ART. 9
Il  comma  4  dell'art.  9  delle  Norme  di  attuazione  del PSFF e'
sostituito con il seguente testo sulla base delle motivazioni esposte
nelle premesse:  i'Nei terreni demaniali ricadenti all'interno  delle
fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge 5
gennaio  1994, n.  37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni
sono  subordinati  alla  presentazione  di  progetti   di   gestione,
d'iniziativa  pubblica  e/o  privata, volti alla ricostituzione di un
ambiente     fluviale     tradizionale     e     alla      promozione
dell'interconnessione  ecologica di aree naturali, nel contesto di un
processo  di  progressivo  recupero  della   complessita'   e   della
biodiversita'  della  regione  fluviale.    I  predetti  progetti  di
gestione,  riferiti  a  porzioni significative e unitarie del demanio
fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi
del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art.  15,  comma  1,  del
presente Piano e devono contenere:
-  l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni
necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o
arbustive, nel rispetto della compatibilita' col territorio e con  le
condizioni  di  rischio  alluvionale, sia utile al raggiungimento dei
predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua
e di fruibilita' delle aree e delle sponde.  Le aree individuate  dai
progetti cosi' definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della
programmazione  dell'applicazione  dei  regolamenti  (U.E.) 2078/92 e
2080/92 e successive modificazioni.  L'organo istruttore trasmette  i
predetti progetti all'Autorita' di bacino del fiume Po che, entro tre
mesi, esprime un parere vincolante di compatibilita' con le finalita'
del  presente  Piano.    In  applicazione dell'art. 6, comma 3, della
legge 5  gennaio  1994,  n.    37,  le  Commissioni  provinciali  per
l'incremento  delle  coltivazioni  arboree sulle pertinenze demaniali
dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno  1936,  n.
1338,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1937, n.
402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per  determinare
le  modalita'  d'uso  e  le  forme  di  destinazione delle pertinenze
idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti  di
gestione  approvati  dall'Autorita'  di  bacino.   Nel caso in cui il
progetto, sulla base del quale e' assentita la  concessione,  per  il
compimento  dei  programmi  di gestione indicati nel progetto stesso,
richieda un periodo  superiore  a  quello  assegnato  per  la  durata
dell'atto  concessorio,  in  sede  di  richiesta  di rinnovo l'organo
competente terra' conto dell'esigenza  connessa  alla  tipicita'  del
programma  di  gestione  in corso.   In ogni caso e' vietato il nuovo
impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione."