ART. 3 bis Ove le amministrazioni competenti alla tutela idrogeologica dei suoli abbiano gia' adottato alla data di adozione del presente Progetto di Piano, ovvero abbiano ad adottare in tempo futuro prima dell'approvazione finale del PAI, provvedimenti di individuazione e regolamentazione di aree a rischio geologico, idrologico e valanghivo, ivi comprese eventuali misure di salvaguardia, che siano coerenti con i principi e le finalita' del medesimo Progetto di Piano, detti provvedimenti saranno considerati integrativi e, per quanto riguarda la loro efficacia, sostitutivi delle prescrizioni del PAI per i territori di riferimento. A tale scopo, detti provvedimenti dovranno essere comunicati all'Autorita' di bacino, accompagnati da una relazione illustrativa, per la valutazione di compatibilita' e coerenza con le previsioni del PAI. L'Autorita' di bacino esprimera' il proprio parere entro 60 giorni dalla comunicazione, trascorso il quale termine, in caso di silenzio, la coerenza si intendera' dichiarata.