Art. 6.
                        Attivita' di vigilanza
  1. La vigilanza sulle istituzioni di cui alla presente ordinanza e'
esercitata dal provveditore agli studi secondo le norme proprie della
vigilanza sulle scuole private.
  2.  Ai  soggetti  interessati  possono essere  chieste  le  notizie
necessarie allo svolgimento dell'attivita' di vigilanza.