ART. 9 Il comma 4 dell'art. 9 delle Norme di attuazione del PSFF e' sostituito con il seguente testo sulla base delle motivazioni esposte nelle premesse: i'Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale tradizionale e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessita' e della biodiversita' della regione fluviale. I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, del presente Piano e devono contenere: - l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione; - l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilita' col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi; - l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilita' delle aree e delle sponde. Le aree individuate dai progetti cosi' definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti (U.E.) 2078/92 e 2080/92 e successive modificazioni. L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorita' di bacino del fiume Po che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilita' con le finalita' del presente Piano. In applicazione dell'art. 6, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalita' d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorita' di bacino. Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale e' assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terra' conto dell'esigenza connessa alla tipicita' del programma di gestione in corso. In ogni caso e' vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione."