ART. 3
Sono  sottoposte  a  misure  temporanee  di   salvaguardia   di   cui
all'art.17,  comma  6 bis della legge 18 maggio 1989, n. 183, le aree
classificate come fascia fluviale A e  B  e  delimitate  da  apposito
segno  grafico nelle Tavole in scala 1:10.000 e 1:25.000 del Progetto
di Piano stralcio per  l'Assetto  Idrogeologico,  limitatamente  alle
prescrizioni  contenute negli artt. 1, comma 6; 29, comma 2, lett. a)
e b); 30, comma 2; 32, commi 3, 4; 38; 39, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, di
cui alle Norme di attuazione del medesimo Progetto di Piano,  nonche'
le  aree  classificate  come fascia fluviale A e B del Piano Stralcio
delle Fasce Fluviali (PSFF) - approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 -


per quanto attiene le modifiche alle prescrizioni dell'art. 9,  comma
4  e  dell'art.  16,  commi 1 e 2, esposte agli artt. 9 e 9 bis della
presente deliberazione.