Art. 2.
           Pagamento presso le agenzie postali e le banche
  1. Il pagamento integrale delle  somme iscritte a ruolo puo' essere
effettuato presso  qualunque agenzia postale o  banca, utilizzando il
modello di cui all'allegato n.  1, che il concessionario del servizio
nazionale della riscossione unisce alla cartella di pagamento.
  2. Il pagamento  parziale delle somme iscritte a  ruolo puo' essere
effettuato presso  le agenzie  postali, utilizzando il  bollettino di
conto corrente  postale di cui  all'allegato n. 2, che  e' utilizzato
anche:
  a) per il pagamento integrale, ma tardivo, delle predette somme;
  b) per il  pagamento delle rate dovute a  seguito dei provvedimenti
di dilazione di cui agli articoli 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 26 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46.