ART. 5
Fermi i poteri del Ministro dei Lavori Pubblici di cui al  richiamato
art.  17, comma 6 bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dalla data
in cui i Comuni ricevono comunicazione dell'avvenuta  adozione  della
presente   deliberazione   nonche'  copia  degli  atti  relativi,  le
amministrazioni  e  gli  enti   pubblici   non   possono   rilasciare
concessioni,  autorizzazioni  e  nullaosta  relativi  ad attivita' di
trasformazione ed uso del territorio che siano in  contrasto  con  le
prescrizioni  di  cui  al  precedente  art. 3.   Sono fatti salvi gli
interventi gia' autorizzati (o per i quali sia gia' stata  presentata
denuncia  di  inizio  di attivita' ai sensi dell'art. 4, comma 7, del
decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come convertito in  legge

4  dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche), sempre che i lavori
relativi siano gia' stati iniziati alla data della  comunicazione  di
cui  al precedente capoverso e vengano completati entro il termine di
tre  anni  dalla  data  di  inizio.  Al titolare della concessione il
Comune ha facolta'  di  notificare  la  condizione  di  pericolosita'
rilevata.