ART. 8 L'art. 7, comma 3, delle Norme di attuazione del PSFF e' integrato nel modo seguente sulla base delle motivazioni esposte nelle premesse: i'd) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilita' della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonche' gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilita' dell'Autorita' di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 15, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 15 bis.".