(all. 1 - art. 1)
                      PROGETTO DIPIANO STRALCIO
per l'Assetto Idrogeologico
Norme di attuazione
Norme generali
Art. 1. Finalita' e contenuti
1. Il  Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del
   fiume Po, denominato anche PAI o Piano, disciplina:
a) con le norme contenute nel Titolo  I,  le  azioni  riguardanti  la
   difesa  idrogeologica  e della rete idrografica del bacino del Po,
   nei limiti territoriali  di  seguito  specificati,  con  contenuti
   interrelati  con  quelli  del primo e secondo Piano Stralcio delle
   Fasce Fluviali di cui al successivo punto b);
b) con le norme  contenute  nel  Titolo  II  -  considerato  che  con
   D.P.C.M.    24  luglio  1998  e'  stato  approvato  il primo Piano
   Stralcio delle Fasce Fluviali che ha delimitato e normato le fasce
   relative ai corsi d'acqua  del  sottobacino  del  Po  chiuso  alla
   confluenza  del  fiume  Tanaro, dall'asta del Po, sino al Delta, e
   degli  affluenti  emiliani  e  lombardi  limitatamente  ai  tratti
   arginati - l'estensione della delimitazione e della normazione ora
   detta  ai corsi d'acqua della restante parte del bacino, assumendo
   in tal modo i caratteri e i contenuti di  secondo  Piano  Stralcio
   delle Fasce Fluviali.
2.  Il  PAI  e'  redatto,  adottato  e approvato ai sensi della L. 18
   maggio 1989, n. 183; quale piano stralcio del piano  generale  del
   bacino  del  Po ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter della legge ora
   richiamata.
3. Il Piano, attraverso le sue disposizioni persegue  l'obiettivo  di
   garantire  al  territorio  del  bacino  del fiume Po un livello di
   sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di  dissesto  idraulico  e
   idrogeologico,    attraverso   il   ripristino   degli   equilibri
   idrogeologici e ambientali, il recupero degli  ambiti  fluviali  e
   del  sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai
   fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento  dei
   terreni,  il  recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi.
   Le finalita' richiamate sono perseguite mediante:
- l'adeguamento della strumentazione urbanistico-territoriale;
- la definizione del quadro del rischio idraulico e idrogeologico  in
  relazione ai fenomeni di dissesto considerati;
-  la  costituzione  di  vincoli,  di prescrizioni, di incentivi e di
  destinazioni d'uso del suolo  in  relazione  al  diverso  grado  di
  rischio;
-    l'individuazione   di   interventi   finalizzati   al   recupero
  naturalistico ed ambientale, nonche' alla tutela e al recupero  dei
  valori  monumentali  ed ambientali presenti e/o la riqualificazione
  delle aree degradate;
- l'individuazione di interventi su  infrastrutture  e  manufatti  di
  ogni  tipo,  anche  edilizi,  che determinino rischi idrogeologici,
  anche con finalita' di rilocalizzazione;
- la sistemazione dei versanti e delle aree  instabili  a  protezione
  degli   abitati  e  delle  infrastrutture  adottando  modalita'  di
  intervento che privilegiano la conservazione e  il  recupero  delle
  caratteristiche naturali del terreno;
-  la  moderazione  delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi
  d'acqua,  con  specifica  attenzione  alla   valorizzazione   della
  naturalita' delle regioni fluviali;
-  la  definizione  delle  esigenze di manutenzione, completamento ed
  integrazione dei sistemi di difesa esistenti in funzione del  grado
  di  sicurezza  compatibile  e  del  loro  livello  di efficienza ed
  efficacia;
- la definizione di nuovi  sistemi  di  difesa,  ad  integrazione  di
  quelli  esistenti,  con  funzioni  di controllo dell'evoluzione dei
  fenomeni di  dissesto,  in  relazione  al  grado  di  sicurezza  da
  conseguire;
- il monitoraggio dello stato dei dissesti.
4.  I Programmi e i Piani nazionali, regionali e degli Enti locali di
   sviluppo economico, di uso  del  suolo  e  di  tutela  ambientale,
   devono  essere coordinati con il presente Piano. Di conseguenza le
   Autorita'  competenti  provvedono  ad   adeguare   gli   atti   di
   pianificazione e di programmazione previsti dall'art. 17, comma 4,
   della  L.  18  maggio  1989, n. 183 alle prescrizioni del presente
   Piano.
5. Allorche' il Piano riguardante l'assetto della rete idrografica  e
   dei  versanti  detta disposizioni di indirizzo o vincolanti per le
   aree interessate dal primo e  dal  secondo  Piano  Stralcio  delle
   Fasce Fluviali, le previsioni integrano le discipline previste per
   detti piani, essendo destinate a prevalere nel caso che esse siano
   fra loro incompatibili.
6.  Nei  tratti  dei  corsi  d'acqua  a rischio di asportazione della
   vegetazione arborea in occasione di eventi alluvionali, cosi' come
   individuati nell'Allegato 3 delle Norme per l'assetto  della  rete
   idrografica  e dei versanti, e' vietato, limitatamente alla Fascia
   A di cui al successivo art. 29 del  Titolo  II,  l'impianto  e  il
   reimpianto delle coltivazioni a pioppeto.
7.  Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni piu' restrittive di
   quelle previste nelle presenti Norme, contenute nella legislazione
   statale in materia di  beni  culturali  e  ambientali  e  di  aree
   naturali  protette, negli strumenti di pianificazione territoriale
   di livello regionale, provinciale e comunale ovvero in altri piani
   di tutela del territorio ivi compresi i Piani Paesistici.
8. E' fatto salvo nella parte in cui deve avere ancora attuazione, il
   i'Piano stralcio per la realizzazione degli  interventi  necessari
   al  ripristino  dell'assetto  idraulico,  alla  eliminazione delle
   situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi
   idrogeologici nonche' per il ripristino delle aree di esondazione"
   approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 10
   maggio 1995.
9. Le previsioni e le prescrizioni del Piano  hanno  valore  a  tempo
   indeterminato.  Esse  sono  verificate  almeno  ogni  10  anni  in
   relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al
   variare della situazione morfologica, ecologica e territoriale dei
   luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi.
10. L'aggiornamento dei seguenti elaborati del Piano e'  operato  con
    deliberazione  del  Comitato  Istituzionale  sentiti  i  soggetti
    interessati:
- Elaborato n. 2 i'Atlante dei rischi  idraulici  e  idrogeologici  -
  Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo";

-  Allegato 3 al Titolo I delle presenti Norme: i'Tratti a rischio di
   asportazione della vegetazione arborea lungo la  rete  idrografica
   principale".

Titolo I - Norme per l'assetto della rete idrografica e dei
           versanti

Parte I - Natura, contenuti ed effetti del Piano

Art. 2. Finalita' generali
1.  Il  Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico ha valore di piano
   territoriale di settore ed e' lo strumento conoscitivo, normativo,
   tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate
   le azioni e le  norme  d'uso  riguardanti  l'assetto  idraulico  e
   idrogeologico   del   bacino  idrografico,  quale  individuato  al
   successivo art. 3.
Art. 3. Ambito territoriale
1. L'ambito territoriale  di  riferimento  del  Piano  e'  costituito
   dall'intero   bacino   idrografico   del   fiume   Po,   come   da
   perimetrazione approvata con D.P.R. 1 giugno 1998 pubblicato sulla
   G.U. n. 173 del 19/10/1998, chiuso all'incile del Po di  Goro,  ad
   esclusione  del  Delta,  cosi'  come  perimetrato nell'Elaborato 6
   i'Cartografia di Piano",  Tav.  1  i'Ambito  di  applicazione  del
   Piano",  ivi  comprendendo  anche  i  Comuni  di  Alto,  Caprauna,
   Garessio, Livigno, Piuro e  Valdidentro,  esterni  parzialmente  o
   totalmente al bacino.
Art. 4. Elaborati del Piano
1. Il Piano riguardante l'assetto della rete idrografica e dei
   versanti e' costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale - Relazione di sintesi
       Allegato 1 -  Analisi dei principali punti critici
       Allegato 2 -  Programma finanziario
2. Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei
   centri abitati montani esposti a pericolo
       Allegato 1 - Elenco dei comuni per classi di rischio (art. 7
                    delle Norme di attuazione)
       Allegato 2 - Quadro di sintesi dei fenomeni di dissesto a
                    livello comunale
       Allegato 3 - Inventario dei centri abitati montani esposti
                    a pericolo
       Allegato 4 - Delimitazione delle aree in dissesto
                    - Cartografia in scala 1:25.000

3. Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico
       3.1 Asta Po
           Allegato 1 - Navigazione interna
       3.2 Mincio, Oglio, Adda Sottolacuale, Lambro, Olona, Ticino,
           Toce, Terdoppio, Agogna
       3.3 Sesia, Dora Baltea, Orco, Stura di Lanzo, Dora Riparia,
           Sangone, Chisola, Pellice, Varaita, Maira, Tanaro,
           Scrivia
       3.4 Oltrepo' Pavese, Trebbia, Nure, Chiavenna, Arda, Parma,
           Enza, Crostolo, Secchia, Panaro


       3.5 Arno, Rile, Tenore
       Allegato 1 - Linee generali di assetto e quadro degli
                    interventi in scala 1:10.000
       3.6 Adda Sopralacuale (Valtellina e Valchiavenna)
       Allegato 1 - Linee generali di assetto e quadro degli
                    interventi in scala 1:25.000

4. Caratteri paesistici e beni naturalistici, storico-culturali,
   ambientali

5. Quaderno delle opere tipo

6. Cartografia di Piano:
       Tav. 1.  Ambito di applicazione del Piano (scala 1:250.000)
       Tav. 2.  Ambiti fisiografici (scala 1:250.000)
       Tav. 3.  Corsi d'acqua interessati dalle fasce fluviali
                (scala 1:500.000)
       Tav. 4.  Geolitologia (scala 1:250.000)
       Tav. 5.  Sintesi dell'assetto morfologico e dello stato
                delle opere idrauliche dei principali corsi d'acqua
                (scala 1:250.000)
       Tav. 6.  Rischio idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
       Tav. 7.  Emergenze naturalistiche, paesaggistiche e storico
                -culturali presenti nelle aree di dissesto
                idraulico e idrogeologico (scala 1:250.000)
       Tav. 8.  Sintesi delle linee di intervento sulle aste (scala
                1:250.000)
       Tav. 9.  Sintesi delle linee di intervento sui versanti
                (scala 1:250.000)

7. Norme di attuazione
       Titolo I - Norme generali per l'assetto della rete
                  idrografica e dei versanti
       Allegato 1 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per
                                l'intero territorio comunale
       Allegato 2 al Titolo I - Comuni interessati dal Piano per
                                parte del territorio comunale
       Allegato 3 al Titolo I - Tratti a rischio di asportazione
                                della vegetazione arborea lungo la
                                rete idrografica principale
       Allegato 4 al Titolo I - Comuni del territorio collinare e
                                montano interessati dalla
                                delimitazione delle aree in
                                dissesto
Art. 5. Effetti del Piano
1.  Agli  effetti  dell'art. 17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n.
   183, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le
   Amministrazioni e  gli  Enti  pubblici,  nonche'  per  i  soggetti
   privati, le prescrizioni di cui ai successivi artt. 9, 10, 11, 12,
   19,  21,  22.    Per le prescrizioni di cui al citato art. 9, sono
   fatti salvi gli interventi gia' autorizzati (o  per  i  quali  sia
   gia'  stata  presentata  denuncia  di inizio di attivita' ai sensi
   dell'art. 4, comma 7, della decreto legge 5 ottobre 1993, n.  398,
   cosi'  come  convertito  in  legge  4  dicembre  1993,  n.  493  e


   successive modifiche) rispetto ai quali i  relativi  lavori  siano
   gia'  stati  iniziati  al  momento  di entrata in vigore del PAI e
   vengano completati entro il termine di  tre  anni  dalla  data  di
   inizio.  In  ogni caso al titolare della concessione dovra' essere
   tempestivamente notificata la condizione di dissesto rilevata
2. Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di
   cui al precedente comma, le Regioni, ai sensi del citato art.  17,
   comma  5,  della  L.  18 maggio 1989, n. 183, entro novanta giorni
   dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto  di
   approvazione  del  Piano,  emanano,  ove  necessario, disposizioni
   concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico.
   Decorso tale termine gli  Enti  territorialmente  interessati  dal
   Piano  sono  comunque  tenuti  a  rispettarne  le prescrizioni nel
   settore urbanistico, adottando i necessari adempimenti relativi ai
   propri strumenti urbanistici secondo  il  disposto  dell'art.  17,
   comma 6, della L. n. 183/89.
3.  In  tutti  i  casi  in cui gli interventi o le opere previsti dal
   Piano riguardino o interferiscano con  beni  o  aree  tutelati  ai
   sensi  della L.  1 giugno 1939, n. 1089 e della L. 29 giugno 1939,
   n. 1497 e  loro  successive  modificazioni  e  integrazioni,  essi
   saranno soggetti alle procedure autorizzative previste dalle leggi
   stesse.
  Parte II - Norme relative alle condizioni generali di assetto del
                         bacino idrografico
Art.  6.  Linee  generali  di  assetto  idraulico e idrogeologico del
bacino idrografico
1. Le linee generali di assetto idraulico e idrogeologico del  bacino
   idrografico sono specificate nel Piano per i seguenti ambiti:
a)  la  rete idrografica principale e i fondovalle, in cui i fenomeni
   di dissesto che predominano e il relativo stato di rischio per  la
   popolazione  e  i  beni  sono collegati alla dinamica fluviale. Il
   Piano definisce  l'assetto  di  progetto  dei  corsi  d'acqua  con
   finalita'   prioritarie   di   protezione   di   centri   abitati,
   infrastrutture,   luoghi,   ambienti   e   manufatti   di   pregio
   paesaggistico,  culturale  e ambientale rispetto a eventi di piena
   di gravosita' elevata, nonche' di riqualificazione e tutela  delle
   caratteristiche  e delle risorse del territorio. Per questo ambito
   le presenti Norme, anche attraverso successive apposite direttive:
- regolamentano gli usi del suolo  nelle  fasce  fluviali  dei  corsi
  d'acqua oggetto di delimitazione nel presente Piano;
- definiscono valori limite di deflusso in punti singolari della rete
  idrografica, da rispettare per la progettazione degli interventi di
  difesa;
-  definiscono  indirizzi  e  prescrizioni per la progettazione delle
  infrastrutture interferenti;
- definiscono criteri e indirizzi per  il  recupero  naturalistico  e
  funzionale delle aree fluviali, golenali e inondabili in genere;
-  individuano  criteri  e  indirizzi  per  la  programmazione  degli
  interventi di manutenzione sulle opere e sugli  alvei;  individuano
  le modalita' di attuazione degli interventi strutturali di difesa;
b)  la  rete  idrografica  secondaria  di  pianura e la rete scolante
   artificiale, caratterizzate da fenomeni di  dissesto  diffusi,  di
   interesse  generalmente  locale.  Per  questo  ambito  le presenti
   Norme:


