ART. 4 bis
Le  misure  temporanee  di  salvaguardia  di cui al precedente art. 3
sostituiscono, per i corsi d'acqua Arno, Rile,  Tenore  e  Olona,  le
misure  di  salvaguardia assunte con le deliberazioni di C.I. n. 19 e
n.  20 in data 17 luglio 1996.