ART. 2
Dalla  data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione
della presente deliberazione nonche' delle copie degli atti relativi,
i Comuni di cui all'Allegato n. 4 "Comuni del territorio collinare  e
montano  interessati  dalla  delimitazione delle aree in dissesto" al
Titolo I delle Norme di attuazione del Progetto di Piano stralcio per
l'Assetto  Idrogeologico  prendono  atto  del  quadro  dei   dissesti
rappresentato nell'Allegato 4 "Delimitazione delle aree in dissesto -
Cartografia in scala 1:25.000" dell'Elaborato 2 di Piano "Atlante dei
rischi  idraulici  ed  idrogeologici  - Inventario dei centri abitati
montani esposti a pericolo".
Qualora essi riscontrino che gli strumenti  urbanistici  vigenti  non
tengono conto, in tutto o in parte, dello stato di dissesto presente,
anche  sulla  base  di quello rappresentato nella cartografia citata,
adottano ogni provvedimento  di  competenza  atto  ad  assicurare  la
compatibilita'  degli strumenti urbanistici, con particolare riguardo
alle aree di espansione, con le effettive condizioni di dissesto.
A tal fine i Comuni fanno riferimento, oltre  che  ai  contenuti  dei
citati  elaborati  del  Progetto  di  Piano  stralcio  per  l'Assetto
Idrogeologico, alle informazioni ed alle analisi di maggior dettaglio
eventualmente contenute nella  relazione  geologica  dello  strumento
urbanistico ed a quelle disponibili presso la Regione, la Provincia e
la Comunita' Montana di appartenenza o in piani relativi alla materia
gia' adottati o approvati.
Nel  caso  in  cui  le  informazioni di maggior dettaglio disponibili
documentino una situazione  di  dissesto  locale  diversa  da  quella
presentata negli elaborati dell'Allegato 4 sopra citato, in relazione
all'evoluzione  dei  fenomeni e/o alla realizzazione di interventi di
mitigazione del rischio, il Comune ne puo'  dare  comunicazione  alla
Regione ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge n. 183/1989.
In   ogni   caso,  dev'essere  garantita  la  sicurezza  dei  singoli
interventi edilizi e infrastrutturali e dev'essere  evitato  che  gli
stessi  comportino  un  aggravio  del dissesto idrogeologico presente
tenuto  anche  conto,   in   sede   di   rilascio   di   concessioni,
autorizzazioni e nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione ed
uso  del  territorio,  delle  risultanze della presa d'atto di cui al
primo capoverso del presente articolo.
Devono altresi' essere attuati tutti gli adempimenti  previsti  dalla
legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla Protezione Civile ai fini della
prevenzione  e  della  gestione  dell'emergenza  per  la tutela della
pubblica incolumita'.