(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                          XIII LEGISLATURA
        Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 161/1999.
  Oggetto:Regolamento  dei concorsi  per  l'assunzione del  personale
della Camera.
Riunione di mercoledi' 14 luglio 1999, ore 14.
                       L'UFFICIO DI PRESIDENZA
  Considerata   l'esigenza   di   dotare  l'Amministrazione   di   un
regolamento  dei concorsi  per l'assunzione  del personale  che tenga
conto, nel  quadro della normativa  vigente per il  pubblico impiego,
dell'autonomia costituzionalmente  garantita dell'organo e  che possa
essere opposto anche in sede giurisdizionale;
  Tenuto conto  della diversita'  delle procedure di  reclutamento in
essere presso la Camera dei  deputati, che rende necessario elaborare
norme  di carattere  generale,  salve le  specificazioni dei  singoli
bandi;
   Vista la proposta dell'Amministrazione;
   Visti i pareri delle organizzazioni sindacali;
                              Delibera
di approvare il seguente documento:
                      Regolamento dei concorsi
      per l'assunzione del personale della Camera dei deputati
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  ai
concorsi di  cui all'articolo  41 del Regolamento  dei servizi  e del
personale, alle selezioni dei  medici e degli interpretitraduttori di
cui  ai commi  primo  e secondo  dell'articolo 45,  e  alle prove  di
qualificazione di  cui all'articolo  46 del medesimo  Regolamento, di
seguito denominati, ove non diversamente specificato, "concorsi".
                               Art. 2.
                          Bando di concorso
  1. I  concorsi sono indetti  sulla base del piano  del reclutamento
triennale,  redatto tenendo  conto  della dinamica  degli organici  e
delle   esigenze   dell'Amministrazione.   Il  piano   e'   approvato
dall'Ufficio di  Presidenza sei mesi  prima della scadenza  del piano
precedente ed e' soggetto a verifica annuale.
  2. I concorsi di cui all'articolo  41 del Regolamento dei servizi e
del personale e le selezioni  dei medici e degli interpretitraduttori
di  cui  ai commi  primo  e  secondo  dell'articolo 45  del  medesimo
Regolamento sono indetti con decreto  del Presidente della Camera dei
deputati,   previa  deliberazione   del  relativo   bando  da   parte
dell'Ufficio di Presidenza.
  3. Le  prove di qualificazione  per l'assunzione a  contratto degli
operai sono  indette ai  sensi dell'articolo  46 del  Regolamento dei
servizi e del personale.
  4.  L'organizzazione  e lo  svolgimento  di  fasi del  procedimento
concorsuale  possono   essere  affidate  a   societa'  specializzate,
limitatamente alle  fasi di ricezione  e trattamento delle  domande e
alla predisposizione delle misure logistiche.
   5. Il bando di concorso indica, in particolare:
  a) il numero di posti per i quali il concorso e' indetto;
  b)  la quota  di  posti  riservata al  personale  interno nei  casi
previsti  dall'articolo   41  del  Regolamento  dei   servizi  e  del
personale;
  c) i requisiti generali  stabiliti dall'articolo 42 del Regolamento
dei  Servizi  e  del   personale,  nonche'  gli  eventuali  requisiti
ulteriori  che  possono  essere   richiesti  ai  sensi  del  medesimo
articolo, in relazione alla specifica professionalita';
  d)  il termine  e le  modalita' di  presentazione della  domanda di
partecipazione;
  e)  l'articolazione delle  prove  d'esame, nonche'  le materie,  ed
eventualmente gli argomenti, oggetto delle prove stesse;
  f)  le modalita',  ovvero la  votazione minima  necessaria, per  il
superamento delle prove e per il conseguimento dell'idoneita';
  g) gli  eventuali titoli di  merito valutabili  e i criteri  per la
loro valutazione;
  h) il meccanismo di formazione della graduatoria finale;
     i) le attribuzioni della Commissione esaminatrice;
  l)   le   attribuzioni    dell'Amministrazione,   con   particolare
riferimento  all'accertamento  dei  requisiti di  ammissione  e  alle
modalita' di organizzazione delle procedure concorsuali;
  m) le  modalita' per la  comunicazione dei  diari d'esame e  per la
pubblicazione degli elenchi degli idonei;
  n)  le modalita'  di  trattamento dei  dati  personali forniti  dai
candidati.
