ART. 6
I  Comuni  sono  incaricati  di  provvedere,  entro  dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione dell'avvenuta adozione della presente
deliberazione, delle norme di attuazione e delle cartografie relative
alla delimitazione delle aree in  dissesto  e  delle  fasce  fluviali
interessanti  il  territorio  di  competenza, alla loro pubblicazione
all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi  ed  a  trasmettere
alle Regioni la certificazione dell'avvenuta pubblicazione.