Art. 2.
  Il nuovo  certificato di idoneita'  tecnica per ciclomotore  di cui
all'art. 1 sara' rilasciato dagli uffici provinciali del dipartimento
dei trasporti terrestri.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 luglio 1999
                       Il direttore dell'unita' di gestione: D'Ulisse