ART. 16
Cosi' come previsto nella richiamata deliberazione di C.I. n.  11  in
data  14  ottobre  1998,  con  atto  separato si provvedera' sia alla
individuazione e perimetrazione delle aree  a  piu'  elevato  rischio
idrogeologico  sia  all'adozione  delle  misure  di  salvaguardia, in
ottemperanza a quanto disposto nell'art.  1,  commi  1,  del  decreto
legge 11 giugno 1998, n. 180, come convertito in legge 3 agosto 1998,
n.  267.