  6. I bandi dei concorsi di  cui all'articolo 41 del Regolamento dei
Servizi e del personale sono  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4
serie speciale.  Eventuali, ulteriori,  forme di  pubblicita' possono
essere, di volta in volta, individuate dall'Amministrazione. Le forme
di    pubblicita'    delle    selezioni   dei    medici    e    degli
interpretitraduttori di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 45
e delle prove  di qualificazione di cui all'articolo  46 del medesimo
Regolamento sono determinate dal bando  di concorso, in ragione delle
specifiche caratteristiche  del reclutamento  e in modo  da garantire
adeguata diffusione.
                               Art. 3.
           Diario delle prove e comunicazioni ai candidati
  1. Ove  il bando non  disponga diversamente, il diario  della prima
prova  di esame  e' pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  - 4  serie
speciale - almeno  20 giorni prima dell'inizio  della prova medesima.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale si danno comunicazioni in ordine allo
svolgimento  delle  successive   fasi  concorsuali,  con  particolare
riferimento  alle modalita'  di notifica  ai candidati  dei risultati
delle medesime.  La pubblicazione dei diari  nella Gazzetta Ufficiale
assume valore di notifica a tutti  gli effetti. Il diario delle prove
non  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale e'  comunicato ai  singoli
candidati  almeno venti  giorni prima  di quello  in cui  essi devono
sostenerle.
  2. Ove il bando non  disponga diversamente, l'ammissione alle prove
successive  alla prima  e' notificata  a tutti  gli effetti  mediante
affissione del  relativo elenco all'albo del  Servizio del Personale,
entro il termine indicato dal medesimo bando.
                               Art. 4.
                       Commissioni esaminatrici
  1. Le  Commissioni esaminatrici  dei concorsi sono  nominate, entro
trenta giorni  dalla data di pubblicazione,  ovvero di deliberazione,
del bando, con decreto del Presidente della Camera. Il decreto indica
il membro della  Commissione cui sono devolute, in caso  di assenza o
di  impedimento  del  Presidente  della Commissione  stessa,  le  sue
funzioni.  Con lo  stesso procedimento  si da'  luogo alla  eventuale
modifica  della  composizione della  Commissione.  Ove  il bando  non
disponga  diversamente,  il  decreto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4 serie speciale.
  2. Le  Commissioni esaminatrici possono disporre  l'aggregazione di
membri esperti, anche in relazione a singole fasi della procedura. Il
membro esperto e'  componente della Commissione a  tutti gli effetti,
limitatamente alla fase per la quale e' disposta l'aggregazione.
  3.  I  componenti  della Commissione  esaminatrice,  presa  visione
dell'elenco  dei candidati,  sottoscrivono la  dichiarazione che  non
sussistono situazioni di  incompatibilita' fra essi e  i candidati ai
sensi degli articoli 51 e 52  del codice di procedura civile. Qualora
la  prima   prova  sia  a  correzione   informatizzata,  la  suddetta
dichiarazione e' sottoscritta con  riferimento ai candidati ammessi a
sostenere le prove successive.
  4.  La  Commissione  esaminatrice stabilisce  il  calendario  delle
prove,  ove il  bando non  disponga diversamente,  e fissa  i termini
necessari  per consentire  le  comunicazioni relative  alle fasi  del
procedimento  concorsuale,  ai sensi  dell'articolo  3,  comma 1.  La
Commissione stabilisce, in particolare,  il termine per la correzione
degli elaborati o per la valutazione delle prove tecniche.
  5. La  Commissione esaminatrice cura l'osservanza  delle istruzioni
impartite  ai candidati  per il  corretto svolgimento  delle prove  e
dispone l'esclusione  dei candidati  che contravvengano  alle stesse;
valuta le prove e attribuisce  i relativi punteggi; forma gli elenchi
degli idonei nelle diverse fasi  concorsuali e approva la graduatoria
finale del concorso.
  6. Per la  validita' delle sedute della  Commissione esaminatrice e
delle relative  deliberazioni, salvo  quanto specificato  nel periodo
successivo, e'  necessaria la presenza  del Presidente, o  del membro
che ne  assume le  funzioni in  caso di assenza  o impedimento,  e di
almeno la meta' dei componenti la Commissione. Durante lo svolgimento
delle prove selettive, delle prove scritte o delle prove pratiche, in
ogni sede  d'esame devono rimanere  presenti almeno tre  membri della
Commissione, che  assicurano la regolarita' delle  attivita' connesse
allo svolgimento  della prova, vigilano sull'osservanza  da parte dei
candidati  delle  disposizioni loro  impartite  e  assumono tutte  le
decisioni che si rendano necessarie.
