ART. 8
L'art. 7, comma 3, delle Norme di attuazione del  PSFF  e'  integrato
nel   modo  seguente  sulla  base  delle  motivazioni  esposte  nelle
premesse:  i'd) gli impianti di trattamento d'acque  reflue,  qualora
sia dimostrata l'impossibilita' della loro localizzazione al di fuori
delle  fasce,  nonche' gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli
esistenti;  i  relativi  interventi  sono  soggetti   a   parere   di
compatibilita'  dell'Autorita'  di  bacino ai sensi e per gli effetti
del successivo art. 15, espresso anche sulla base di quanto  previsto
all'art. 15 bis.".