-  definiscono  gli  indirizzi  per  la  delimitazione  delle   fasce
  fluviali;
-  individuano  criteri  e  indirizzi  per  la  programmazione  degli
  interventi di manutenzione e di realizzazione di nuove opere;
- per la rete scolante artificiale definiscono  indirizzi  e  criteri
  per  gli  interventi  di  manutenzione  e  per le relative fasce di
  rispetto;
c) i versanti e  il  reticolo  idrografico  di  montagna,  in  cui  i
   fenomeni  di  dissesto  che  predominano  e  il  relativo stato di
   rischio per la popolazione e i beni sono collegati  alla  dinamica
   torrentizia   e   dei   versanti.   Il  Piano  persegue  finalita'
   prioritarie di protezione di  abitati,  infrastrutture,  luoghi  e
   ambienti   di   pregio   paesaggistico,   culturale  e  ambientale
   interessati da fenomeni di dissesto, nonche' di riqualificazione e
   tutela delle caratteristiche e delle risorse del  territorio.  Per
   questo  ambito  le  presenti  Norme,  anche  attraverso successive
   apposite direttive:
- regolamentano gli usi del suolo nelle aree interessate da  fenomeni
  di dissesto idrogeologico;
-  definiscono  indirizzi  alla  programmazione a carattere agricolo-
  forestale per interventi con finalita' di  protezione  idraulica  e
  idrogeologica;
-  individuano  criteri  e  indirizzi  per  la  programmazione  degli
  interventi di manutenzione sulle opere, sugli alvei e sui versanti;
- individuano le modalita' di attuazione degli interventi strutturali
  di difesa.
2. Per l'ambito territoriale di riferimento  del  Piano  le  presenti
   Norme  dettano indirizzi e prescrizioni per il conseguimento della
   compatibilita'  dell'assetto  urbanistico  e  di  uso  del  suolo,
   attraverso  gli strumenti di pianificazione comunale, in relazione
   alla classificazione del rischio idraulico e idrogeologico di  cui
   al successivo art. 7.
Art.  7.  Classificazione  dei  territori comunali in base al rischio
idraulico e idrogeologico presente
1. Il Piano classifica i territori amministrativi  dei  comuni  e  le
   aree  soggette  a dissesto, individuati nell'Elaborato 2 i'Atlante
   dei rischi idraulici  e  idrogeologici  -  Inventario  dei  centri
   abitati  montani  esposti  a  pericolo",  in funzione del rischio,
   valutato sulla base della pericolosita' connessa  ai  fenomeni  di
   dissesto  idraulico  e  idrogeologico,  della vulnerabilita' e dei
   danni attesi.  L'Atlante dei rischi e' redatto  sulla  base  delle
   conoscenze   acquisite   dall'Autorita'   di   bacino  al  momento
   dell'adozione del presente atto mediante l'istruttoria compiuta  e
   le  risultanze  acquisite attraverso le indicazioni delle Regioni,
   degli Enti locali e  del  Magistrato  per  il  Po.    Al  fine  di
   mantenere  aggiornato  il quadro delle conoscenze sulle condizioni
   di rischio,  i  contenuti  del  richiamato  Elaborato  n.  2  sono
   aggiornati  a  cura  dell'Autorita'  di  bacino almeno ogni cinque
   anni, mediante le procedure di cui  al  precedente  art.  1.    Le
   Regioni  e  gli  Enti  locali interessati sono tenuti a comunicare
   all'Autorita' di bacino i dati e le variazioni  sia  in  relazione
   allo  stato  di  realizzazione  delle  opere  programmate  sia  in
   relazione al variare dei rischi del territorio.


2. Sono  individuate  le  seguenti  classi  di  rischio  idraulico  e
   idrogeologico:
R1 - moderato, per il quale sono possibili danni sociali ed economici
   marginali;
R2  -  medio, per il quale sono possibili danni minori agli edifici e
   alle  infrastrutture  che  non  pregiudicano  l'incolumita'  delle
   persone,   l'agibilita'  degli  edifici  e  lo  svolgimento  delle
   attivita' socio- economiche;
R3 - elevato, per il quale sono possibili problemi per  l'incolumita'
   delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture
   con  conseguente  inagibilita' degli stessi e l'interruzione delle
   attivita' socio - economiche, danni al patrimonio culturale;
R4 - molto elevato, per il quale sono possibili la  perdita  di  vite
   umane  e  lesioni  gravi  alle persone, danni gravi agli edifici e
   alle infrastrutture, danni al patrimonio culturale, la distruzione
   di attivita' socio - economiche.
Art. 8. Individuazione e  delimitazione  delle  aree  interessate  da
dissesto idraulico e idrogeologico
1.  Il  Piano  individua,  all'interno  dell'ambito  territoriale  di
   riferimento, le aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico
   e idrogeologico. Le aree sono distinte in relazione alle  seguenti
   tipologie di fenomeni prevalenti:
- frane,
-  esondazione  e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo
   le aste dei corsi d'acqua (erosioni di sponda, sovraincisioni  del
   thalweg, trasporto di massa),
- trasporto di massa sui conoidi,
- valanghe.
2.  La  delimitazione  delle aree interessate da dissesto, articolate
   nelle classi  di  cui  al  successivo  art.  9,  e'  rappresentata
   cartograficamente  per  la  parte  collinare  e montana del bacino
   negli elaborati grafici alla  scala  1:25.000,  costituenti  parte
   dell'Elaborato  n.  2  del  Piano i'Atlante dei rischi idraulici e
   idrogeologici - Inventario dei centri abitati  montani  esposti  a
   pericolo".
Art.  9.  Limitazioni  alle  attivita'  di trasformazione e d'uso del
suolo  derivanti   dalle   condizioni   di   dissesto   idraulico   e
idrogeologico
1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare
   e  montana  del  bacino sono classificate come segue, in relazione
   alla specifica tipologia dei fenomeni  idrogeologici,  cosi'  come
   definiti nell'Elaborato 2 del Piano:
- frane:
-  Fa,  aree  interessate  da  frane  attive  -  (pericolosita' molto
   elevata),
- Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosita' elevata),
- Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosita' media o
   moderata),
- esondazioni e dissesti morfologici di carattere  torrentizio  lungo
   le aste dei corsi d'acqua:
-  Ee,  aree  potenzialmente coinvolte dai fenomeni con pericolosita'
   molto elevata o elevata,
- Eb, aree potenzialmente coinvolte dai  fenomeni  con  pericolosita'
   moderata o media,


- trasporto di massa sui conoidi:
-  Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da
   opere di difesa e di sistemazione a monte -  (pericolosita'  molto
   elevata),
-  Cp,  aree  di  conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente
   protette  da  opere  di  difesa  e  di  sistemazione  a  monte   -
   (pericolosita' elevata),
-  Cn,  aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente
   protette da opere di difesa - (pericolosita' media o moderata),
- valanghe:
- Ve, aree di pericolosita' elevata o molto elevata,
- Vm, aree di pericolosita' media o moderata.
2. Nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, cosi'  come
   definiti  alla  lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.
   457;
- gli interventi volti a mitigare  la  vulnerabilita'  degli  edifici
   esistenti  e  a  migliorare  la tutela della pubblica incolumita',
   senza  aumenti  di  superficie  e  volume,  senza  cambiamenti  di
   destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
-   gli   interventi   necessari  per  la  manutenzione  ordinaria  e
   straordinaria di opere pubbliche o di  interesse  pubblico  e  gli
   interventi  di  consolidamento  e restauro conservativo di beni di
   interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee.
3. Nelle aree Fq oltre agli interventi di cui al precedente  comma  2
   sono consentiti:
- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento
   conservativo,  cosi'  come definiti alle lettere b) e c) dell'art.
   31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di  superficie  e
   volume;
-  gli  interventi  di  adeguamento igienico-funzionale degli edifici
   esistenti, ove necessario, per il rispetto della  legislazione  in
   vigore  anche  in  materia  di  sicurezza  del  lavoro connessi ad
   esigenze delle attivita' e degli usi in atto;
- l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture  pubbliche
   o  di  interesse  pubblico  esistenti,  purche' compatibili con lo
   stato di dissesto esistente.
4. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali,  attraverso
   gli   strumenti  di  pianificazione  territoriale  e  urbanistica,
   regolamentare le attivita'  consentite,  i  limiti  e  i  divieti,
   tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e
   prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
5. Nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
-  gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, cosi' come
   definiti alla lettera a) dell'art. 31  della  L.  5  agosto  1978,
   n.457;
-  gli  interventi  volti  a mitigare la vulnerabilita' degli edifici
   esistenti e a migliorare la  tutela  della  pubblica  incolumita',
   senza  aumenti  di  superficie  e  volume,  senza  cambiamenti  di
   destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;


-  gli  interventi  necessari  per  la   manutenzione   ordinaria   e
   straordinaria  di  opere  pubbliche  e di interesse pubblico e gli
   interventi di consolidamento e restauro conservativo  di  beni  di
   interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- i cambi colturali, purche' non interessanti una ampiezza di 4 m dal
   ciglio della sponda;
-  gli  interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali
   alterati e alla eliminazione, per quanto  possibile,  dei  fattori
   incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa e di sistemazione idraulica;
- la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali e nuove opere
   pubbliche a condizione che sia dimostrata l'assenza di alternative
   di localizzazione.
6.  Nelle  aree Eb oltre agli interventi di cui al precedente comma 5
   sono consentiti:
- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento
   conservativo, cosi' come definiti alle lettere b) e  c)  dell'art.
   31  della  L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e
   volume;
- gli interventi di  adeguamento  igienico-funzionale  degli  edifici
   esistenti,  ove  necessario, per il rispetto della legislazione in
   vigore anche in  materia  di  sicurezza  del  lavoro  connessi  ad
   esigenze delle attivita' e degli usi in atto;
-  la  realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse
   pubblico,  nonche'  l'ampliamento  o  la  ristrutturazione   delle
   esistenti, purche' compatibili con lo stato di dissesto esistente.
7. Nelle aree Ca sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
-  gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, cosi' come
   definiti alla lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto  1978,  n.
   457;
-  gli  interventi  volti  a mitigare la vulnerabilita' degli edifici
   esistenti e a migliorare la  tutela  della  pubblica  incolumita',
   senza  aumenti  di  superficie  e  volume,  senza  cambiamenti  di
   destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
-  gli  interventi  necessari  per  la   manutenzione   ordinaria   e
   straordinaria  di  opere  pubbliche  e di interesse pubblico e gli
   interventi di consolidamento e restauro conservativo  di  beni  di
   interesse  culturale,  compatibili  con la normativa di tutela; le
   opere di difesa e di sistemazione idraulica.
8. Nelle aree Cp oltre agli interventi di cui al precedente  comma  7
   sono consentiti:
- gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento
   conservativo,  cosi'  come definiti alle lettere b) e c) dell'art.
   31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di  superficie  e
   volume;
-  gli  interventi  di  adeguamento igienico-funzionale degli edifici
   esistenti, ove necessario, per il rispetto della  legislazione  in
   vigore  anche  in  materia  di  sicurezza  del  lavoro connessi ad
   esigenze delle attivita' e degli usi in atto senza ampliamento  di
   volume;
-  la  realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse
   pubblico,  nonche'  l'ampliamento  o  la  ristrutturazione   delle
   esistenti, purche' compatibili con lo stato di dissesto esistente.


