della richiamata legge n. 135/1997, autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire per il periodo 1999-2004 specificando che le predette risorse affluiscono al Fondo di cui al citato D.Lgs. n. 96/1993 e demandando a questo Comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorita' della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano: Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 70 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1998; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 209 dell' 8 settembre 1998), con la quale questo Comitato sulla base delle indicazioni di priorita' di cui sopra - ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 208/1998, riservando complessivamente alla realizzazione di interventi infrastrutturali 4.500 miliardi di lire, dei quali 1.000 assegnati al Ministero dei lavori pubblici per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno- Reggio Calabria e 3.500 attribuiti alle intese istituzionali di programma di cui al punto 1 della delibera del 21 marzo 1997, n. 29 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1997); Visti i decreti del 20 ottobre 1998 e del 16 febbraio 1999 con i quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha proceduto alla nomina dei componenti del Comitato di coordinamento, istituito al punto 5.1. della richiamata delibera del 9 luglio 1998 quale struttura di collegamento tra le Amministrazioni centrali con il compito di procedere all'individuazione delle opere e degli studi di fattibilita' da finanziare a carico delle risorse di cui sopra; Visti gli schemi licenziati dal predetto Comitato nell'ottobre 1998 per la ripartizione dei 3.500 miliardi di cui al punto 2.2. della menzionata delibera del 9 luglio 1998, schemi nei quali si prevede di assegnare agli studi di fattibilita' la quota massima consentita del 3% e che riportano, nell'ambito delle disponibilita' complessive riservate da questo Comitato alle diverse aree del Paese e per ciascuna delle due tipologie considerate, il riparto su base regionale del 70% delle risorse; Visti i criteri adottati per il riparto di cui sopra e le considerazioni svolte in ordine ad alcuni dei parametri indicati da questo Comitato, nonche' i contenuti delle raccomandazioni di cui agli schemi predetti; Considerato che per le due categorie di completamenti individuate come prioritarie nella menzionata delibera del 9 luglio 1998 il Comitato ha definito due distinte procedure, demandando, per le opere commissariate ex art. 13 della legge n. 135/1997, al Ministero dei lavori pubblici la formulazione delle proposte di finanziamento, da effettuare previa verifica con le Regioni interessate e sulla base di elementi atti a dimostrare la cantierabilita' e l'attualita' delle opere stesse; Considerato che per gli altri completamenti le proposte di finanziamento, provenienti direttamente dalle Amministrazioni regionali e statali, dovevano essere ordinate da apposito gruppo in una graduatoria di merito, alla stregua dei criteri specificati nei richiamati "schemi di riparto", e concorrere, per la parte eccedente la quota pre-ripartita, al residuo 30% delle risorse disponibili; Considerato che per le opere commissariate ex art. 13 della legge n. 135/1997 e' stato previsto il requisito della cantierabilita', inteso quale possibilita' di attivare i cantieri entro sei mesi dalla decisione di finanziamento, mentre per gli altri completamenti gli schemi di riparto prevedono entro il termine suindicato, l'attivazione delle procedure per l'individuazione del soggetto esecutore e, nel caso di progetti "Integrati", la disponibilita' della progettazione definitiva; Vista la nota n. 521 del 13 aprile 1999 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha trasmesso l'elenco delle opere commissariate da finanziare a carico delle suddette risorse, elenco che viene riportato in allegato alla presente delibera; Vista la nota n. 1/4419/DIP del 19 aprile 1999 con la quale il Comitato di coordinamento ha trasmesso l'elenco degli altri completamenti da finanziare nel Mezzogiorno, come definito nella seduta del 14 aprile 1999, elenco che del pari viene riportato in allegato alla presente delibera; Considerato che la Commissione infrastrutture, nella seduta del 15 aprile 1999, ha condiviso la proposta formulata dal Comitato di coordinamento, in particolare concordando sull'ipotesi di accollare alla quota "premiale" del 30% la differenza nell'ipotesi che il costo dell'ultimo intervento finanziabile con la quota preripartita a favore della singola Regione travalichi la disponibilita' residua, privilegiando in tal caso, a parita' di punteggio, l'intervento determinante il minor scostamento rispetto alla quota pre-ripartita; Considerato che l'importo dell'ultimo