  7.  Ai fini  della  correzione delle  prove per  le  quali non  sia
prevista la  correzione informatizzata,  la Commissione  definisce le
modalita' organizzative in relazione alle caratteristiche delle prove
stesse. In particolare, puo'  disporre l'articolazione dei lavori per
aree disciplinari o funzionali,  fermo restando l'obbligo di riferire
alla Commissione  stessa, che decide  l'attribuzione del voto  con la
presenza dei membri previsti dal primo periodo del comma 6.
                               Art. 5.
                       Svolgimento delle prove
  1. Le modalita' di svolgimento  delle prove sono decise, per quanto
non previsto dal  presente regolamento ovvero dal  bando di concorso,
dalla Commissione esaminatrice, in relazione alla specifica procedura
concorsuale.  Le modalita'  di  svolgimento decise  sono riportate  a
verbale.
  2.  Il  bando  di  concorso  puo'  prevedere  prove  selettive  che
consistono, di norma,  in quesiti a risposta multipla  e a correzione
informatizzata  sulle  materie,  ed  eventualmente  sugli  argomenti,
indicati dal medesimo  bando. La selezione dei  quesiti oggetto della
prova e' operata da candidati mediante sorteggio.
  3. Per lo  svolgimento delle prove che comportano la  stesura di un
elaborato   non  a   correzione  informatizzata,   si  applicano   le
disposizioni dei commi da 4 a 14.
  4. In ciascuno dei giorni di svolgimento delle prove che comportino
la   stesura   di   un  elaborato,   la   Commissione   esaminatrice,
immediatamente prima  dell'avvio di  ogni prova, discute  le proposte
presentate,  il  giorno  stesso,  da  ciascun  membro  e  ne  formula
collegialmente  tre  da sottoporre  al  sorteggio  dei candidati.  Le
proposte, appena formulate, sono firmate dal Presidente e sono chiuse
in tre distinte buste, non numerate ne' contrassegnate in alcun modo,
ognuna firmata sul lembo di chiusura dal Presidente e dal segretario.
  5.  Quando  una fase  del  concorso  comporti  la stesura  di  piu'
elaborati, il bando ne prevede,  di norma, la correzione abbinata. In
tal caso, per la prima prova, ogni candidato deve estrarre una busta,
destinata a contenere l'elaborato, numerata su tagliando laterale. Le
buste sono  numerate progressivamente, fino a  concorrenza del numero
dei  candidati. Il  numero della  busta estratta  e' riportato  su un
elenco nominativo;  il candidato, constatato che  il numero riportato
in  corrispondenza del  suo  nome corrisponda  a  quello della  busta
estratta, appone la sua firma sull'elenco.
  6.  Per ogni  successiva prova  della medesima  fase, al  candidato
viene consegnata  una busta  sul cui tagliando  e' apposto  lo stesso
numero della  busta estratta il  primo giorno. E' cura  del candidato
controllare la corrispondenza del numero.
  7.  Per ogni  prova, insieme  con  la busta  destinata a  contenere
l'elaborato, al candidato viene  consegnato il restante materiale per
lo  svolgimento   della  prova   stessa,  compresa  una   scheda  per
l'indicazione  dei dati  anagrafici e  una busta  di dimensioni  piu'
piccole in cui riporre la scheda stessa.
  8. Al  termine di ogni  prova, il candidato inserisce,  nella busta
numerata, la busta chiusa contenente la scheda con i dati anagrafici,
nonche' l'elaborato. Consegna quindi  la busta numerata, gia' chiusa,
al  tavolo  della  Commissione  per  l'apposizione  della  firma  del
Presidente o di un membro della Commissione sul lembo di chiusura. Al
termine della consegna, tutte le  buste, previo controllo che il loro
numero corrisponda  a quello dei  candidati presenti, sono  chiuse in
borse di sicurezza  su ciascuna delle quali viene  apposto un sigillo
numerato, visionato e certificato da un membro della Commissione.
  9. All'atto della consegna della busta contenente l'ultima prova si
procede, alla presenza del candidato,  a riunire in un'unica busta le
buste  contrassegnate  dallo  stesso   numero  di  tagliando,  previa
eliminazione dei tagliandi  stessi. La busta contenente  le buste con
gli  elaborati  e' immediatamente  chiusa  e  siglata sul  lembo  dal
Presidente o da un membro della Commissione.
  10. Al termine della consegna, previo controllo che il numero delle
buste contenenti le buste con  gli elaborati corrisponda a quello dei
candidati presenti all'ultima prova, la Commissione procede alla loro
punzonatura, cosi' da identificare in maniera univoca per ogni busta,
tramite il numero impresso, progressivo fino a concorrenza del numero
dei  candidati presenti,  tutti i  suoi contenuti.  Le buste  con gli
elaborati  dei candidati  che non  abbiano espletato  tutte le  prove
scritte non sono sottoposte a  punzonatura e sono allegate al verbale
delle operazioni concorsuali. Effettuata l'operazione di punzonatura,
la  Commissione  procede  all'apertura  delle  buste  contenenti  gli
elaborati e all'estrazione, da ognuna di esse, delle buste contenenti
le schede anagrafiche.
