Art. 2.

  1. Nell'ambito del compartimento marittimo di Chioggia la pesca dei
molluschi  bivalvi   con  draga  idraulica  puo'   essere  effettuata
esclusivamente  nei giorni  feriali di  lunedi', martedi',  giovedi e
venerdi,  senza   possibilita'  di  recupero  delle   giornate  causa
maltempo.
  2. Fermo  restando l'obbligo di  effettuare la pesca nel  limite di
otto ore giornaliere, l'uscita  dal porto nel compartimento marittimo
di  Chioggia, nel  periodo  1 aprile-30  settembre  1999, non  potra'
avvenire prima delle ore 5.