Art. 2. Pagamento presso le agenzie postali e le banche 1. Il pagamento integrale delle somme iscritte a ruolo puo' essere effettuato presso qualunque agenzia postale o banca, utilizzando il modello di cui all'allegato n. 1, che il concessionario del servizio nazionale della riscossione unisce alla cartella di pagamento. 2. Il pagamento parziale delle somme iscritte a ruolo puo' essere effettuato presso le agenzie postali, utilizzando il bollettino di conto corrente postale di cui all'allegato n. 2, che e' utilizzato anche: a) per il pagamento integrale, ma tardivo, delle predette somme; b) per il pagamento delle rate dovute a seguito dei provvedimenti di dilazione di cui agli articoli 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.