  11.  Al termine  delle  operazioni di  cui al  comma  10, le  buste
contenenti le schede anagrafiche vengono chiuse in borse di sicurezza
su ciascuna delle quali viene  apposto un sigillo numerato, visionato
e certificato da un membro della Commissione. Le buste contenenti gli
elaborati vengono chiuse in distinte  borse di sicurezza, su ciascuna
delle  quali   viene  apposto   un  sigillo  numerato,   visionato  e
certificato  da  un  membro  della Commissione.  Tutte  le  borse  di
sicurezza vengono chiuse in cassaforte.
  12. Ogni volta  che le borse di sicurezza sono  aperte, si procede,
al  termine della  seduta, all'apposizione  di un  nuovo sigillo.  La
Commissione  controlla  che  il  numero   del  sigillo  che  si  apre
corrisponda a quello apposto nella precedente seduta.
  13.  Al termine  di tutte  le operazioni  di correzione  si procede
all'apertura  delle   buste  contenenti   le  schede   anagrafiche  e
all'abbinamento candidatonumero elaborato.
  14.  Al  termine di  ogni  seduta  dedicata  alla prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco  dei candidati esaminati, con
l'indicazione  del voto  da ciascuno  di loro  riportato nella  prova
orale  e  nelle  eventuali  prove facoltative.  L'elenco  e'  affisso
all'albo del Servizio del Personale.
  15. La Commissione esaminatrice  dispone in ordine alla pubblicita'
delle prove orali, tenendo conto  del peculiare regime di accesso del
pubblico alle sedi della Camera.
                               Art. 6.
          Accertamento dei requisiti e dei titoli dichiarati
  1. I  requisiti per  l'ammissione al  concorso, nonche'  quelli che
diano titolo di preferenza, a  parita' di punteggio, nella formazione
della graduatoria, e i titoli  di merito, ove previsti, devono essere
posseduti  alla data  di scadenza  del termine  per la  presentazione
delle domande di  partecipazione. I titoli di  preferenza sono quelli
definiti in  materia di concorsi  per l'accesso ai  pubblici impieghi
dalla  normativa vigente  alla data  di scadenza  del termine  per la
presentazione delle domande di partecipazione.
  2. L'Amministrazione puo' chiedere, nel rispetto delle disposizioni
in  materia  di   certificazioni  amministrative,  la  documentazione
necessaria  all'accertamento   dei  requisiti,  nonche'   dei  titoli
dichiarati  ai  fini  della  formazione  della  graduatoria,  e  puo'
provvedere  direttamente all'accertamento  dei  medesimi requisiti  e
titoli.
  3.  Per difetto  dei  requisiti  prescritti l'Amministrazione  puo'
disporre  in ogni  fase  della procedura  l'esclusione dal  concorso,
dandone comunicazione agli interessati.
  4. I  candidati sono ammessi  a sostenere  le prove con  riserva di
accertamento del  possesso dei requisiti prescritti  per l'ammissione
al concorso.
  5. L'esclusione di candidati per difetto di requisiti di ammissione
al  concorso,  accertato  in  qualsiasi  fase  della  procedura,  non
determina la riammissione di  candidati esclusi nelle precedenti fasi
del concorso.
                               Art. 7.
                    Accesso agli atti del concorso
  1.  I candidati  ad un  concorso possono  esercitare il  diritto di
accesso agli atti della procedura concorsuale se vi abbiano interesse
per  la tutela  di situazioni  giuridiche direttamente  rilevanti. Si
applicano le disposizioni  del regolamento per l'accesso  agli atti e
ai documenti amministrativi della  Camera dei deputati, approvato con
Decreto del Presidente della Camera 5 agosto 1997, n. 575.
  2. Sono  considerati atti della  procedura i verbali  relativi alle
operazioni  concorsuali  e  gli  elaborati  redatti  dal  richiedente
nonche', limitatamente  alla possibilita'  di prenderne  visione, gli
elaborati redatti dai candidati idonei.
  3. Non  e' consentito l'accesso  agli atti di una  fase concorsuale
alla quale il candidato non  abbia partecipato, o quando la richiesta
sia  presentata in  termini temporali  che non  risultino congrui  in
relazione   all'esigenza   di   tutela   di   situazioni   giuridiche
direttamente rilevanti.