9.  Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso
   gli  strumenti  di  pianificazione  territoriale  e   urbanistica,
   regolamentare  le  attivita'  consentite,  i  limiti  e i divieti,
   tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e
   prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
10.  Nelle  aree  Ve sono consentiti esclusivamente gli interventi di
   demolizione senza ricostruzione.
11. Nelle aree Vm sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,  restauro,
   risanamento  conservativo, degli edifici, cosi' come definiti alla
   lettera a) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare  la  vulnerabilita'  degli  edifici
   esistenti  e  a  migliorare  la tutela della pubblica incolumita',
   senza  aumenti  di  superficie  e  volume,  senza  cambiamenti  di
   destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
-   gli   interventi   necessari  per  la  manutenzione  ordinaria  e
   straordinaria di opere pubbliche e di  interesse  pubblico  e  gli
   interventi  di  consolidamento  e restauro conservativo di beni di
   interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o  di  interesse
   pubblico,   nonche'  l'ampliamento  o  la  ristrutturazione  delle
   esistenti, purche' compatibili con lo stato di dissesto esistente;
- le opere di protezione dalle valanghe.
12. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai  precedenti  commi  3-
   ultima  alinea,  5-ultima alinea 6-ultima alinea, 8-ultima alinea,
   11- penultima alinea, sono subordinati ad  una  verifica  tecnica,
   condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11
   marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilita' tra l'intervento,
   le  condizioni  di dissesto e il livello di rischio esistente, sia
   per quanto riguarda possibili  aggravamenti  delle  condizioni  di
   instabilita'   presenti,   sia   in   relazione   alla   sicurezza
   dell'intervento stesso. Tale  verifica  deve  essere  allegata  al
   progetto   dell'intervento,   redatta  e  firmata  da  un  tecnico
   abilitato.
Art. 10. Piena di progetto
1. L'Autorita' di bacino definisce, con propria direttiva:  i  valori
   delle  portate di piena e delle precipitazioni intense da assumere
   come base di progetto e relativi metodi e procedure di valutazione
   per le diverse aree del bacino; i criteri e i  metodi  di  calcolo
   dei profili di piena nei corsi d'acqua;
-  i tempi di ritorno delle portate di piena per il dimensionamento o
   la verifica delle diverse opere;
- i franchi da assumere per i rilevati arginali e  per  le  opere  di
   contenimento e di attraversamento.
2.  Nella  progettazione delle opere di difesa idraulica, delle opere
   di consolidamento dei versanti e delle infrastrutture interferenti
   con i corsi d'acqua, le Amministrazioni competenti sono  tenute  a
   rispettare  la  direttiva  di  cui al precedente comma.  Le stesse
   Amministrazioni  possono  applicare  deroghe,   in   relazione   a
   particolari situazioni collegate sia a specifiche modalita' di uso
   del    territorio   e   ai   relativi   insediamenti,   sia   alle
   caratteristiche idrologiche dei  corsi  d'acqua,  esplicitando  le


   motivazioni  delle  scelte  compiute e indicando gli effetti sulle
   opere progettate e sul livello di rischio per il territorio.
3. Ogni variazione rispetto ai valori definiti nella direttiva di cui
   al   precedente  comma  1,  viene  comunicata  per  l'approvazione
   dall'Amministrazione  competente  all'Autorita'  di   bacino   che
   provvede,  se  del  caso,  a  validare  i dati ed eventualmente ad
   aggiornare le tabelle di riferimento.
Art. 11. Portate limite di deflusso nella rete idrografica
1. I valori limite delle portate  o  dei  livelli  idrometrici  nelle
   sezioni  critiche  per  l'asta  del fiume Po e per l'intero bacino
   idrografico del fiume Po, da assumere come base di progetto,  sono
   definiti dall'Autorita' di bacino con apposita direttiva.
2.  Le  sezioni critiche indicate devono essere oggetto, a cura delle
   Amministrazioni    competenti,    di    monitoraggio    idrologico
   continuativo,   con   aggiornamento   costante   della   geometria
   dell'alveo,  misura  dei  livelli   idrometrici,   costruzione   e
   aggiornamento della scala di deflusso.
3.  I  valori  fissati  rappresentano  condizioni  di  vincolo per la
   progettazione degli interventi di difesa dalle piene sul  reticolo
   idrografico  del  bacino.  La  sistemazione  dei tratti fluviali a
   monte delle sezioni critiche indicate deve essere  fatta  in  modo
   tale  che  nelle  stesse sezioni non venga convogliata una portata
   massima superiore  a  quella  limite.  A  questo  fine  i  singoli
   interventi   di   difesa  devono  essere  definiti  dall'Autorita'
   idraulica competente all'interno di un  progetto  preliminare  che
   interessi   la   porzione   di  corso  d'acqua  significativamente
   influenzabile dagli effetti delle opere.
4. Ai fini del rispetto dei valori limite di cui ai commi precedenti,
   le Amministrazioni competenti devono provvedere alla progettazione
   e  alla  realizzazione  degli  interventi  necessari  a  garantire
   (mantenere  o ripristinare) i volumi idrici invasabili all'interno
   della fascia B, cosi' come quantificati  nel  presente  Piano  per
   ciascun  tratto  di  corso  d'acqua oggetto di delimitazione delle
   fasce fluviali. Nell'ambito delle attivita' di progettazione  e  a
   seguito  della  realizzazione degli interventi, le Amministrazioni
   sopra indicate attuano adeguate operazioni di  monitoraggio  sulla
   morfologia   e   sulle   caratteristiche   idrauliche  dell'alveo,
   finalizzate  all'approfondimento  alla  scala  progettuale   della
   valutazione  dei  volumi  invasati  e al controllo nel tempo degli
   stessi.
5. Ogni variazione rispetto ai valori  limite  delle  portate  e  dei
   livelli    idrometrici   viene   comunicata   dall'Amministrazione
   competente all'Autorita' di bacino che provvede a validare i  dati
   e ad aggiornare le tabelle di riferimento.
Art.  12.  Limiti  alle  portate  scaricate  dalle  reti di drenaggio
artificiali
1.  L'Autorita'  di  bacino  definisce,  con  propria  direttiva,  le
   modalita'  e  i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di
   drenaggio  delle  acque  pluviali   dalle   aree   urbanizzate   e
   urbanizzande  nel  reticolo idrografico.   Nella realizzazione dei
   nuovi interventi di urbanizzazione e di  infrastrutturazione  deve
   essere  limitato  lo  sviluppo  delle  aree  impermeabili  e  sono
   definite opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso
   temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche.


2.Per i territori dei comuni individuati nella  direttiva  richiamata
   al   precedente   comma  1,  gli  strumenti  urbanistici  comunali
   generali, attuativi o esecutivi devono contenere la  progettazione
   preliminare  delle  reti  di  raccolta  e  smaltimento delle acque
   meteoriche,  comprensiva  della  verifica  di compatibilita' delle
   portate scaricate nei corpi  idrici  ricettori  nel  rispetto  dei
   limiti di cui al medesimo comma 1.
3. I Consorzi di Bonifica, ove presenti, verificano la compatibilita'
   degli   scarichi   delle  nuove  aree  urbanizzate  con  i  propri
   ricettori, proponendo gli interventi e le  azioni  necessari  agli
   adeguamenti finalizzati a mantenere situazioni di sicurezza.
Parte III -  Norme sulla programmazione degli interventi
Art.  13.  Attuazione  degli  interventi  e  formazione dei Programmi
triennali
1.  Gli  interventi  previsti  dal  Piano  sono  attuati   in   tempi
   successivi,  anche  per  singole  parti del territorio, attraverso
   Programmi triennali di intervento, ai  sensi  dell'articolo  21  e
   seguenti  della  L.  18 maggio 1989, n. 183, redatti tenendo conto
   delle finalita' e dei  contenuti  del  Piano  stesso  e  dei  suoi
   allegati.
2.  I  Programmi  triennali  di  cui  al  precedente comma riguardano
   principalmente le seguenti categorie di intervento:
- manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e dei versanti;
- opere di sistemazione e difesa del suolo;
- interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti;
- opere nel settore agricolo  e  forestale  finalizzate  alla  difesa
   idraulica e idrogeologica;
- adeguamento delle opere viarie di attraversamento.
3.  Il  Piano puo' essere attuato, per gli interventi che coinvolgono
   piu'  soggetti  pubblici  e   privati   ed   implicano   decisioni
   istituzionali  e  risorse  finanziarie  statali,  regionali, delle
   province autonome nonche' degli enti locali,   anche  mediante  le
   forme  di  accordo  tra i soggetti interessati secondo i contenuti
   definiti dall'art. 1 della L.  7 aprile 1995,  n.104  (Accordi  di
   programma,   Contratti  di  programma,  Programmazione  negoziata,
   Intese istituzionali di programma).
4.  Nell'ambito  delle  procedure  di  cui   al   precedente   comma,
   l'Autorita' di bacino puo' assumere il compito di promozione delle
   intese  e  anche  di  Autorita'  preposta  al  coordinamento degli
   interventi programmati.
5.  L'Autorita'  di  bacino,  sulla  base  degli  indirizzi  e  delle
   finalita'  del  Piano  di  bacino e dei suoi stralci, tenuto conto
   delle  indicazioni  delle  Amministrazioni  competenti,  redige  i
   Programmi  triennali  di  intervento  ai  sensi  degli  artt. 21 e
   seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183 e aggiorna  le  direttive
   tecniche  concernenti  i  criteri  e gli indirizzi di formulazione
   della programmazione triennale,  nonche'  di  progettazione  degli
   interventi oggetto di  programmazione.
6.  L'Autorita'  di  bacino  definisce  e  aggiorna  un  i'Quadro del
   fabbisogno di interventi" tenendo conto delle linee di  intervento
   di  cui all'Elaborato n. 3 i'Linee generali di assetto idraulico e
   idrogeologico",  anche  sulla   base   delle   indicazioni   delle
   Amministrazioni   regionali.   Il   i'Quadro   del  fabbisogno  di
   interventi" individua le  opere  strutturali  da  realizzare  e  i


   relativi  costi  di  massima  ed  e'  ordinato  secondo criteri di
   priorita'.
7.  Le  Amministrazioni  competenti,  ai  fini  della  programmazione
   triennale,  sviluppano  a  livello  di  progetto  preliminare  gli
   interventi   prioritari  di  cui  al  "Quadro  del  fabbisogno  di
   interventi".  L'Autorita' di bacino, su tale base,  predispone  un
   Parco progetti.
8.  I  Progetti  preliminari  costituenti  il  Parco  progetti devono
   garantire un corretto inserimento paesaggistico-ambientale. A  tal
   fine:
-  i  progetti  delle  opere  strutturali di modesta rilevanza devono
   uniformarsi alle indicazioni dell'Elaborato n. 5 i'Quaderno  delle
   opere tipo";
-  i  progetti delle opere strutturali rilevanti devono contenere uno
   studio di inserimento ambientale che tenga conto degli elementi di
   rilevanza naturalistica e paesaggistica presenti, con  riferimento
   a  quanto  indicato  nell'Elaborato n. 4. i'Caratteri paesistici e
   beni naturalistici, storico - culturali e ambientali".
9. Il Programma triennale e' redatto sulla base del Parco progetti  e
   tiene  conto  della  programmazione finanziaria, con priorita' per
   gli  interventi  sui  nodi  critici  individuati  nell'ambito  del
   presente  Piano;  possono inoltre essere considerati interventi di
   rilevanza  locale  sulla  base  di  necessita'  documentate  e  in
   coerenza  con  le  linee di intervento fissate nell'Elaborato n. 3
   i'Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico" .
10. I progetti preliminari inseriti nel Programma triennale di cui al
   precedente comma, qualora riguardino o interferiscano con le  aree
   o i beni tutelati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29
   giugno   1939,   n.  1497,  dovranno  ottenere  preventivo  parere
   favorevole  dagli  Uffici  competenti  alla  tutela  archeologica,
   architettonica, storico- artistica, paesaggistica e ambientale.  I
   progetti  degli interventi inseriti nel Programma triennale devono
   contenere, unitamente alla  definizione  delle  opere  strutturali
   previste,  la  perimetrazione  delle  aree di dissesto conseguente
   alla realizzazione delle opere stesse e le  relative  norme  d'uso
   del   suolo.    A  opere  realizzate,  l'Amministrazione  comunale
   provvede all'adeguamento  eventuale  dello  strumento  urbanistico
   sulla base degli effetti delle nuove opere realizzate.
12.  Ai  fini  della  programmazione degli interventi di manutenzione
   vengono  costituiti   e   aggiornati   appositi   archivi   presso
   l'Autorita'   di   bacino,  sulla  base  delle  indicazioni  delle
   Amministrazioni competenti e degli elementi derivanti dal  catasto
   delle  opere di cui all'art.14, comma 5, delle presenti Norme; gli
   archivi contengono:
- il censimento e la caratterizzazione  dei  tratti  fluviali  aventi
   maggiori necessita' di manutenzione periodica;
-   il   parco  dei  progetti  di  manutenzione,  redatti  a  livello
   preliminare. I progetti sono  ordinati  secondo  un  parametro  di
   priorita' definito in base alle linee di intervento del Piano.
13.  Il Programma triennale di manutenzione e' redatto sulla base del
   i'Parco  progetti   di   manutenzione"   e   tiene   conto   della
   programmazione finanziaria.
Art. 14. Interventi di manutenzione idraulica e idrogeologica


1.   Il   Piano  ha  l'obiettivo  di  promuovere  gli  interventi  di
   manutenzione  del  territorio  e  delle  opere  di  difesa,  quali
   elementi  essenziali  per  assicurare il progressivo miglioramento
   delle condizioni di sicurezza  e  della  qualita'  ambientale  del
   territorio; in particolare di mantenere:
-  in  buono  stato  idraulico  e ambientale il reticolo idrografico,
   eliminando gli ostacoli al deflusso delle  piene  in  alveo  e  in
   golena;
- in buone condizioni idrogeologiche e ambientali i versanti;
- in piena funzionalita' le opere di difesa essenziali alla sicurezza
idraulica e idrogeologica.
2.  Gli  interventi  di  manutenzione  idraulica  devono mantenere le
   caratteristiche naturali dell'alveo e salvaguardare la varieta'  e
   la  molteplicita'  delle  biocenosi  riparie,  tenendo conto anche
   delle risultanze della Carta della natura di cui all'art. 3, comma
   3, della L. 16 dicembre 1991, n. 394: i'Legge  quadro  sulle  aree
   protette".    Devono  inoltre essere effettuati in maniera tale da
   non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli
   ecosistemi ripariali.
3.  Gli  interventi  di   manutenzione   idraulica   che   comportano
   l'asportazione  di  materiale  litoide  dagli  alvei devono essere
   conformi alla i'Direttiva in materia di attivita' estrattive nelle
   aree fluviali del bacino del  fiume  Po"  approvata  dal  Comitato
   Istituzionale  dell'Autorita'  di  bacino  con deliberazione n. 26
   dell'11 dicembre 1997, come Allegato n. 4 alle Norme di attuazione
   del primo i'Piano Stralcio delle Fasce Fluviali".
4. Gli interventi di manutenzione  dei  versanti  e  delle  opere  di
   consolidamento  o  protezione  dai  fenomeni  di  dissesto  devono
   tendere  al  mantenimento  di  condizioni  di   stabilita',   alla
   protezione   del  suolo  da  fenomeni  di  erosione  accelerata  e
   instabilita', al trattenimento idrico ai fini della riduzione  del
   deflusso superficiale e dell'aumento dei tempi di corrivazione. In
   particolare    privilegiano    il   ripristino   di   boschi,   la
   ricostituzione di boschi degradati e di zone umide, i  reimpianti,
   il  cespugliamento, la semina di prati e altre opere a verde. Sono
   inoltre  effettuati  in  maniera  tale  da  non  compromettere  le
   caratteristiche naturali degli ecosistemi.
5.  Le Amministrazioni competenti costituiscono e aggiornano, secondo
   modalita' coordinate con l'Autorita' di bacino, un  catasto  delle
   opere di difesa idraulica e di consolidamento dei versanti ai fini
   della  programmazione degli interventi di manutenzione. Il catasto
   e i relativi aggiornamenti periodici vengono  trasmessi  da  parte
   delle Amministrazioni competenti all'Autorita' di bacino.
6. L'Autorita' di bacino aggiorna la i'Direttiva per la progettazione
   degli  interventi e la formulazione dei programmi di manutenzione"
   approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 15
   aprile 1998, come Allegato 3  al  i'Programma  di  rilancio  degli
   interventi di manutenzione".
7.  Al  fine  di  consentire  interventi  di  manutenzione  con mezzi
   meccanici nelle reti di scolo artificiali,  le  aree  di  rispetto
   lungo  i  canali  consortili  sono  estese, rispetto all'art. 140,
   lett. e) del Regolamento di cui al Regio Decreto 8 maggio 1904, n.
   368, fino a 5 metri.
Art. 15. Interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione


