ART. 16 Cosi' come previsto nella richiamata deliberazione di C.I. n. 11 in data 14 ottobre 1998, con atto separato si provvedera' sia alla individuazione e perimetrazione delle aree a piu' elevato rischio idrogeologico sia all'adozione delle misure di salvaguardia, in ottemperanza a quanto disposto nell'art. 1, commi 1, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267.