degli interventi incluso nella "quota premiale" travalica di 4,579 mld. l'importo globale della "quota premiale" stessa; Ritenuto di condividere la procedura seguita dal Comitato di coordinamento che appare coerente con la linea evolutiva seguita soprattutto nel periodo piu' recente da questo Comitato ed intesa a stimolare effettive forme di concertazione tra Stato e Regioni, nonche' a "premiare" la qualita' ed a sollecitare cosi' un processo di crescita delle aree depresse; Ritenuto di dettare norme in tema di sostituzione degli interventi che non vengano avviati nei tempi previsti; Ritenuto opportuno assicurare la copertura integrale dell'intervento marginale della "quota premiale" riducendo corrispondentemente la quota riservata agli studi di fattibilita'; Ritenuto di procedere nell'immediato all'allocazione delle risorse per il Mezzogiorno, al fine di favorire la riapertura dei cantieri in relazione ai contenuti dell'accordo per il lavoro del 22 dicembre 1998, e di provvedere successivamente, sulla base degli ulteriori lavori del Comitato di coordinamento, al riparto delle risorse riservate al Centro-Nord e agli studi di fattibilita'; Delibera: 1. Finalizzazione dei 3.000 miliardi riservati al Mezzogiorno. L'importo di 3.000 miliardi di lire (euro 1,549 mld.), destinato alle intese istituzionali di programma per le regioni del Mezzogiorno ai fini della realizzazione di interventi infrastrutturali ai sensi del punto 2.2.1. della delibera n. 70 del 9 luglio 1998, e' attribuito in ragione di 2.914,58 miliardi di lire (euro 1,505 mld.) ad opere di completamento, mentre i residui 85,42 miliardi di lire (euro 0,044 mld.) sono riservati al cofinanziamento di una quota pari al 50% del costo di studi di fattibilita' di rilevanti iniziative infrastrutturali di particolare interesse per le Amministrazioni locali e di settore. 2. Riparto territoriale dell'importo destinato ai completamenti. Il suddetto importo di 2.914,58 miliardi di lire (euro 1,505 mld.) e' ripartito tra le succitate regioni come dall'unita tabella, che forma parte integrante della presente delibera. L'elenco delle opere commissariate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 135/1997 e le graduatorie regionali delle ulteriori iniziative da finanziare con le quote cosi' attribuite sono riportati, rispettivamente, negli allegati 1 e 2. 3. Messa a disposizione delle risorse di cui al punto 2. L'importo di cui al punto 2 della presente delibera viene imputato in ragione di 539,518 miliardi di lire (euro 0,279 mld.) sulla competenza 1999, di 673,581 miliardi di lire (euro 0,348 mld.) sulla competenza 2000, di 447,751 miliardi di lire (euro 0,231 mid.) sulla competenza 2001 e di 1.253,730 miliardi di lire (euro 0,647 mld.) sulla competenza 2002. Le risorse saranno attribuite, secondo le rispettive competenze, alle Amministrazioni interessate in modo tale da privilegiare temporalmente il finanziamento delle opere incluse nell'elenco allegato sub-1 e, per il residuo, in modo da garantire, in linea di massima e salvo che per importi globali di limitata entita', a ciascuna Amministrazione, in termini di competenza, per ognuna delle annualita' del quadriennio un importo percentualmente corrispondente a quello assegnato all'Amministrazione stessa sull'importo complessivo di cui al richiamato punto 2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedera' alle conseguenti variazioni di bilancio. Le risorse cosi' assegnate potranno essere impegnate integralmente sin dall'inizio. 4. Pianificazione degli interventi di completamento ed erogazioni. 4.1. Nell'ambito delle risorse assegnate le Amministrazioni procedono alla pianificazione temporale degli interventi ammessi a finanziamento, emanando al riguardo apposito provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera e/o dando diretta comunicazione ai soggetti realizzatori. La pianificazione verra' calibrata in modo tale che al 31 dicembre 1999 risultino aggiudicati lavori in misura tale che il costo complessivo degli interventi da avviare sia pari quanto meno all'importo complessivo riservato all'Amministrazione in termini di competenza per l'anno in corso. La pianificazione dovra' assicurare che al 30 settembre di ciascun anno risultino aperti cantieri per interventi che, anche tenendo conto delle scadenze relative agli impegni assunti per l'anno medesimo in relazione ad iniziative gia' avviate, comportino impegni pari almeno all'importo assegnato all'Amministrazione interessata in termini di competenza per l'anno considerato. Il provvedimento di pianificazione verra' comunicato alla Segreteria di questo Comitato. 4.2. Entro sessanta giorni dall'aggiudicazione deve essere effettuata la consegna dei lavori, a pena di revoca del finanziamento che sara' disposta a cura dell'Amministrazione interessata. 