Art. 2. Il nuovo certificato di idoneita' tecnica per ciclomotore di cui all'art. 1 sara' rilasciato dagli uffici provinciali del dipartimento dei trasporti terrestri. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 1999 Il direttore dell'unita' di gestione: D'Ulisse