1.  Il   Piano   ha   l'obiettivo   di   promuovere   interventi   di
   riqualificazione e rinaturazione, che favoriscano:
-  la  riattivazione  e  l'avvio  di processi evolutivi naturali e il
   ripristino di ambienti umidi naturali;
- il ripristino e l'ampliamento delle aree a  vegetazione  spontanea,
   allo   scopo   di   ripristinare,  ove  possibile,  gli  equilibri
   ambientali e idrogeologici;
- il recupero dei  territori  perifluviali  ad  uso  naturalistico  e
   ricreativo.
Art. 16. Interventi di sistemazione e difesa del suolo
1.  Il  complesso  delle  opere  di  sistemazione  e difesa del suolo
   necessarie al conseguimento degli obiettivi di Piano  e'  definito
   sulla base delle indicazioni contenute nell'Elaborato n. 3 i'Linee
   generali di assetto idraulico e idrogeologico".
2.  Gli  interventi  di cui al precedente comma 1 sono oggetto di una
   attivita' di verifica e monitoraggio di attuazione da  svolgere  a
   cura   dell'Autorita'   di   bacino,   in  collaborazione  con  le
   Amministrazioni competenti, con le seguenti finalita':
- la  verifica  dello  stato  di  avanzamento  dell'attuazione  degli
   interventi finanziati;
- l'individuazione di azioni correttive che dovessero risultare utili
   o  necessarie,  sulla  base  delle  risultanze  circa  lo stato di
   avanzamento degli interventi;
- la predisposizione degli  aggiornamenti  della  programmazione;  la
   rilevazione  dello  stato  di  attuazione della programmazione dal
   punto di vista dei finanziamenti impegnati;
- l'analisi critica e la  valutazione  dei  risultati  raggiunti  per
   ciascun intervento e nel complesso.
Art. 17. Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale
1.  Nella  definizione  di  programmi  di intervento in agricoltura e
   nella gestione forestale sono  considerati  prioritari  interventi
   finalizzati a:
- migliorare il patrimonio forestale esistente;
-  favorire  l'instaurarsi  delle  successioni  naturali  in atto nei
   terreni abbandonati dall'agricoltura;
- monitorare e controllare le successioni naturali al fine di evitare
   condizioni di dissesto conseguenti all'abbandono;
- gestire e realizzare le adeguate sistemazioni  idraulico-agrarie  e
   idraulico-forestali;
- incrementare la forestazione naturalistica lungo le aste fluviali;
-   mantenere   una   opportuna   copertura   erbacea  nelle  colture
   specializzate collinari (viticoltura e frutticoltura);
- realizzare interventi coordinati di tipo estensivo (forestazione ed
   inerbimenti)  a  completamento  di  opere  o  interventi  di  tipo
   intensivo;
-  realizzare  interventi  intensivi,  ove  possibile,  attraverso le
   tecniche di ingegneria naturalistica.
2. Ai sensi dell'art. 9 della L. 31 gennaio 1994, n. 97, le Comunita'
   montane  sono  tenute  a  promuovere  la  costituzione  di   forme
   consortili  di  gestione del patrimonio forestale nonche' a dotare
   le aziende costituite di piani di gestione (Piani di  assestamento
   forestale).  In conformita' a tali piani e' sviluppata la gestione
   compatibile delle superfici forestali.


3. Ai fini della salvaguardia e del ripristino  delle  condizioni  di
   equilibrio   del  sistema  idrogeologico  e  forestale,  gli  Enti
   competenti adottano i criteri e gli  indirizzi  di  buona  pratica
   agricola,  funzionali a conseguire effetti di stabilizzazione e di
   consolidamento dei terreni e di riduzione dei deflussi di piena.
Art. 18. Indirizzi alla pianificazione urbanistica
1.  Le  Regioni, nell'ambito di quanto disposto al precedente art. 5,
   comma 2, emanano le disposizioni concernenti  l'adeguamento  degli
   strumenti  urbanistici  comunali  conseguenti  alle  condizioni di
   dissesto delimitate nella cartografia di cui all'Elaborato  2  del
   Piano  i'Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario
   dei  centri  abitati  montani   esposti   a   pericolo"   e   alle
   corrispondenti limitazioni d'uso del suolo di cui all'art. 9 delle
   presenti  Norme,  provvedendo  ove  necessario all'indicazione dei
   Comuni esonerati in quanto gia' dotati  di  strumenti  urbanistici
   compatibili con le condizioni di dissesto individuate nel presente
   Piano.
2.  I  Comuni,  in  sede  di  formazione  e  adozione degli strumenti
   urbanistici generali  o  di  loro  varianti  di  adeguamento  alle
   prescrizioni  del presente Piano, sono tenuti a conformare le loro
   previsioni alle delimitazioni e alle relative disposizioni di  cui
   al  precedente  comma. In tale ambito, anche al fine di migliorare
   l'efficacia  dell'azione  di   prevenzione,   i   Comuni   possono
   effettuare   una   verifica   della   compatibilita'  idraulica  e
   idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti
   con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate nella
   citata cartografia di Piano, avvalendosi, tra l'altro, di  analisi
   di  maggior dettaglio eventualmente disponibili in sede regionale,
   provinciale o della Comunita' montana di appartenenza.
3. La verifica  di  compatibilita'  e'  effettuata  con  le  seguenti
   modalita' e contenuti:
a) rilevazione e caratterizzazione dei fenomeni di dissesto idraulico
   e  idrogeologico,  attivi o potenzialmente attivi, che, sulla base
   delle risultanze dell'Elaborato 2 i'Atlante dei rischi idraulici e
   idrogeologici - Inventario dei centri abitati  montani  esposti  a
   pericolo",  ovvero  sulla  base  di ulteriori accertamenti tecnici
   condotti in sede locale, interessano il territorio  comunale,  con
   particolare  riferimento  alle  parti  urbanizzate  o  soggette  a
   previsioni di espansione urbanistica;
b) delimitazione alla scala opportuna delle  porzioni  di  territorio
   soggette   a  dissesti  idraulici  e  idrogeologici,  prendendo  a
   riferimento quelle contenute nell'Elaborato 2 i'Atlante dei rischi
   idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati  montani
   esposti  a pericolo" di cui all'art. 8, comma 3, in funzione delle
   risultanze degli accertamenti tecnici  espressamente  condotti  di
   cui al punto precedente;
c)  descrizione,  con  elaborati  adeguati  e  di  maggior dettaglio,
   riferiti all'ambito  territoriale  ritenuto  significativo,  delle
   interferenze  fra lo stato del dissesto presente o potenziale come
   sopra  rilevato  al  paragrafo  a)  e  le  previsioni  del   piano
   regolatore   generale   ancorche'   assoggettate  a  strumenti  di
   attuazione;
d)  indicazione  delle  misure  da  adottare  al  fine   di   rendere
   compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici con lo stato


   dei  dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di
   pericolosita', ai tempi necessari per gli interventi,  agli  oneri
   conseguenti.
4.  All'atto  di  approvazione  delle  varianti  di adeguamento dello
   strumento urbanistico alle prescrizioni del Piano le delimitazioni
   zonali delle aree in dissesto e le relative norme d'uso del suolo,
   conseguenti alla verifica di compatibilita' di cui  al  precedente
   comma, sostituiscono quelle di cui agli artt. 8 e 9 delle presenti
   Norme.
5.  I Comuni, in sede di adozione di strumenti urbanistici generali o
   relative  varianti,  allegano  la   verifica   di   compatibilita'
   idraulica   e   idrogeologica   redatta   in   conformita'   delle
   disposizioni richiamate nel presente articolo.
6. Gli stessi Comuni  sono  tenuti  a  trasmettere  all'Autorita'  di
   bacino  le  risultanza  della verifica di compatibilita' di cui ai
   commi precedenti comprensiva delle eventuali  modifiche  apportate
   alle  perimetrazioni  delle  aree  in  dissesto  e  alle  relative
   limitazioni d'uso del suolo.
7. I Comuni sono  tenuti  a  informare  i  soggetti  attuatori  delle
   previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni di cui al
   precedente  art.  9  e  sugli  interventi prescritti nei territori
   delimitati come aree in dissesto idraulico o idrogeologico per  la
   loro  messa  in  sicurezza.  Provvedono  altresi'  ad inserire nel
   certificato di destinazione urbanistica,  previsto  dalle  vigenti
   disposizioni  di  legge,  la  classificazione  del  territorio  in
   funzione del dissesto operata  dal  presente  Piano.  Il  soggetto
   attuatore  e'  tenuto  a  sottoscrivere  un  atto  liberatorio che
   escluda  ogni  responsabilita'  dell'amministrazione  pubblica  in
   ordine  a  eventuali  futuri  danni  a  cose  e a persone comunque
   derivanti dal dissesto segnalato.
8. Nei Programmi triennali di intervento previsti dal successivo art.
   24 delle presenti Norme sono indicate misure di  finanziamento  ai
   Comuni   per   lo  svolgimento  delle  sopraddette  operazioni  di
   istruttoria tecnica.
9. Sono  fatte  salve  in  ogni  caso  le  disposizioni  e  gli  atti
   amministrativi  ai  sensi  delle  leggi  9 luglio 1908, n. 445 e 2
   febbraio 1974, n. 64 nonche' quelli di cui  alle  leggi  1  giugno
   1989,  n.  1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 82 del D.P.R.
   24 luglio 1977, n.  616 e successive modificazioni.
10.  Nel  territorio  della  Provincia  autonoma   di   Trento   agli
   adempimenti  di  cui  al  presente  articolo  provvedono  gli enti
   competenti  in  materia  ai  sensi  delle   vigenti   disposizioni
   provinciali,  nel  rispetto  di  quanto stabilito in materia dallo
   Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige  e
   dalle relative norme di attuazione.
Art. 19. Opere di attraversamento
1.  Le  nuove  opere  di  attraversamento  stradale  o ferroviario, o
   comunque  le  infrastrutture  a  rete  interessanti  il   reticolo
   idrografico  non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel
   Piano Stralcio delle Fasce Fluviali,  approvato  con  D.P.C.M.  24
   luglio  1998  e  nel  presente Piano, devono essere progettate nel
   rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica
   idraulica di cui ad apposita direttiva emanata  dall'Autorita'  di
   bacino del fiume Po.


2.  Gli  Enti  proprietari  delle opere viarie di attraversamento del
   reticolo idrografico predispongono, entro un anno  dalla  data  di
   pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica di
   compatibilita'  idraulica  delle  stesse  sulla  base  di apposita
   direttiva  emanata dall'Autorita' di bacino. Gli Enti medesimi, in
   relazione ai risultati della verifica  menzionata,  individuano  e
   progettano  gli  eventuali  interventi strutturali correttivi e di
   adeguamento necessari.
3. L'Autorita' di bacino, anche su proposta degli Enti proprietari  e
   in  coordinamento  con  le  Regioni  territorialmente  competenti,
   delibera specifici Programmi  triennali  di  intervento  ai  sensi
   degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli
   interventi   di  adeguamento  di  cui  al  precedente  comma,  con
   priorita' per  le  opere  che  comportano  condizioni  di  rischio
   idraulico per gli abitati o per la protezione di opere di notevole
   valore culturale ed ambientale.
Art.  19  bis.  Impianti  di  depurazione e di trattamento di rifiuti
   solidi
1. L'Autorita' di bacino stabilisce, con  apposita  direttiva  avente
   anche  carattere  prescrittivo, i requisiti di sicurezza igienico-
   ambientale  a  cui  devono  essere  adeguati   gli   impianti   di
   trattamento  d'acque  reflue,  esistenti o in progetto, nonche' di
   rifiuti solidi e  prodotti  di  risulta,  qualora  esistenti,  che
   ricadono  all'interno  delle  fasce A e B e in aree potenzialmente
   interessate da condizioni  di  dissesto  idrogeologico  delimitate
   negli strumenti di piano dell'Autorita' di bacino stessa.
Art.  20.  Interventi  per  la  realizzazione delle opere del Sistema
idroviario Padano-Veneto
1. Le opere del Programma per il completamento del Sistema idroviario
   Padano-Veneto devono essere compatibili  con  gli  obiettivi,  gli
   indirizzi  e  le  prescrizioni  del  Piano di bacino, relativi sia
   all'uso della risorsa idrica che alle  interazioni  con  l'assetto
   fisico   ed   idraulico   del   reticolo  idrografico  naturale  e
   artificiale, con particolare riferimento  a  quanto  disposto  nel
   Piano  Stralcio Fasce Fluviali, approvato con DPCM 24 luglio 1998,
   e del presente Piano.  Attraverso tali opere si persegue anche  il
   miglioramento   delle   condizioni   dell'ecosistema   fluviale  e
   dell'assetto  idraulico  e  morfologico  del  fiume,  nonche'   il
   recupero  ambientale  delle  aree  al  contorno.  A  tale  fine  i
   programmi di attuazione del Programma complessivo di completamento
   del sistema idroviario approvato con D.M.  25 giugno 1992, N. 759,
   sono sottoposti, a cura degli enti  competenti,  all'Autorita'  di
   bacino che esprime uno specifico parere di compatibilita'.
2.  Le  nuove  opere  per  il  completamento  del  sistema idroviario
   contenute  nei  programmi  di  cui  al  precedente  comma  1,  che
   interessano  le  fasce  A  e  B  dell'asta  del  Po, devono essere
   progettate  nel  rispetto  delle  prescrizioni  generali  di   cui
   all'art.  15  delle  Norme  di attuazione del Piano Stralcio delle
   Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998; i  relativi
   progetti  devono  essere corredati da uno studio di compatibilita'
   che documenti l'assenza di interazioni negative con la  morfologia
   dell'alveo  fluviale,  con  particolare  riferimento alle quote di
   fondo, e con le condizioni di deflusso in piena ed il  complessivo
   miglioramento ambientale delle aree direttamente ed indirettamente


