Art. 2. Il fabbricante della zattera di salvataggio dovra' fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e la manutenzione a bordo come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della SOLAS 74(83). La predetta zattera e' soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della Convenzione SOLAS 74(83). Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 giugno 1999 Il comandante generale: Ferraro