IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
389,  con   il  quale  e'   stato  emanato  il   regolamento  recante
semplificazione dei  procedimenti di autorizzazione  al funzionamento
di scuole e di istituzioni culturali straniere in Italia;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998, n. 112, articoli 137 e
138;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  20 ottobre 1998,
n. 403;
  Visto il provvedimento  in data 13 gennaio 1999 con  il quale si e'
delegata  ai provveditori  agli  studi la  competenza  in materia  di
autorizzazione  al  funzionamento  di   dette  scuole  e  istituzioni
culturali;
  Ritenuta   la   necessita'   di  emanare   nuove   istruzioni   per
l'istruttoria  e   la  definizione  dei  relativi   provvedimenti  in
applicazione  del citato  regolamento anche  in considerazione  delle
disposizioni contenute nella legge n. 127/1997;
                               Ordina:
                               Art. 1.
     Domanda di autorizzazione - Denuncia di inizio di attivita'
  1.  La  domanda  di  autorizzazione  ad  istituire  o  gestire  nel
territorio  italiano  scuole  od organismi  didattici  e/o  educativi
stranieri ovvero la  denuncia di inizio di attivita'  di dette scuole
od organismi  stranieri deve  essere presentata al  provveditore agli
studi della  provincia ove ha sede  l'istituzione, rispettivamente da
cittadini ed enti extracomunitari o  da cittadini ed enti dell'Unione
europea.
  2. I cittadini  ed enti italiani che abbiano con  cittadini ed enti
appartenenti a  Paesi extracomunitari o dell'Unione  europea rapporti
di  dipendenza   o  comunque   finanziari  o   amministrativi  devono
presentare, rispettivamente, domanda di  autorizzazione o denuncia di
inizio di attivita', al citato provveditore agli studi.
  3.  La  domanda  di  autorizzazione  o la  denuncia  di  inizio  di
attivita',  sottoscritta  dal  gestore o  dal  legale  rappresentante
dell'istituzione,  redatta  in  conformita' alle  vigenti  norme  sul
bollo,   deve  indicare   la  denominazione   ufficiale  e   la  sede
dell'istituzione,  il  codice  fiscale, l'attivita'  svolta,  nonche'
l'azienda sanitaria locale compentente per territorio.
  4. Il gestore o il legale rappresentante, inoltre, deve dichiarare,
sotto la propria responsabilita', che:
  non ha subito condanne penali e non ha carichi penali pendenti;
  non sussistono,  anche nei confronti di  conviventi nominativamente
indicati, cause di divieto, di  decadenza o di sospensione, precisate
nell'allegato  1 al  decreto legislativo  8  agosto 1994,  n. 49  (ex
certificato antimafia);
  i  locali sede  dell'istituzione  sono idonei  dal  punto di  vista
igienicosanitario, agibili  per l'attivita' svolta, in  regola con le
norme sulla prevenzione incendi. In alternativa a detta dichiarazione
il gestore  o il  legale rappresentante puo'  allegare documentazione
atta a certificare la predetta idoneita'.
  Alla  domanda  di  autorizzazione  o alla  denuncia  di  inizio  di
attivita' deve essere allegata:
  una relazione sull'attivita' didattica e/o educativa che si intende
svolgere e sul personale impiegato;
  pianta planimetrica  dei locali utilizzati compilata  da un tecnico
iscritto  all'albo.  I  singoli  ambienti, in  cui  detti  locali  si
articolano,  devono  risultare  connotati   per  quanto  concerne  la
destinazione e l'uso di essi;
  nel caso di gestore o legale rappresentante, cittadino appartenente
a Paese extracomunitario, il permesso di soggiorno per lavoro;
  nel caso  di cui  al comma  2, documentazione  atta a  dimostrare i
rapporti con cittadini o enti stranieri.
  5. In caso  di falsa dichiarazione si applicano le  sanzioni di cui
all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.