   interessate.  I progetti e i relativi studi di compatibilita' sono
   sottoposti all'Autorita' di bacino ai  fini  dell'espressione  del
   parere  di  compatibilita'  con il richiamato Piano Stralcio delle
   Fasce Fluviali.
3.  Le  nuove  opere  per  il  completamento  del sistema idroviario,
   contenute nei programmi di cui al  precedente  comma  1,  che  non
   interessano  le  fasce  A  e  B  dell'asta  del  Po  devono essere
   progettate nel rispetto delle  prescrizioni  generali  di  cui  al
   precedente   art.   19.     I  progetti  e  i  relativi  studi  di
   compatibilita' sono sottoposti all'Autorita'  di  bacino  ai  fini
   dell'espressione  del  parere  di  compatibilita'  con il presente
   Piano.
4. L'Autorita' di bacino promuove, nell'ambito degli studi settoriali
   del piano di bacino, un approfondimento ed un aggiornamento  delle
   indagini,  dei  monitoraggi  e  delle  valutazioni  relative  alle
   condizioni morfologiche e idrodinamiche dell'alveo  di  magra  del
   Po.
5. Gli interventi di infrastrutturazione per la navigazione di natura
   pubblica  e  privata  lungo l'asta del Po e idrovie collegate, non
   compresi  nel  programma  di  cui  al  precedente  comma  1,  sono
   consentiti   se  individuati  negli  strumenti  di  pianificazione
   regionali e provinciali e nelle forme  ivi  previste.  I  relativi
   progetti  sono  sottoposti  al  disposto  di cui all'art. 15 delle
   Norme di attuazione  del  Piano  Stralcio  delle  Fasce  Fluviali,
   approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998.
Art. 21. Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali
1.   I  soggetti  pubblici  o  privati  proprietari  o  concessionari
   predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto
   di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle  opere  di
   tombinamento  dei  corsi  d'acqua naturali in corrispondenza degli
   attraversamenti  dei  centri  urbani,  sulla  base   di   apposita
   direttiva  emanata  dall'Autorita'  di  bacino. Le Amministrazioni
   competenti in relazione ai risultati  della  verifica  menzionata,
   individuano  e  progettano gli eventuali interventi strutturali di
   adeguamento  necessari,   privilegiando   ovunque   possibile   il
   ripristino di sezioni di deflusso a cielo libero.
2.   L'Autorita'   di   bacino,  su  proposta  delle  Amministrazioni
   competenti e in  coordinamento  con  le  Regioni  territorialmente
   competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui
   agli  artt.  21  e  seguenti  della L. 18 maggio 1989, n. 183, gli
   interventi  di  adeguamento  di  cui  al  precedente  comma,   con
   priorita'  per  le  opere  che  comportano  condizioni  di rischio
   idraulico per gli abitati.
Art. 22. Compatibilita' delle attivita' estrattive
1. Le attivita' di escavazione di  sabbia  e  ghiaia  nell'alveo  dei
   corsi  d'acqua,  al  di  fuori  del  demanio fluviale per il quale
   valgono le prescrizioni di cui al R.D. 25 luglio 1904 n. 523,    e
   nelle  spiagge  e  fondali  lacuali  e  di  coltivazione di cave e
   torbiere (cosi' come definite dal D.P.R. 24 luglio 1977,  n.  616)
   sono  individuate  nell'ambito dei piani di settore i quali devono
   garantire la compatibilita' delle  stesse  con  le  finalita'  del
   Piano.  A  tal  fine  i Piani di settore regionali e provinciali o
   loro  varianti  devono  essere  corredati   da   uno   studio   di
   compatibilita'  idraulico-geologico- ambientale. Dell'adozione del


   piano di settore deve essere data comunicazione  all'Autorita'  di
   bacino.
2.  I  medesimi  piani  di  settore  devono  definire le modalita' di
   ripristino ambientale, coerente con le finalita' e gli effetti del
   Piano,  delle  aree  estrattive  al  termine  della  coltivazione,
   nonche'  di manutenzione e gestione a conclusione dell'attivita' e
   di recupero ambientale per quelle insistenti in aree protette.
3. I Piani di settore, vigenti alla data di approvazione del presente
   Piano, devono essere adeguati alle Norme del Piano medesimo.
4. Nelle more di approvazione dei Piani di settore, i progetti  delle
   attivita'  di  cava  devono  essere  corredati  da  uno  studio di
   compatibilita' idraulico-geologica-ambientale.
Art. 23. Protezione civile
1. Le Regioni e le Province ai sensi della L. 24  febbraio  1992,  n.
   225,  predispongono  Programmi di previsione e prevenzione, tenuto
   conto delle ipotesi di rischio  derivanti  dalle  indicazioni  del
   presente  Piano,  rappresentate dalla delimitazione della Fascia C
   di cui al successivo art. 33 e dalle classi di rischio R1, R2, R3,
   R4 dei territori comunali e degli interventi strutturali di difesa
   individuati dallo stesso Piano.
2. Gli Enti territoriali di  cui  al  precedente  comma,  nell'ambito
   delle  rispettive  competenze,  curano  i  rapporti  con  i Comuni
   interessati dal Piano  per  l'organizzazione  e  la  dotazione  di
   strutture  comunali  di  Protezione  Civile  ai sensi dell'art. 15
   della richiamata L. n. 225/92, ovvero per  la  stesura  dei  Piani
   comunali  ed  intercomunali  di  Protezione Civile, secondo quanto
   disposto dal dettato dell'art. 108 del D. Lgs. 31 marzo  1998,  n.
   112.
3.  Gli  organi  tecnici  dell'Autorita'  di  bacino  si pongono come
   struttura di servizio a favore degli Enti competenti di  cui  alla
   L. 24 febbraio 1992, n. 225.
Titolo II - Norme per le fasce fluviali
Parte  I  -    Natura,  contenuti  ed  effetti del Piano per la parte
relativa all'estensione delle fasce fluviali
Art. 24. Finalita' generali
1. Il presente  Piano,  detto  secondo  Piano  Stralcio  delle  Fasce
   Fluviali,  estende  la delimitazione e la normazione contenuta nel
   D.P.C.M.  24  luglio  1998  (primo  Piano  Stralcio  delle   Fasce
   Fluviali)  alle  fasce  fluviali  precisate  all'art.  1, comma 1,
   lettera b).
2. Il Piano ha valore di Piano  territoriale  di  settore  ed  e'  lo
   strumento  conoscitivo,  normativo, tecnico-operativo, mediante il
   quale sono pianificate e programmate le azioni e  le  norme  d'uso
   riguardanti  le  fasce  fluviali,  quali individuate al successivo
   art. 25.
3. Il Piano persegue gli obiettivi di settore, ai sensi dell'art. 3 e
   dell'art. 17 della L. 18 maggio  1989,  n.  183,  con  particolare
   riferimento  alle lettere a), b), c), i), l), m) e s) del medesimo
   art.   17.   ll  Piano  definisce  le  sue  scelte  attraverso  la
   valutazione  unitaria e interrelata della regione fluviale, tenuto
   conto delle indicazioni e prescrizioni del  primo  Piano  Stralcio
   delle  Fasce  Fluviali  e  dei  vari  settori  di  disciplina  con
   l'obiettivo  di  assicurare  un  livello  di  sicurezza   adeguato
   rispetto    ai    fenomeni    alluvionali,   il   ripristino,   la


   riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del  territorio
   e  della  risorsa idrica, la programmazione degli usi del suolo ai
   fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento  dei
   terreni.
Art. 25. Ambito territoriale
1.  L'ambito  territoriale di riferimento del Piano e' costituito dal
   sistema idrografico dell'asta del Po e dei suoi affluenti,  questi
   ultimi per la parte non considerata nel primo Piano Stralcio delle
   Fasce  Fluviali,  quali specificati nell'Allegato 1 "Corsi d'acqua
   oggetto di delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II  delle
   presenti Norme.
2.  Per  i  corsi  d'acqua  di cui all'Allegato 1 richiamato al comma
   precedente, la delimitazione territoriale delle fasce fluviali  e'
   individuata e rappresentata nella cartografia del Piano e riguarda
   i   territori   dei   Comuni   elencati  nell'Allegato  2  "Comuni
   interessati dalle fasce fluviali"  al  Titolo  II  delle  presenti
   Norme.
3.  Sono  inoltre  oggetto di prescrizioni nel presente Piano le aree
   del demanio fluviale ricadenti nell'ambito dei  corsi  d'acqua  di
   cui  all'Allegato  1 "Corsi d'acqua oggetto di delimitazione delle
   fasce fluviali" menzionato al comma 1.
4. Per la parte di  rete  idrografica  non  compresa  nel  richiamato
   Allegato  1,  fatte  salve le successive integrazioni degli ambiti
   territoriali interessati dal  presente  Piano,  le  Regioni  e  le
   Province, nei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale,
   possono  individuare  corsi  d'acqua  per  i  quali procedere alla
   delimitazione delle fasce  fluviali  e  all'applicazione  ad  esse
   delle Norme del presente Piano operando sulla base degli obiettivi
   e degli indirizzi dello stesso.
5.   Per   la   parte  di  rete  idrografica  non  interessata  dalla
   delimitazione delle fasce fluviali nell'ambito del Piano  Stralcio
   delle  Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998 e nel
   presente Piano, in relazione a particolari  situazioni  locali,  o
   per  ragioni di urgenza, l'Autorita' di bacino, su richiesta delle
   Regioni o delle Province, procede alla delimitazione  delle  fasce
   fluviali  con  atti  del Comitato Istituzionale, adottati ai sensi
   dell'art. 17, comma 6 bis, della L. 18 maggio 1989, n.  183.    Le
   Regioni  e  le  Province  provvedono al recepimento delle medesime
   delimitazioni  negli  strumenti  di  pianificazione  regionale   o
   provinciale.
Art. 26. Elaborati del Piano
Il   Piano  e'  costituito  dai  seguenti  elaborati:  a)  Tavole  di
delimitazione delle fasce fluviali n.21  tavole  in  scala  1:50.000,
n.122  tavole  in scala 1:25.000 e n. 53 tavole in scala 1:10.000; b)
Norme di attuazione con relativi allegati (Allegato 1 - Corsi d'acqua
oggetto di delimitazione delle fasce fluviali; Allegato  2  -  Comuni
interessati   dalle   fasce  A,  B  e  C;  Allegato  3  -  Metodo  di
delimitazione delle fasce fluviali); c) Relazione generale al secondo
Piano  Stralcio  delle  Fasce  Fluviali;  Addendum  1:  Progetto   di
delimitazione  delle  fasce  fluviali  -  Torrente  Banna  (relazione
illustrativa e n. 12 tavole in scala 1:10.000); Addendum 2:  Progetto
di  delimitazione  delle fasce fluviali - Torrente Chisola (relazione
illustrativa e n. 3 tavole in scala 1:25.000); Addendum  3:  Progetto


di  delimitazione  delle fasce fluviali - Torrente Sangone (relazione
illustrativa e n. 4 tavole in scala 1:25.000).
Art. 27. Effetti del Piano
1.  Agli  effetti  dell'art. 17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n.
   183, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le
   Amministrazioni ed Enti pubblici, nonche' per i soggetti  privati,
   le  prescrizioni  di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) e b); art.
   30, comma 2; art. 38, art.  39,  commi  1,2,3,4,5,6  del  presente
   Piano.   Sono   fatti   salvi   gli  interventi  gia'  autorizzati
   autorizzati (o per i quali sia gia' stata presentata  denuncia  di
   inizio  di  attivita' ai sensi dell'art. 4, comma 7, della decreto
   legge 5 ottobre 1993, n. 398, cosi' come  convertito  in  legge  4
   dicembre  1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i
   relativi lavori siano gia' stati iniziati al momento di entrata in
   vigore del Piano e vengano completati entro il termine di tre anni
   dalla data di inizio.
2. Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di
   cui al precedente comma 1, le Regioni, entro novanta giorni  dalla
   data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'atto  di
   approvazione del Piano, emanano  ove  necessario  disposizioni  di
   carattere  integrativo  concernenti  l'attuazione del Piano stesso
   nel settore urbanistico. A mente  dell'art.  17,  comma  6,  della
   richiamata  L.  n.   183/89, gli Enti territorialmente interessati
   dal Piano, sono tenuti a rispettare le  prescrizioni  nel  settore
   urbanistico   con   l'obbligo   di  adeguare  i  propri  strumenti
   urbanistici entro  nove  mesi  dalla  pubblicazione  dell'atto  di
   approvazione del presente Piano.
3.   In   sede   di  adeguamento,  gli  strumenti  di  pianificazione
   provinciali e comunali, possono fare  coincidere  i  limiti  delle
   Fasce  A, B e C, cosi' come riportati nelle tavole grafiche di cui
   all'art. 26, con elementi fisici rilevabili alla scala di  maggior
   dettaglio   della   cartografia  dei  citati  piani  rispettandone
   comunque l'unitarieta'.
4. In tutti i casi in cui gli interventi  o  le  opere  previsti  dal
   Piano  riguardino  e  interferiscano  con  beni o aree tutelati ai
   sensi della L.  1 giugno 1939, n. 1089 e della L. 29 giugno  1939,
   n.  1497  e  loro  successive  modificazioni  e integrazioni, essi
   saranno soggetti alle procedure autorizzative previste dalle leggi
   stesse.
5. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni piu' restrittive  di
   quelle  previste nelle presenti Norme contenute nella legislazione
   statale in vigore in materia di beni culturali e ambientali  e  di
   aree   naturali   protette,   negli  strumenti  di  pianificazione
   territoriale di livello regionale, provinciale o  comunale  ovvero
   in  altri  Piani  di  tutela  del territorio, ivi compresi i Piani
   paesisitici.
Art. 28. Classificazione delle Fasce Fluviali
1. Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 26, individua
   le fasce fluviali classificate come segue.
- Fascia  di  deflusso  della  piena  (Fascia  A),  costituita  dalla
   porzione  di  alveo  che  e'  sede  prevalente  del deflusso della
   corrente per la piena di riferimento, come definita  nell'Allegato
   3  "  Metodo  di  delimitazione delle fasce fluviali" al Titolo II


