Art. 2. Nella medesima parte, stesso titolo, lettera " B) - Norme relative alle singole scuole di specializzazione", del suddetto statuto, dopo l'art. 497, relativo al numero "5 - Scuola di specializzazione in parchi e giardini", si aggiunge il seguente articolato, con conseguente rinumerazione delle scuole e degli articoli successivi: "7 - Scuola di specializzazione in prevenzione delle contaminazioni chimiche e biologiche nell'ambiente antropico. Art. 498. - Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali saranno dedicate, a norma del precedente art. 489, almeno 350 ore, sono le seguenti: Area 1. Complementi di ecologia e di ecotossicologia. Settori: A04B; C01A; C11X; E02A; E03A; G07A. Area 2. Monitoraggio e controllo delle contaminazioni chimiche nell'ambiente antropico. Settori: C01A; C11X; E05B; G07A. Area 3. Monitoraggio e controllo delle contaminazioni biologiche nell'ambiente antropico. Settori: G06A; G06B; G08B; V33A. Area 4. Legislazione ambientale e sanitaria. Settori: G06A; G06B; N01X; N05X. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla Scuola i laureati dei corsi di laurea di: medicina e chirurgia; medicina veterinaria; chimica; chimica e tecnologie farmaceutiche; farmacia; ingegneria per l'ambiente e il territorio; scienze e tecnologie agrarie; scienze biologiche; scienze e tecnologie alimentari; scienze naturali".