  4.  L'esercizio del  diritto di  accesso puo'  essere differito  al
termine della  procedura concorsuale  per esigenze  organizzative, di
ordine e speditezza della procedura stessa.
                               Art. 8.
             Verbalizzazione delle operazioni concorsuali
  1. Di tutte  le riunioni della Commissione  esaminatrice e' redatto
un verbale, firmato dal Presidente, ovvero, nel caso di sua assenza o
impedimento, dal  membro cui sono  state devolute le sue  funzioni ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, e dal segretario.
  2. Il  verbale da'  conto del dibattito  svoltosi in  Commissione e
delle relative  deliberazioni. Nei  verbali riferiti  alle operazioni
d'esame si da' conto, altresi',  delle modalita' di svolgimento delle
prove.  I materiali  predisposti  per  le prove,  i  testi che  hanno
formato oggetto delle stesse ed  eventualmente gli altri sottoposti a
sorteggio,  gli  elenchi dei  candidati  presenti  con gli  eventuali
abbinamenti,  i  risultati  della  valutazione delle  prove  e  degli
eventuali titoli,  gli elenchi dei candidati  ammessi alla successiva
fase  concorsuale,  la  graduatoria  finale ed  ogni  altro  elemento
afferente la  procedura sono allegati  al verbale di  riferimento, di
cui costituiscono parte integrante.
                               Art. 9.
         Formazione e approvazione della graduatoria finale.
                 Chiamata in servizio dei vincitori
  1. La graduatoria finale e'  formata sulla base dei punteggi finali
riportati dai candidati. Nella formazione della graduatoria finale si
tiene altresi' conto dei titoli  di preferenza a parita' di punteggio
- come  dichiarati nella  domanda di  partecipazione -  nonche' della
riserva dei posti nei casi  previsti dall'articolo 41 del Regolamento
dei servizi e del personale.
  2.   La  graduatoria   finale   e'   approvata  dalla   Commissione
esaminatrice che, contestualmente,  formula una relazione conclusiva,
firmata dal Presidente, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza.
  3.  L'assunzione dei  vincitori  di un  concorso  indetto ai  sensi
dell'articolo  41 del  Regolamento  dei servizi  e  del personale  e'
disposta   con   decreto   del   Presidente,   previa   deliberazione
dell'Ufficio   di  Presidenza.   L'assunzione  dei   vincitori  delle
selezioni  di cui  ai  commi  primo e  secondo  dell'articolo 45  del
Regolamento dei Servizi e del  personale e' disposta con le modalita'
di cui al  medesimo articolo. L'assunzione dei  vincitori delle prove
di qualificazione di cui all'articolo  46 del Regolamento dei servizi
e  del  personale e'  disposta  con  decreto del  Presidente,  previa
deliberazione dell'Ufficio  di Presidenza,  preceduta dal  parere del
Collegio dei Questori.
                              Art. 10.
                  Termini per il deposito di ricorsi
  1. Il termine  di cui all'articolo 4, comma 1,  del regolamento per
la tutela giurisdizionale dei  dipendenti della Camera, approvato con
Decreto  del Presidente  della Camera  16 maggio  1988, n.  420, come
modificato, da  ultimo, con  Decreto del  Presidente della  Camera 11
marzo 1997,  n. 441, per  il deposito  di ricorsi avverso  atti della
procedura  concorsuale,   decorre  dalla  data  di   ricezione  della
comunicazione  inviata  dall'Amministrazione,  ovvero dalla  data  di
pubblicazione all'albo del Servizio del Personale degli elenchi degli
ammessi, nei casi previsti dal presente regolamento o dal bando.
                              Art. 11.
                    Trattamento dei dati personali
  1. I dati  personali forniti dai candidati per  la partecipazione a
concorsi sono raccolti,  ai soli fini della  gestione della procedura
concorsuale, presso il Servizio del Personale - Ufficio reclutamento,
formazione   e   sviluppo   organizzativo.   L'Amministrazione   puo'
incaricare della  ricezione, della  raccolta e della  trattazione dei
medesimi dati  soggetti che forniscono specifici  servizi elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura. Il conferimento di tali
dati  da   parte  dei  candidati   e'  obbligatorio  ai   fini  della
partecipazione alla procedura concorsuale.
  2. Nella domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente
manifestare  il  proprio  consenso all'utilizzo  dei  dati  personali
forniti all'Amministrazione per la partecipazione al concorso.
                              Art. 12.
                          Entrata in vigore
  1. Il  presente regolamento e' pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana  ed entra in vigore il  giorno successivo a
quello di pubblicazione.