   delle presenti Norme, ovvero che e' costituita dall'insieme  delle
   forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.
-   Fascia  di  esondazione  (Fascia  B),  esterna  alla  precedente,
   costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione
   al  verificarsi  della  piena   di   riferimento   come   definita
   nell'Allegato  3  al Titolo II sopra richiamato. Il limite di tale
   fascia si estende fino al punto  in  cui  le  quote  naturali  del
   terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena
   di  riferimento,  ovvero  sino  alle  opere idrauliche esistenti o
   programmate di controllo delle inondazioni (argini o  altre  opere
   di  contenimento).  Il  Piano  indica  con apposito segno grafico,
   denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C",  le
   opere   idrauliche  programmate  per  la  difesa  del  territorio.
   Allorche' dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B
   si intenderanno definiti in conformita'  al  tracciato  dell'opera
   idraulica  eseguita  e  la  delibera  del  Comitato  Istituzionale
   dell'Autorita' di bacino del fiume Po di presa d'atto del collaudo
   dell'opera varra' come variante automatica del presente Piano  per
   il tracciato di cui si tratta.
-  Area  di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita
   dalla porzione di territorio esterna alla precedente  (Fascia  B),
   che  puo'  essere  interessata  da  inondazione  al verificarsi di
   eventi di piena  piu'  gravosi  di  quella  di  riferimento,  come
   definita nell'Allegato 3 al Titolo II sopra richiamato.
Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)
1.  Nella  Fascia  A  il  Piano  persegue l'obiettivo di garantire le
   condizioni di sicurezza assicurando il  deflusso  della  piena  di
   riferimento,  il  mantenimento e/o il recupero delle condizioni di
   equilibrio  dinamico  dell'alveo,  e  quindi   favorire,   ovunque
   possibile,  l'evoluzione  naturale  del  fiume  in  rapporto  alle
   esigenze di stabilita' delle difese e delle fondazioni delle opere
   d'arte, nonche' a quelle di  mantenimento  in  quota  dei  livelli
   idrici di magra.
2. Nella Fascia A sono vietate:
a)  le  attivita'  di  trasformazione  dello  stato  dei  luoghi, che
   modifichino l'assetto  morfologico,  idraulico,  infrastrutturale,
   edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
b) l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse
   le  discariche  di  qualsiasi  tipo  sia pubbliche che private, il
   deposito a cielo aperto, ancorche' provvisorio, di materiali o  di
   rifiuti di qualsiasi genere;
c)  le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per una ampiezza
   di 10 m  dal  ciglio  della  sponda,  al  fine  di  assicurare  il
   mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione
   spontanea  lungo  le  sponde dell'alveo inciso, avente funzione di
   stabilizzazione delle sponde e  riduzione  della  velocita'  della
   corrente.
3. Sono per contro consentiti:
a) i cambi colturali;
b)  gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali
   alterati e alla eliminazione, per quanto  possibile,  dei  fattori
   incompatibili di interferenza antropica;
c)  le occupazioni temporanee se non riducono la capacita' di portata
   dell'alveo,  realizzate  in  modo  da  non  arrecare  danno  o  da


   risultare  di  pregiudizio  per la pubblica incolumita' in caso di
   piena;
d)  i  prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per
   quantitativi non superiori a 150 m= annui;
e) la realizzazione di accessi per natanti alle  cave  di  estrazione
   ubicate    in   golena,   per   il   trasporto   all'impianto   di
   trasformazione,  purche'   inserite   in   programmi   individuati
   nell'ambito dei Piani di settore;
f)   i  depositi  temporanei  conseguenti  e  connessi  ad  attivita'
   estrattiva  autorizzata  ed  agli  impianti  di  trattamento   del
   materiale  estratto  in  loco e da realizzare secondo le modalita'
   prescritte dal dispositivo di  autorizzazione;
g) il miglioramento fondiario  limitato  alle  infrastrutture  rurali
   compatibili con l'assetto della fascia.
4.  Per  esigenze  di  carattere  idraulico  connesse a situazioni di
   rischio, l'Autorita'  idraulica  preposta  puo'  in  ogni  momento
   effettuare  o  autorizzare  tagli  di  controllo della vegetazione
   spontanea eventualmente presente nella Fascia A.
Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)
1. Nella Fascia B  il  Piano  persegue  l'obiettivo  di  mantenere  e
   migliorare  le  condizioni  di  funzionalita'  idraulica  ai  fini
   principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente
   alla  conservazione  e  al  miglioramento  delle   caratteristiche
   naturali e ambientali.
2. Nella Fascia B sono vietati:
a)  gli  interventi  che  comportino una riduzione apprezzabile o una
   parzializzazione della  capacita'  di  invaso,  salvo  che  questi
   interventi  prevedano un pari aumento delle capacita' di invaso in
   area idraulicamente equivalente;
b) l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse
   le discariche di qualsiasi tipo  sia  pubbliche  che  private,  il
   deposito  a cielo aperto, ancorche' provvisorio, di materiali o di
   rifiuti di qualsiasi genere;
c) in presenza di  argini,  interventi  e  strutture  che  tendano  a
   orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del
   piano  di  campagna  che possano compromettere la stabilita' delle
   fondazioni dell'argine.
3. Sono per contro consentiti:
a) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri  naturali
   alterati  e  all'eliminazione,  per  quanto possibile, dei fattori
   incompatibili di interferenza antropica;
b) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o  casse  di
   espansione  e  ogni  altra misura idraulica atta ad incidere sulle
   dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di  progetto
   dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
c)   i  depositi  temporanei  conseguenti  e  connessi  ad  attivita'
   estrattive  autorizzate  ed  agli  impianti  di  trattamento   del
   materiale  estratto  in  loco e da realizzare secondo le modalita'
   prescritte dai dispositivi autorizzativi;
d) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata
   l'impossibilita' della  loro  localizzazione  al  di  fuori  delle
   fasce,  nonche'  gli  ampliamenti  e  messa in sicurezza di quelli
   esistenti;  i  relativi  interventi  sono  soggetti  a  parere  di
   compatibilita' dell'Autorita' di bacino ai sensi e per gli effetti


   del  successivo  art.  38,  espresso  anche  sulla  base di quanto
   previsto all'art. 19 bis.
4.  Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il
   miglioramento   delle   condizioni   di   drenaggio   superficiale
   dell'area,  l'assenza di interferenze negative con il regime delle
   falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di  difesa
   esistenti.
Art. 31. Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)
1.  Nella  Fascia  C  il  Piano  persegue l'obiettivo di integrare il
   livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione
   prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi  della  L.  24
   febbraio  1992,  n.  225  e  quindi da parte delle Regioni o delle
   Province, di Programmi di previsione e prevenzione,  tenuto  conto
   delle  ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente
   Piano.
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per
   la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche
   i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio  1992,  n.  225,  e'
   affidato  alle  Province,  sulla  base  delle  competenze  ad esse
   attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142,  di
   assicurare  lo  svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione,
   alla  raccolta  e  alla  elaborazione  dei  dati  interessanti  la
   protezione  civile,  nonche'  alla  realizzazione dei Programmi di
   previsione e prevenzione  sopra  menzionati.  Gli  Organi  tecnici
   dell'Autorita'  di  bacino del fiume Po e delle Regioni si pongono
   come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a
   favore delle Province interessate per le finalita' ora menzionate.
   Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze,
   curano ogni  opportuno  raccordo  con  i  Comuni  interessati  per
   territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile,
   con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
4.  Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti
   di pianificazione territoriale  e  urbanistica,  regolamentare  le
   attivita'  consentite,  i  limiti  e  i  divieti  per  i territori
   ricadenti nella Fascia C.
5. Nei  territori  della  Fascia  C,  delimitati  con  segno  grafico
   indicato  come i'limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C"
   nelle tavole grafiche, il Comune  competente  puo'  applicare,  in
   sede  di adeguamento degli strumenti urbanistici, anche sulla base
   degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del precedente art.
   27, comma 2, in tutto o in parte gli articoli  di  norma  relativi
   alla  Fascia B in via transitoria fino alla avvenuta realizzazione
   delle opere programmate.
Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali
1. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del
   demanio fluviale. A questi fini l'Amministrazione competente dello
   Stato e' impegnata a costruire presso gli Organi dell'Autorita' di
   bacino del fiume  Po,  appositamente  organizzati  allo  scopo,  i
   documenti  di  ricognizione  anche catastale del demanio dei corsi
   d'acqua  interessati  dalle  prescrizioni  delle  presenti  Norme,
   nonche'  le concessioni in atto relative a detti territori, con le
   date di rispettiva scadenza.


2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per  i
   territori  demaniali,  i  soggetti  di cui all'art. 8 della citata
   legge, formulano progetti di utilizzo con  finalita'  di  recupero
   ambientale  e tutela del territorio in base ai quali esercitare il
   diritto  di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi
   perseguiti dal presente Piano. Per le finalita' di cui al presente
   comma, l'Autorita' di bacino del fiume Po, nei  limiti  delle  sue
   competenze, si pone come struttura di servizio.
3.  Le  aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della
   L.  5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla  data  di  approvazione
   del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento
   della  componente  naturale  della  regione fluviale e non possono
   essere oggetto di sdemanializzazione.
4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle  fasce  A  e  B,
   fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  8 della L. 5 gennaio
   1994, n.  37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni  sono
   subordinati   alla   presentazione   di   progetti   di  gestione,
   d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un
   ambiente    fluviale    tradizionale     e     alla     promozione
   dell'interconnessione  ecologica di aree naturali, nel contesto di
   un processo di progressivo recupero  della  complessita'  e  della
   biodiversita'  della  regione  fluviale.    I predetti progetti di
   gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio
   fluviale,  devono  essere  strumentali  al  raggiungimento   degli
   obiettivi  del  Piano,  di  cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15,
   comma 1, del presente Piano e devono contenere:
- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle  azioni
   necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o
   arbustive,  nel rispetto della compatibilita' col territorio e con
   le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al  raggiungimento
   dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua
   e di fruibilita' delle aree e delle sponde.
Le  aree individuate dai progetti cosi' definiti costituiscono ambiti
prioritari  ai  fini  della  programmazione   dell'applicazione   dei
regolamenti (U.E.) 2078/92 e 2080/92 e successive modificazioni.
L'organo  istruttore  trasmette  i predetti progetti all'Autorita' di
bacino del fiume Po che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante
di compatibilita' con le finalita' del presente Piano.
In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37,
le  Commissioni  provinciali  per  l'incremento  delle   coltivazioni
arboree  sulle  pertinenze  demaniali dei corsi d'acqua costituite ai
sensi  del  R.D.L.  18  giugno  1936,  n.   1338,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  L.  14  gennaio  1937,  n.  402,  e successive
modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalita' d'uso
e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali  dei
corsi  d'acqua,  ai  contenuti  dei  progetti  di  gestione approvati
dall'Autorita' di bacino.
Nel caso in cui il progetto, sulla base del  quale  e'  assentita  la
concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel
progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per
la  durata  dell'atto  concessorio,  in  sede di richiesta di rinnovo


l'organo  competente  terra'  conto   dell'esigenza   connessa   alla
tipicita' del programma di gestione in corso.
In  ogni  caso  e'  vietato  il  nuovo impianto di coltivazioni senza
titolo legittimo di concessione.
Parte II -  Norme sulla programmazione degli interventi
Art. 33. Attuazione del Piano
1. Per la  realizzazione  delle  finalita'  generali  indicate  nelle
   precedenti  Norme,  il Piano e' attuato in tempi successivi, anche
   per singole parti del territorio interessato, attraverso Programmi
   triennali di intervento redatti tenendo conto delle indicazioni  e
   delle  finalita'  del  Piano  stesso,  a  mente  degli  artt. 21 e
   seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.
2.  Per  l'attuazione  delle  previsioni  del  presente   Piano   che
   richiedono   la   partecipazione   di   piu'   soggetti  pubblici,
   l'Amministrazione competente al rilascio  del  provvedimento  puo'
   convocare  una  Conferenza  di servizi ai sensi dell'art. 14, L. 7
   agosto 1990, n. 241.  Negli articoli che seguono sono  individuati
   i  settori  nei  quali  vengono  previsti  Programmi di intervento
   ritenuti di carattere prioritario.
3. Il Piano puo' essere attuato anche mediante accordi di  programma,
   contratti  di  programma, intese di programma, secondo i contenuti
   definiti all'art. 1 della L. 7 aprile 1995, n. 104.
4. Opere singole  ed  iniziative  determinate,  previste  nel  Piano,
   possono  essere  attuate  mediante  convenzioni tra l'Autorita' di
   bacino del fiume Po e l'Amministrazione  pubblica  o  il  soggetto
   privato di volta in volta interessato.
5.   Nell'ambito   delle   procedure  di  cui  ai  commi  precedenti,
   l'Autorita' di bacino del fiume Po puo'  assumere  il  compito  di
   promozione   delle   intese  e  anche  di  Autorita'  preposta  al
   coordinamento degli interventi programmati.
Art. 34. Interventi di manutenzione idraulica
1.  Il  Piano  ha  l'obiettivo  di  promuovere  gli   interventi   di
   manutenzione  ordinaria  e  straordinaria e di modificazione delle
   opere idrauliche allo scopo di mantenere  la  piena  funzionalita'
   delle  opere  di  difesa  essenziali  alla sicurezza idraulica; di
   migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo,  salvaguardando
   la vegetazione di ripa con particolare riguardo alla varieta' e di
   eliminare  gli  ostacoli  al  deflusso  della  piena in alveo e in
   golena.
2.  Nell'ambito  delle  finalita'  di  cui   al   precedente   comma,
   l'Autorita'  di  bacino  del  fiume  Po,  anche  su proposta delle
   Amministrazioni  competenti,  delibera  Programmi   triennali   di
   intervento  ai  sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio
   1989, n. 183.
3.  Gli  interventi  di  manutenzione  idraulica  possono   prevedere
   l'asportazione  di  materiale  litoide dagli alvei, in accordo con
   quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D. 25  luglio  1904,
   n.  523,  se  finalizzata  esclusivamente alla conservazione della
   sezione utile di  deflusso,  al  mantenimento  della  officiosita'
   delle   opere   e   delle   infrastrutture,  nonche'  alla  tutela
   dell'equilibrio   geostatico   e   geomorfologico   dei    terreni
   interessati e alla tutela e al recupero ambientale.
4.  L'Autorita' di bacino del fiume Po aggiorna le direttive tecniche
   concernenti  i  criteri,  gli  indirizzi  e  le  prescrizioni   di


