Art. 2. 1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia la pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica puo' essere effettuata esclusivamente nei giorni feriali di lunedi', martedi', giovedi e venerdi, senza possibilita' di recupero delle giornate causa maltempo. 2. Fermo restando l'obbligo di effettuare la pesca nel limite di otto ore giornaliere, l'uscita dal porto nel compartimento marittimo di Chioggia, nel periodo 1 aprile-30 settembre 1999, non potra' avvenire prima delle ore 5.