4.3. Per il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori valgono disposizioni analoghe a quelle previste al punto 3 della delibera n. 42/98 del 6 maggio 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 1998; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 1998) ed in particolare le seguenti: 4.3.1. Nella fattispecie del trasferimento a Enti pubblici, il soggetto attuatore comunica il quadro economico definitivo dell'intervento all'Amministrazione competente, che ridetermina conseguentemente la misura del finanziamento assegnato all'intervento stesso ed assume il relativo impegno definitivo tenendo conto del suddetto quadro economico, al netto di eventuali cofinanziamenti previsti. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra l'Amministrazione centrale competente trasferisce all'Ente attuatore un'anticipazione commisurata alle effettive disponibilita' di cassa dell'Amministrazione stessa ed al costo definitivo dell'intervento. Detta anticipazione non potra' comunque essere superiore al 20% dell'impegno definitivo, come sopra assunto. Le risorse ulteriori saranno trasferite, eventualmente in ratei successivi, sulla base di stati di avanzamento comunicati dall'Ente attuatore evidenzianti l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente. Il saldo del residuo avverra' ad avvenuta approvazione del collaudo finale o all'approvazione della chiusura della convenzione; 4.3.2. Le indicazioni di cui sopra, eccezion fatta per quelle rela- tive all'anticipazione, si applicano nel caso di appalto diretto: l'Amministrazione quindi ridetermina come sopra indicato il finanziamento assegnato all'iniziativa sulla base del quadro economico definitivo conseguente all'aggiudicazione, al netto di eventuali cofinanziamenti. Procede alla corresponsione dei corrispettivi stabiliti sulla base di comprovati stati di avanzamento ed eroga il saldo ad avvenuta approvazione del collaudo finale. 4.4. Le economie che si realizzino a seguito della rideterminazione del quadro economico di cui al punto 4.3. saranno accantonate dall'Amministrazione competente in una percentuale non eccedente il 7% dell'importo aggiudicato e potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa, nei casi di cui al punto 4.3.1. per le finalita' e con i criteri previsti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni: potranno in particolare essere utilizzate per le varianti in corso d'opera concernenti l'intervento considerato e per gli aggiornamenti del prezzo dell'intervento medesimo nei casi e nei limiti tassativamente stabiliti, rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 26 della citata legge, nonche' per i lavori suppletivi di cui all'art.20 della legge 30 dicembre 1991, n.412. Gli importi conseguenti alla suddetta rideterminazione del finanziamento originariamente assegnato all'intervento, al netto dell'accantonamento di cui al comma precedente, e gli ulteriori importi che risultino comunque disponibili anche a seguito di revoche in corso d'opera, di economie realizzate nelle varie fasi procedimentali e dell'inutilizzo, totale o parziale, del suddetto accantonamento sono destinati dall'Amministrazione competente al finanziamento di ulteriori interventi riconducibili al medesimo settore infrastrutturale nel quale le economie stesse si sono realizzate. Le Amministrazioni centrali osservano anche, per quanto possibile, il vincolo della destinazione alla medesima area regionale. In presenza di stipula di intesa istituzionale di programma le disponibilita' di cui trattasi vengono comunque finalizzate nel quadro dell'intesa. Le Amministrazioni interessate provvedono a comunicare le modalita' di utilizzo delle disponibilita' in questione alla Segreteria di questo Comitato. 5. Verifiche. L'Unita' di verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica svolgera' le attivita' di competenza, riferendo sulle eventuali situazioni di criticita' realizzativa al fine di consentire l'immediata rimozione degli ostacoli e di fornire un quadro di conoscenze da utilizzare per future assegnazioni o riallocazioni finanziarie. fo on 6. Misure di accelerazione e di definizione di situazioni di criticita' realizzativa. 6.1. Nel caso di interventi a suo tempo non sottoposti alla valutazione di impatto ambientale e per i quali tale valutazione sia prevista dalla legislazione sopravvenuta, l'Amministrazione competente dovra' curare che entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera sia completata la stesura definitiva dello studio di impatto ambientale. Per gli interventi sottoposti alla valutazione di impatto ambientale nazionale il Ministero dell'ambiente s'impegna ad accelerare al massimo l'istruttoria di propria competenza fornendo anche, a richiesta, assistenza ai soggetti interessati sia per agevolare la redazione dello studio di cui sopra, sia per una verifica preliminare sulla completezza della documentazione. Per gli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale regionale la citata Amministrazione si potra' avvalere dei poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni che non hanno ancora recepito l'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al D.P.R. 