ART. 2 Dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente deliberazione nonche' delle copie degli atti relativi, i Comuni di cui all'Allegato n. 4 "Comuni del territorio collinare e montano interessati dalla delimitazione delle aree in dissesto" al Titolo I delle Norme di attuazione del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico prendono atto del quadro dei dissesti rappresentato nell'Allegato 4 "Delimitazione delle aree in dissesto - Cartografia in scala 1:25.000" dell'Elaborato 2 di Piano "Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo". Qualora essi riscontrino che gli strumenti urbanistici vigenti non tengono conto, in tutto o in parte, dello stato di dissesto presente, anche sulla base di quello rappresentato nella cartografia citata, adottano ogni provvedimento di competenza atto ad assicurare la compatibilita' degli strumenti urbanistici, con particolare riguardo alle aree di espansione, con le effettive condizioni di dissesto. A tal fine i Comuni fanno riferimento, oltre che ai contenuti dei citati elaborati del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, alle informazioni ed alle analisi di maggior dettaglio eventualmente contenute nella relazione geologica dello strumento urbanistico ed a quelle disponibili presso la Regione, la Provincia e la Comunita' Montana di appartenenza o in piani relativi alla materia gia' adottati o approvati. Nel caso in cui le informazioni di maggior dettaglio disponibili documentino una situazione di dissesto locale diversa da quella presentata negli elaborati dell'Allegato 4 sopra citato, in relazione all'evoluzione dei fenomeni e/o alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio, il Comune ne puo' dare comunicazione alla Regione ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge n. 183/1989. In ogni caso, dev'essere garantita la sicurezza dei singoli interventi edilizi e infrastrutturali e dev'essere evitato che gli stessi comportino un aggravio del dissesto idrogeologico presente tenuto anche conto, in sede di rilascio di concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi ad attivita' di trasformazione ed uso del territorio, delle risultanze della presa d'atto di cui al primo capoverso del presente articolo. Devono altresi' essere attuati tutti gli adempimenti previsti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla Protezione Civile ai fini della prevenzione e della gestione dell'emergenza per la tutela della pubblica incolumita'.