   progettazione  degli  interventi di manutenzione e di formulazione
   dei programmi triennali. Nell'ambito della direttiva sono definite
   in particolare le specifiche di progettazione degli interventi  di
   manutenzione  che  comportino  asportazione  di  materiali  inerti
   dall'alveo e i criteri di inserimento degli stessi  nei  programmi
   triennali.
Art. 35. Interventi di regimazione e di difesa idraulica
1.  Il complesso delle opere di regimazione e di difesa idraulica per
   i corsi d'acqua oggetto del presente Piano e' definito nell'ambito
   delle Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti di
   cui al precedente Titolo I.
2.  Nel  caso  in  cui  gli  interventi  di  sistemazione  dell'alveo
   prevedano,   unitamente   o  meno  alla  realizzazione  di  opere,
   l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o  di  piena,
   il  progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di
   materiale  da  estrarre.  Qualora  gli  interventi  non  siano   a
   carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative
   e  comportino  l'asportazione  di quantita' rilevanti di materiali
   inerti, il progetto di intervento deve valutare le  condizioni  di
   assetto  morfologico,  idraulico,  naturalistico  e  paesaggistico
   dell'intero tronco interessato,  con  particolare  riferimento  al
   bilancio del trasporto solido interessante il tronco stesso.
Art. 36. Interventi di rinaturazione
1.  Nelle  Fasce  A  e  B  e in particolare nella porzione non attiva
   dell'alveo inciso sono  favoriti  gli  interventi  finalizzati  al
   mantenimento  ed  ampliamento  delle  aree  di  esondazione, anche
   attraverso l'acquisizione di aree  da  destinare  al  demanio,  il
   mancato  rinnovo  delle concessioni in atto non compatibili con le
   finalita' del Piano,  la  riattivazione  o  la  ricostituzione  di
   ambienti  umidi,  il  ripristino  e  l'ampliamento  delle  aree  a
   vegetazione spontanea.
2. Gli interventi devono assicurare la compatibilita'  con  l'assetto
   delle  opere  idrauliche  di  difesa,  la  riqualificazione  e  la
   protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti  e
   delle  aree  a  naturalita'  elevata  e  la  ridotta incidenza sul
   bilancio del trasporto solido  del  tronco  fluviale  interessato;
   qualora  preveda  l'asportazione  di  materiali  inerti dall'alveo
   inciso o di piena, il progetto deve contenere  la  quantificazione
   dei volumi di materiale da estrarre.
3.   Nell'ambito   delle   finalita'  di  cui  al  precedente  comma,
   l'Autorita' di bacino  del  fiume  Po,  anche  su  proposta  delle
   Amministrazioni   competenti,   delibera  Programmi  triennali  di
   intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti  della  L.  18  maggio
   1989, n. 183.
4.  L'Autorita'  di bacino del fiume Po approva una direttiva tecnica
   concernete i criteri, gli indirizzi  e  le  prescrizioni  per  gli
   interventi   di   rinaturazione  e  del  loro  monitoraggio  e  di
   formulazione dei Programmi triennali.
5. Al fine di valutare gli effetti  e  l'efficacia  degli  interventi
   programmati,  l'Autorita'  di  bacino  del  fiume Po predispone il
   monitoraggio  degli   interventi   di   rinaturazione   effettuati
   nell'ambito territoriale del presente Piano di cui all'art. 25.
6.  Il  monitoraggio  potra'  avere  ad oggetto anche il controllo di
   singole  fasi  operative  agli  effetti  della  valutazione  delle


   interazioni  delle  azioni  programmate  con  il  sistema fluviale
   interessato, anche per un eventuale  adeguamento  e  miglioramento
   del  Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti
   e valutati.
Art. 37. Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale
1. Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle Fasce A
   e  B  sono  qualificate  come  zone  sensibili  dal punto di vista
   ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni dell'U.E. e possono
   essere soggette alle priorita' di finanziamento previste a  favore
   delle  aziende  agricole  insediate  in aree protette da programmi
   regionali  attuativi  di  normative  ed  iniziative   comunitarie,
   nazionali  e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale
   delle tecniche agricole e a migliorare  le  caratteristiche  delle
   aree coltivate.
2.  Le  aree  comprese  nelle  Fasce A e B possono essere considerate
   prioritarie per  le  misure  di  intervento  volte  a  ridurre  le
   quantita' di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a
   favorire  l'utilizzazione  forestale,  con  indirizzo a bosco, dei
   seminativi  ritirati  dalla  coltivazione  ed  a   migliorare   le
   caratteristiche naturali delle aree coltivate.
3.   Nell'ambito   delle   finalita'  di  cui  ai  commi  precedenti,
   l'Autorita' di bacino  del  fiume  Po,  anche  in  riferimento  ai
   programmi triennali, e su eventuale proposta delle Amministrazioni
   competenti,  emana  criteri ed indirizzi per programmare le azioni
   che  possono  avere  l'obiettivo  di  ridurre   o   annullare   la
   lavorazione  del  suolo  in  determinati territori interessati dal
   presente  Piano,  la  riduzione  o  l'esclusione  di   determinati
   interventi  irrigui,  la  riconversione  dei  seminativi  in prati
   permanenti  o  pascoli,  la  conservazione  degli   elementi   del
   paesaggio  agrario,  la  cura  dei  terreni  agricoli  e forestali
   abbandonati. Per l'attuazione di singoli  interventi  programmati,
   l'Autorita'  di bacino del fiume Po puo' deliberare convenzioni di
   attuazione ai sensi di quanto previsto all'art. 33.
Art. 38. Interventi per la realizzazione di infrastrutture  pubbliche
o di interesse pubblico
1.  All'interno  della fascia A e B e' consentita la realizzazione di
   nuove  opere  pubbliche  di  competenza  degli   organi   statali,
   regionali  o  degli  altri enti territoriali e quelle di interesse
   pubblico a condizione che non  modifichino  i  fenomeni  idraulici
   naturali   che   possono   aver  luogo  nelle  fasce,  costituendo
   significativo  ostacolo  al  deflusso  e  non  limitino  in   modo
   significativo  la  capacita' di invaso.   I progetti devono essere
   corredati da uno  studio  che  documenti  l'assenza  dei  suddetti
   fenomeni. Gli interventi e gli studi sono sottoposti all'Autorita'
   Idraulica   competente  ai  fini  dell'espressione  di  parere  di
   compatibilita' rispetto al Piano di Bacino o ai suoi stralci.
2. L'Autorita' di bacino del fiume Po  emana  ed  aggiorna  direttive
   tecniche  concernenti  i  criteri, gli indirizzi e le prescrizioni
   sulla base dei quali predisporre gli  studi  di  compatibilita'  e
   individuare  gli  interventi  a  maggiore criticita' in termini di
   impatto  sull'assetto  della  rete  idrografica  da  sottoporre  a
   specifico parere dell'Autorita' di bacino stessa.
3.  Le  nuove  opere  di  attraversamento,  stradale o ferroviario, e
   comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel


   rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica
   idraulica di cui ad apposita direttiva emanata  dall'Autorita'  di
   bacino del fiume Po.
Art.  39.  Interventi  urbanistici  e  indirizzi  alla pianificazione
urbanistica
1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono
   soggetti ai seguenti  speciali  vincoli  e  alle  limitazioni  che
   seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli
   strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo
   e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:
a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato
   dei  comuni,  cosi'  come definito dalla successiva lett. c), sono
   destinate a vincolo speciale  di  tutela  idrogeologica  ai  sensi
   dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
b) alle aree esterne ai centri edificati, di cui ai commi precedenti,
   si  applicano  le  norme  delle  Fasce A e B, di cui ai successivi
   commi 3 e 4;
c) per centro edificato, ai  fini  dell'applicazione  delle  presenti
   Norme,  si  intende  quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre
   1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione  del
   presente  Piano  siano edificate con continuita', compresi i lotti
   interclusi ed escluse le  aree  libere  di  frangia.  Laddove  sia
   necessario  procedere  alla  delimitazione  del  centro  edificato
   ovvero al suo aggiornamento,  l'Amministrazione  comunale  procede
   all'approvazione del relativo perimetro.
2.   All'interno  dei  centri  edificati,  cosi'  come  definiti  dal
   precedente comma  1  lettera  c),  si  applicano  le  norme  degli
   strumenti  urbanistici  generali  vigenti; qualora all'interno dei
   centri edificati ricadano aree  comprese  nelle  Fasce  A  e/o  B,
   l'Amministrazione  comunale  e'  tenuta  a  valutare, d'intesa con
   l'Autorita' di bacino,  le  condizioni  di  rischio,  provvedendo,
   qualora  necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine
   di minimizzare tali condizioni di rischio.
3. Nei territori della Fascia A, sono  esclusivamente  consentite  le
   opere  relative  a  interventi di demolizione senza ricostruzione,
   manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  restauro,  risanamento
   conservativo,  come definiti all'art. 31, lettere a), b), c) della
   L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o  volume  e
   con interventi volti a mitigare la vulnerabilita' dell'edificio.
4.   Nei  territori  della  Fascia  B,  sono  inoltre  esclusivamente
   consentite:
a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di  ristrutturazione
   edilizia,  comportanti  anche  aumento  di  superficie  o  volume,
   interessanti edifici per attivita'  agricole  e  residenze  rurali
   connesse alla conduzione aziendale, purche' le superfici abitabili
   siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento;
b)  interventi  di  ristrutturazione  edilizia  interessanti  edifici
   residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici  con
   aumento   di   superficie   o   volume,  non  superiori  a  quelli
   potenzialmente allagabili, con contestuale  dismissione  d'uso  di
   queste ultime;
c)  interventi  di  adeguamento  igienico  - funzionale degli edifici
   esistenti, ove necessario, per il rispetto della  legislazione  in


   vigore  anche  in  materia  di  sicurezza  del  lavoro connessi ad
   esigenze delle attivita' e degli usi in atto.
5.  La  realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, che
   possano limitare la capacita' di invaso delle fasce  fluviali,  e'
   soggetta ai procedimenti di cui al comma 1 del precedente art. 38.
6.  Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti
   Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei  rispettivi  strumenti
   urbanistici  per  renderli coerenti con le previsioni del presente
   Piano,  nei  termini  previsti  all'art.  27,  comma   2,   devono
   rispettare i seguenti indirizzi:
a)   evitare   nella   Fascia  A  e  contenere,  nella  Fascia  B  la
   localizzazione  di  opere  pubbliche  o  di   interesse   pubblico
   destinate ad una fruizione collettiva;
b)   favorire   l'integrazione   delle  Fasce  A  e  B  nel  contesto
   territoriale  e  ambientale,  ricercando   la   massima   coerenza
   possibile  tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese
   nella fascia;
c) favorire la destinazione prevalente delle Fasce A e B  ad  aree  a
   primaria funzione idraulica e di tutela naturalistica e ambientale
   prevedendo destinazioni che ne migliorino le caratteristiche.
7.  Sono  fatti  salvi gli interventi gia' autorizzati (o per i quali
   sia gia' stata presentata denuncia di inizio di attivita' ai sensi
   dell'art. 4, comma 7, della decreto legge 5 ottobre 1993, n.  398,
   cosi'  come  convertito  in  legge  4  dicembre  1993,  n.  493  e
   successive modifiche) rispetto ai quali i  relativi  lavori  siano
   gia'  stati  iniziati al momento di entrata in vigore del presente
   Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data
   di inizio.
8. Sono  fatte  salve  in  ogni  caso  le  disposizioni  e  gli  atti
   amministrativi  ai  sensi  delle  leggi  9 luglio 1908, n. 445 e 2
   febbraio 1974, n. 64, nonche' quelli di cui alle  leggi  1  giugno
   1939,  n.  1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 82 del D.P.R.
   24 luglio 1977, n.  616 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 40. Procedure a favore della rilocalizzazione degli  edifici  in
aree a rischio
1.  I  Comuni,  anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei
   rispettivi P.R.G. o dei  Piani  particolareggiati  e  degli  altri
   strumenti  urbanistici  attuativi,  anche  mediante  l'adozione di
   apposite varianti agli stessi, possono individuare comprensori  di
   aree   destinate   all'edilizia   residenziale,   alle   attivita'
   produttive e alla  edificazione  rurale,  nei  quali  favorire  il
   trasferimento  degli insediamenti siti nei territori delle Fasce A
   e B. Negli strumenti di  pianificazione  esecutiva  comunale  tali
   operazioni  di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilita'.
   I  trasferimenti  possono  essere  operati  con  convenzioni   che
   assicurino  le  aree  e  i  diritti  edificatori gia' spettanti ai
   proprietari. I  valori  dei  terreni  espropriati  ai  fini  della
   rilocalizzazione  sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in
   materia di espropriazione per pubblica utilita'. Le  aree  relitte
   devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili.
Art. 41. Compatibilita' delle attivita' estrattive
1.  Fatto  salvo,  qualora  piu'  restrittivo,  quanto previsto dalle
   vigenti leggi di tutela, nei  territori  delle  Fasce  A  e  B  le
   attivita'  estrattive  sono ammesse se individuate nell'ambito dei