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 del 7 settembre 1996. 6.2. Dal momento della stipula delle intese istituzionali di programma si applicano agli interventi previsti dalla presente delibera le procedure di cui all'art. 2, comma 203, lett. c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine il Comitato istituzionale di gestione promuove le opportune iniziative. 6.3. In presenza di eventuali situazioni di criticita', evidenziate anche a seguito dell'attivita' di verifica di cui al precedente punto 5, le Amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento adotteranno tutte le misure possibili per pervenire ad una rapida rimozione degli ostacoli rilevati. 6.4. Per gli interventi inclusi nell'elenco delle opere commissariate le Amministrazioni competenti verificheranno, tramite i Commissari ad acta, la puntuale ripresa dei lavori, comunicando i tempi occorrenti per la completa realizzazione dell'opera. Gli interventi che non vengano riavviati entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera vengono definanziati. Se tali interventi riguardano regioni per le quali sono state stipulate o sono in corso di stipula intese istituzionali, gli importi relativi vengono riprogrammatí nell'ambito di dette intese con destinazione prioritaria al medesimo settore infrastrutturale, mentre negli altri casi si procede alla sostituzione con il primo degli interventi non finanziati inclusi nella graduatoria regionale e a scalare sulla stessa graduatoria fino ad esaurimento delle risorse liberate dagli eventuali definanziamenti; se l'intervento promosso in sostituzione e' di costo superiore all'importo del finanziamento gia' accordato all'intervento ora definanziato, l'Amministrazione competente provvedera' ad assicurare la copertura dell'importo residuo, altrimenti si procedera' all'ulteriore utilizzo della graduatoria sino al reperimento di un intervento per il quale tale cofinanziamento venga garantito o che abbia un costo compatibile con la disponibilita'. 6.5. Per quanto attiene agli altri interventi di completamento, non inclusi negli elenchi delle opere commissariate, il definanziamento avra' luogo nel caso in cui le procedure per l'individuazione del soggetto esecutore non siano attivate entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera. Per i progetti "integrati", come definiti dagli schemi di riparto, nel termine anzidetto deve essere disponibile almeno la progettazione definitiva. In questi casi si procede alla sostituzione con il primo degli interventi non finanziati inclusi - rispettivamente - nella graduatoria regionale o in quella generale a seconda che l'intervento definanziato gravi sulla quota pre-ripartita o sulla quota premiale, fino ad esaurimento delle risorse liberate dagli eventuali definanziamenti; se l'intervento promosso in sostituzione e' di costo superiore all'importo del finanziamento gia' accordato all'intervento ora definanziato, l'Amministrazione competente provvedera' ad assicurare la copertura dell'importo residuo, altrimenti si procedera' all'ulteriore utilizzo della graduatoria sino al reperimento di un intervento per il quale tale cofinanziamento venga garantito o che abbia un costo compatibile con la disponibilita'. 6.6. Le disposizioni richiamate ai punti 6.4 e 6.5, si applicano nel caso di interventi per i quali lo studio di impatto ambientale, previsto dalla legislazione vigente, non venga completato entro il termine di cui al punto 6.1. 7. Relazioni. Le Amministrazioni centrali e regionali competenti provvederanno a riferire, con periodicita' semestrale, a questo Comitato sullo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati della presente delibera in modo da fornire un quadro organico delle iniziative in atto e dei riflessi di ordine occupazionale, formulando altresi' eventuali proposte per l'adozione di ulteriori direttive da parte di questo Comitato. Le relazioni di cui sopra saranno corredate da apposita scheda compilata ai fini del monitoraggio finanziario secondo un modello che verra' predisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. fo on Roma, 21 aprile 1999 Il presidente delegato: CIAMPI Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1999 Registro n.3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 291