Art. 2.

  Nella medesima parte, stesso titolo,  lettera " B) - Norme relative
alle singole scuole di  specializzazione", del suddetto statuto, dopo
l'art. 497,  relativo al  numero "5 -  Scuola di  specializzazione in
parchi  e   giardini",  si  aggiunge  il   seguente  articolato,  con
conseguente rinumerazione delle scuole e degli articoli successivi:
  "7 - Scuola di specializzazione in prevenzione delle contaminazioni
chimiche e biologiche nell'ambiente antropico.
  Art. 498.  - Le aree  didattiche che caratterizzano questo  corso e
alle quali saranno dedicate, a  norma del precedente art. 489, almeno
350 ore, sono le seguenti:
  Area 1. Complementi di ecologia e di ecotossicologia.
   Settori: A04B; C01A; C11X; E02A; E03A; G07A.
  Area  2. Monitoraggio  e  controllo  delle contaminazioni  chimiche
nell'ambiente antropico.
   Settori: C01A; C11X; E05B; G07A.
  Area 3.  Monitoraggio e  controllo delle  contaminazioni biologiche
nell'ambiente antropico.
   Settori: G06A; G06B; G08B; V33A.
  Area 4. Legislazione ambientale e sanitaria.
   Settori: G06A; G06B; N01X; N05X.
  Sono ammessi  al concorso per  ottenere l'iscrizione alla  Scuola i
laureati dei corsi di laurea di:
   medicina e chirurgia;
   medicina veterinaria;
   chimica;
   chimica e tecnologie farmaceutiche;
   farmacia;
   ingegneria per l'ambiente e il territorio;
   scienze e tecnologie agrarie;
   scienze biologiche;
   scienze e tecnologie alimentari;
   scienze naturali".