Art. 2.
  Il  fabbricante   della  zattera  di  salvataggio   dovra'  fornire
all'acquirente  il manuale  per l'addestramento  e la  manutenzione a
bordo come  prescritto dalle regole  51 e  52 del capitolo  III della
SOLAS 74(83).
  La  predetta zattera  e' soggetta  alle verifiche  ed ai  controlli
previsti  dalla regola  5 del  capitolo III  della Convenzione  SOLAS
74(83).
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 24 giugno 1999
                                      Il comandante generale: Ferraro