ART. 3 Sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia di cui all'art.17, comma 6 bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, le aree classificate come fascia fluviale A e B e delimitate da apposito segno grafico nelle Tavole in scala 1:10.000 e 1:25.000 del Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, limitatamente alle prescrizioni contenute negli artt. 1, comma 6; 29, comma 2, lett. a) e b); 30, comma 2; 32, commi 3, 4; 38; 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, di cui alle Norme di attuazione del medesimo Progetto di Piano, nonche' le aree classificate come fascia fluviale A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) - approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 - per quanto attiene le modifiche alle prescrizioni dell'art. 9, comma 4 e dell'art. 16, commi 1 e 2, esposte agli artt. 9 e 9 bis della presente deliberazione.