ART. 3 bis
Ove le amministrazioni competenti alla tutela idrogeologica dei suoli
abbiano  gia' adottato alla data di adozione del presente Progetto di
Piano,  ovvero  abbiano   ad   adottare   in   tempo   futuro   prima
dell'approvazione  finale  del PAI, provvedimenti di individuazione e
regolamentazione  di  aree  a   rischio   geologico,   idrologico   e
valanghivo,  ivi comprese eventuali misure di salvaguardia, che siano
coerenti con i principi e  le  finalita'  del  medesimo  Progetto  di
Piano,  detti  provvedimenti  saranno  considerati integrativi e, per
quanto riguarda la loro efficacia, sostitutivi delle prescrizioni del
PAI per i territori di riferimento. A tale scopo, detti provvedimenti
dovranno essere comunicati all'Autorita' di bacino,  accompagnati  da
una  relazione  illustrativa,  per la valutazione di compatibilita' e
coerenza con le previsioni del PAI. L'Autorita' di bacino  esprimera'
il  proprio  parere entro 60 giorni dalla comunicazione, trascorso il
quale termine,  in  caso  di  silenzio,  la  coerenza  si  intendera'
dichiarata.