   Piani di settore. Restano comunque escluse dalla  possibilita'  di
   attivita' estrattive le aree del demanio fluviale.
2.  I Piani di settore devono garantire che gli interventi estrattivi
   rispondano  alle  prescrizioni  e  ai  criteri  di  compatibilita'
   fissati  nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata
   l'assenza  di  interazioni  negative  con  l'assetto  delle  opere
   idrauliche  di  difesa  e  con  il  regime  delle  falde freatiche
   presenti.  I  Piani  di  settore  devono  inoltre  verificare   la
   compatibilita'  delle  programmate  attivita'  estrattive sotto il
   profilo della convenienza  di  interesse  pubblico  comparata  con
   riferimento   ad   altre   possibili  aree  di  approvvigionamento
   alternative, site nel territorio regionale o  provinciale,  aventi
   minore  impatto  ambientale.  I  medesimi Piani devono definire le
   modalita' di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione  e
   gestione  delle stesse, in coerenza con le finalita' e gli effetti
   del presente Piano,  a  conclusione  dell'attivita'.  I  Piani  di
   settore   delle   attivita'   estrattive,  vigenti  alla  data  di
   approvazione del presente Piano devono essere adeguati alle  norme
   del Piano medesimo.
3.  Gli  interventi  estrattivi  non  possono portare a modificazioni
   indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia  dell'alveo
   attivo,  devono  mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e
   ambientali della fascia fluviale.
4. I piani di settore  devono  essere  corredati  da  uno  studio  di
   compatibilita' idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni
   ricadenti  nelle  Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione
   all'Autorita' di bacino del fiume  Po  e  all'Autorita'  idraulica
   competente.
5.  In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore e in via
   transitoria, per un periodo massimo di due anni  dall'approvazione
   del   presente   Piano,   e'   consentito  procedere  a  eventuali
   ampliamenti delle attivita' estrattive esistenti, per garantire la
   continuita' del soddisfacimento dei fabbisogni a  livello  locale,
   previa  verifica  della coerenza dei progetti con le finalita' del
   presente Piano.
6. Nei territori delle Fasce A, B e  C  sono  consentiti  spostamenti
   degli  impianti  di  trattamento  dei  materiali  di coltivazione,
   nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attivita'  di
   cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.
7.  Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente
   Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle
   attivita' estrattive ricadenti nelle fasce fluviali  con  funzioni
   di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle
   fasce   fluviali   il   monitoraggio   deve   segnalare  eventuali
   interazioni  sulla   dinamica   dell'alveo,   specifici   fenomeni
   eventualmente  connessi  al  manifestarsi  di  piene  che  abbiano
   interessato l'area di  cava  e  le  interazioni  sulle  componenti
   ambientali.
Art.  42.  Interventi  di  monitoraggio  morfologico  e del trasporto
   solido degli alvei
1. Il Piano  considera  di  carattere  prioritario  un  Programma  di
   intervento,   da   realizzarsi  a  cura  dell'Autorita'  idraulica
   competente, relativo al monitoraggio delle caratteristiche fisiche
   e  idrologiche  degli  alvei  finalizzato,  a   fornire   elementi


   conoscitivi in grado di rappresentare l'evoluzione morfologica dei
   corsi    d'acqua    principali,   in   termini   di   erosione   e
   sovralluvionamento, e l'andamento del trasporto solido, di fondo e
   in   sospensione,   anche  attraverso  l'affinamento  dei  modelli
   numerici di bilancio del trasporto solido e il  confronto  con  le
   sezioni morfologiche storiche del fiume .
2.  Il  monitoraggio viene svolto secondo le indicazioni di tipologia
   di rilevazione e secondo le priorita' indicate per  ciascun  corso
   d'acqua  nell'annesso  i'Monitoraggio  morfologico e del trasporto
   solido degli alvei" alla relazione del primo Piano Stralcio  delle
   Fasce Fluviali.
Art. 43. Durata di validita' della delimitazione delle fasce fluviali
1.  Le previsioni e le prescrizioni del presente Piano hanno valore a
   tempo indeterminato. Tuttavia, esse sono verificate almeno ogni 10
   anni  in  relazione  allo  stato  di  realizzazione  delle   opere
   programmate e al variare della situazione morfologica, ecologica e
   territoriale dei luoghi.
2.  Le  Regioni  e  le  Province,  mediante  i  loro rispettivi piani
   territoriali, possono proporre all'Autorita' di bacino  del  fiume
   Po  varianti  alle  delimitazioni delle fasce fluviali individuate
   dal  presente  Piano,  a  seguito  di  approfondimenti  di  natura
   idraulica, geomorfologica e ambientale.
Art. 44. Attivita' dell'Autorita' di bacino del fiume Po
1.  Ai  fini  di attuare le previsioni e le prescrizioni del presente
   Piano, l'Autorita' di bacino del  fiume  Po  puo'  approvare,  con
   deliberazione   del  Comitato  Istituzionale,  un  regolamento  di
   attuazione e di organizzazione delle proprie  funzioni.  Le  norme
   regolamentari  assicurano  l'ordinato  svolgimento, da parte della
   stessa Autorita' di bacino, del compito  di  approfondire  e  dare
   continuita' nel tempo al processo di pianificazione del territorio
   delle  Fasce  A,  B e C interessate dal presente Piano, ponendo la
   sua attivita' al  servizio  delle  Regioni  e  degli  Enti  locali
   competenti,   in  una  visione  di  tutela  unitaria  e  integrata
   dell'ambiente naturale, della produzione agricola e  della  difesa
   del territorio.
2. In collegamento con le Regioni, l'Autorita' di bacino del fiume Po
   cura la messa a disposizione ai Comuni e alle Province interessati
   di:
- cartografia aggiornata del territorio;
-  dati relativi alle condizioni fisiche, geologiche e idrogeologiche
   del suolo;
- studi e piani di settore gia' redatti o in corso di preparazione;
-  dati  quantitativi  e  qualitativi  derivanti   dall'analisi   del
   territorio  in  relazione  alle sue condizioni di uso e allo stato
   dei pubblici servizi;
-   dati   quantitativi   eventualmente   disaggregati   per   ambiti
   intercomunali e per Province;
- quote delle piene di riferimento.
3. L'Autorita' di bacino del fiume Po, inoltre:
- fornisce pareri nei casi previsti dal presente Piano sulle opere di
   rilevanza idraulica;
-  coordina  gli  interventi  degli  enti  regionali  e sub-regionali
   competenti  nella  realizzazione  delle  opere  pubbliche   o   di
   interesse pubblico interessanti i territori delle fasce fluviali;


-  fornisce alle Regioni e alle Province pareri preventivi in materia
   di escavazioni, di derivazioni d'acqua, di regolamentazione  della
   caccia e della pesca nei territori delle fasce fluviali;
-   promuove   l'erogazione   di   contributi   ed  indennizzi  quale
   corrispettivo  di  provvedimenti  limitativi  o  compressivi   del
   diritto  di  proprieta'  privata dei suoli in relazione alle opere
   previste dal presente Piano.
Art. 45. Norma finale
1. Nelle tavole grafiche in scala 1:50.000, 1:25.000 e  1:10.000  che
   costituiscono  elaborato  del  presente  Piano  sono  indicate con
   apposito segno grafico talune  modifiche  alla  delimitazione  del
   primo  Piano  Stralcio delle Fasce Fluviali approvato con D.P.C.M.
   24 luglio 1998 e cio' in conseguenza di studi e  valutazioni  piu'
   approfonditi sulla situazione dei territori.
2.  Conseguentemente  per tali aree interessate da modifica producono
   effetto le Norme del presente  Piano  destinate  a  modificare  la
   disciplina   del   primo   Piano  Stralcio  delle  Fasce  Fluviali
   soprarichiamato in quanto incompatibile.
Art. 46. Disposizioni particolari riguardanti la  Provincia  autonoma
di Trento
1.  Nelle  materie  in  cui  lo  Statuto  speciale di autonomia della
   Regione Trentino Alto-Adige ha attribuito alla Provincia  autonoma
   di  Trento  competenza  legislativa  primaria,  i riferimenti alle
   leggi statali contenuti nel presente Piano si intendono sostituiti
   con quelli alle corrispondenti  leggi  provinciali  approvate  nel
   rispetto dello Statuto e delle norme di attuazione.
Titolo III - Attuazione dell'art. 8, comma 3, della L. 2 maggio 1990,
n.102
Art.  47.  Attuazione dell'art. 8, comma 3, della L. 2 maggio 1990 n.
102
1. Per il sottobacino  idrografico  dell'Adda  sopralacuale,  sotteso
   alla  sezione  di  chiusura  del  lago  di  Como,  nell'Allegato 1
   "Bilancio idrico per il  sottobacino  dell'Adda  Sopralacuale"  al
   Titolo  III  delle presenti Norme e' riportato il bilancio idrico,
   redatto per le finalita' dell'art. 3  della  L.  n.  183/89  e  in
   coerenza  con  quanto  disposto  all'art.  3 della L. n. 36/94 con
   riferimento  ai   corsi   d'acqua   principali   del   sottobacino
   idrografico.  Per  i singoli corsi d'acqua considerati il bilancio
   riporta il saldo idrico, inteso  come  valore  medio  annuo  della
   portata  presente al netto delle derivazioni in atto.  Il bilancio
   e' redatto sulla base delle conoscenze acquisite dall'Autorita' di
   bacino al momento dell'adozione del  presente  atto  relativamente
   sia  alle  misure idrologiche sul sistema idrico del bacino sia ai
   volumi idrici derivati dalle diverse  utilizzazioni.  Il  bilancio
   idrico  viene  aggiornato  a  cura dell'Autorita' di bacino almeno
   ogni cinque anni, mediante le procedure di cui al precedente  art.
   1 delle presenti Norme.
2.  Il  Piano  classifica i corsi d'acqua principali, individuati nel
   richiamato Allegato 1, in funzione del grado di  utilizzazione  in
   atto della risorsa idrica, valutato sulla base del rapporto tra la
   disponibilita'  naturale della risorsa stessa e il saldo idrico di
   cui al precedente comma.
3. In relazione ai risultati ottenuti dal bilancio  idrico,  i  corsi
   d'acqua  principali  del  bacino  idrografico di cui al precedente


   comma 1 sono ripartiti in tratti a diversa classe  di  criticita',
   in  dipendenza  dello  scostamento  tra  la  disponibilita'  media
   naturale della risorsa idrica e il saldo  idrico  derivante  dalla
   presenza  delle derivazioni.   Sono individuate le seguenti classi
   di criticita':
C1 -  moderata, in cui il saldo  idrico  medio  annuo,  valutato  nel
   bilancio idrico, e' superiore alla portata con durata 182 giorni;
C2  -    media,  in  cui  il  saldo  idrico medio annuo, valutato nel
   bilancio idrico, e' compreso tra le portate di durata  182  e  274
   giorni nell'anno medio;
C3  -  elevata,  in  cui  il  saldo  idrico medio annuo, valutato nel
   bilancio idrico, e' compreso tra le portate di durata  274  e  355
   giorni nell'anno medio;
C4  - molto elevata, in cui il saldo idrico medio annuo, valutato nel
   bilancio idrico, e' inferiore alla portata di  durata  355  giorni
   nell'anno medio.
4. I corsi d'acqua ripartiti in tratti a diversa classe di criticita'
   sono  riportati  nel  richiamato  Allegato  1  al Titolo III delle
   presenti Norme.
5. Ai fini del rilascio di nuove  concessioni  di  utilizzazione  per
   grandi  derivazioni  d'acqua  le  Amministrazioni  competenti sono
   tenute a rispettare le seguenti prescrizioni:
- nei tratti di corsi d'acqua classificati  a  criticita'  C4,  molto
   elevata,  e  C3,  elevata,  non  possono  essere  rilasciate nuove
   concessioni di derivazione;
- nei tratti di corsi d'acqua classificati a  criticita'  C2,  media,
   possono  essere  rilasciate  nuove  concessioni  di derivazione, a
   condizione che tali nuove derivazioni non  comportino  un  aumento
   della  criticita'  dell'area,  valutato  sulla  base  del bilancio
   idrico secondo la metodologia utilizzata nel presente Piano;
- nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticita' C1, moderata,
   possono essere rilasciate  nuove  concessioni  di  derivazione,  a
   condizione  che  la  classe di criticita' dell'area non superi per
   l'effetto della nuova concessione il valore C2, sopra definito.
Alle domande  di  nuove  concessioni  e'  allegata  una  verifica  di
compatibilita'  dell'utilizzazione  idrica  che  determina  il  saldo
idrico nel tratto di corso d'acqua interessato dalla derivazione.
6. Per le richieste di rinnovo o di variante di concessioni esistenti
   di utilizzazione per grandi derivazioni d'acqua le Amministrazioni
   competenti sono tenute a rispettare le seguenti prescrizioni:
- nei tratti di corsi d'acqua classificati  a  criticita'  C4,  molto
   elevata,   e   C3,  elevata,  il  rilascio  della  concessione  e'
   subordinato a una riduzione della portata media derivata, definita
   dall'Autorita'  di  bacino  in   funzione   degli   obiettivi   di
   riequilibrio del bilancio idrico;
-  nei tratti di corsi d'acqua classificati a criticita' C2, media, e
   C1, moderata, il  rilascio  della  concessione  e'  soggetto  alle
   stesse prescrizioni di cui al precedente comma 5.
7.  Per  i  corsi  d'acqua non individuati come principali, di cui al
   precedente comma 2, e per tutte le piccole derivazioni il rilascio
   di nuove concessioni di utilizzazione e'  regolato  dalla  Regione
   Lombardia  in  relazione  agli indirizzi emergenti dal Piano degli
   usi delle acque di cui alla L.R. 20 ottobre 1998, n. 21.
8. L'Autorita' di bacino emana una direttiva relativa  al  metodo  di
   redazione  della  verifica  di compatibilita' delle concessioni di
   cui ai precedenti commi 5 e 6.
9.  E'  fatto  salvo comunque quanto disposto dall'art. 25 della L. 5
   gennaio 1994, n. 36, relativamente  alla  disciplina  delle  acque
   nelle aree protette.