ART. 4 bis Le misure temporanee di salvaguardia di cui al precedente art. 3 sostituiscono, per i corsi d'acqua Arno, Rile, Tenore e Olona, le misure di salvaguardia assunte con le deliberazioni di C.I. n. 19 e n. 20 in data 17 luglio 1996.